Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)
Article 521Distruzione o deterioramento di nave o galleggiante requisiti
In force · version of Jul 4, 2026
1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti della presente sezione, distrugge, sostituisce, sottrae o altrimenti rende inservibile, anche temporaneamente, o deteriora la nave o il galleggiante requisiti e affidati alla sua custodia, e' punito secondo le disposizioni dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.