Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Article 13Durata in carica dei consigli giudiziari
In force · version of Jan 25, 2025
1. I componenti non di diritto dei consigli giudiziari durano in carica quattro anni.
2. I componenti magistrati elettivi, i componenti nominati dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale forense e dal consiglio regionale ((ed i componenti rappresentanti dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari)) del distretto non sono immediatamente rieleggibili o rinominabili. ((2))
3. Il componente magistrato elettivo che per qualsiasi ragione cessa dalla carica nel corso del quadriennio e' sostituito dal magistrato che lo segue per numero di voti nell'ambito della stessa categoria.
4. Alla scadenza del quadriennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del quadriennio medesimo.
5. Finche' non e' insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente.
------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 31 maggio 2016, n. 92 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "In deroga a quanto disposto dall' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 , i giudici di pace che compongono la sezione autonoma alla data di entrata in vigore del presente decreto sono eleggibili alle elezioni straordinarie di cui al presente articolo".