Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Article 10Misure compensative per le imprese
In force · version of Feb 20, 2026
((
1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile ; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall' articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 , e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile .
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile , e' assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall' articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , e successive modificazioni))
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)) .
5. Le misure di cui ((al comma 1)) si applicano previa verifica della loro compatibilita' con la normativa comunitaria in materia.