Approvazione dello statuto del Centro nazionale di studi Leopardiani in Recanati. (043U0381)
Article 13
In force · version of Jun 9, 1943
Art. 13. Le funzioni di segretario-economo saranno affidate dal Comitato per incarico da rinnovarsi anno per anno a persona che per titolo di studi e per uffici esercitati dia assoluta garanzia di capacita' ed operosita'. Per il personale di servizio provvedera' il Direttore a seconda dei bisogni e dello sviluppo del Centro; ma l'assunzione di esso personale andra' contenuta nei limiti della somma da stanziare annualmente in bilancio. I requisiti e le modalita' per il conferimento a titolo di incarico annuale, delle funzioni di segretario-economo e per la eventuale conferma dell'incarico medesimo allo scadere di essa, nonche' l'importo massimo della retribuzione relativa, saranno stabiliti nel regolamento interno, di cui al successivo art. 16. I requisiti, le modalita' di assunzione, la misura del trattamento economico di attivita' e di licenziamento del personale di servizio che fosse eventualmente assunto dal Centro saranno stabiliti a' sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e 2 marzo 1924, n. 319, e successive rispettive modificazioni.