Approvazione dello statuto del Centro nazionale di studi Leopardiani in Recanati. (043U0381)
Article 5
In force · version of Jun 9, 1943
Art. 5. I beni dell'Istituto sono descritti in speciali inventari. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni o altro, espressamente destinate all'incremento del patrimonio, devono, salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, essere impiegate subito in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato. Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista dei bisogni dell'Istituto, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'educazione nazionale, salvo, ove occorra, l'autorizzazione Sovrana, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037, sull'acquisto degli Enti morali. Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Istituto devono essere depositate a interesse presso una delle aziende di credito indicate nell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933. Della inosservanza, delle disposizioni di cui sopra e' personalmente responsabile il Direttore.