Preamble Preamble
Article 1Principi generali di organizzazione del mercato dell'energia elettrica
Article 2Modifiche e integrazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
Article 3Definizioni
Article 4Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi
Article 5Diritti contrattuali dei clienti finali
Article 5-bis(( (Fornitura di ultima istanza). ))
Article 6Bollette e informazioni di fatturazione
Article 7Diritto a cambiare fornitore
Article 8Contratti con prezzo dinamico dell'energia elettrica
Article 9Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente
Article 10Strumenti di confronto delle offerte
1. 1. Al fine di assicurare la confrontabilita' e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell'energia elettrica ((e del gas naturale)) , l'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all' articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124 , sia conforme almeno ai seguenti requisiti: a) indipendenza dai partecipanti al mercato e parita' di trattamento tra le imprese elettriche ((e del gas naturale)) nei risultati di ricerca; b) indicazione chiara del gestore del portale informatico e delle sue modalita' di finanziamento; c) definizione di criteri chiari e oggettivi sui quali basare il confronto tra le diverse offerte, compresi i servizi; d) utilizzo di un linguaggio semplice e privo di ambiguita'; e) correttezza e tempestivo aggiornamento delle informazioni pubblicate, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento; f) piena accessibilita' per le persone con disabilita'; g) conoscibilita' ed efficacia delle procedure di segnalazione degli eventuali errori nelle informazioni pubblicate; h) possibilita' di immettere dati e di eseguire confronti tra diverse offerte, limitando i dati richiesti al cliente a quanto strettamente necessario ai fini del confronto. h-bis) ((indicazione chiara se il prezzo e' fisso o variabile e in merito alla durata del contratto.))
Article 11
Article 12Contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l'aggregazione
Article 13((Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore))
Article 14
Article 15Accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette
Article 16Sistemi semplici di produzione e consumo
Article 17Sistemi di distribuzione chiusi
Article 18
Article 19Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione
Article 20Obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione
Article 21Preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l'adeguatezza
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26Esenzione per i nuovi interconnettori tra Stati membri dell'UE
Article 27Clausola di invarianza
Article 28Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
Annex 1Allegato 1
Allegato 1 REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI 1. Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione 1.1. Le seguenti informazioni sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura: a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo; b) il termine entro il quale e' dovuto il pagamento. 1.2. Le seguenti informazioni fondamentali sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione: a) il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione; b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai clienti finali e l'indirizzo e-mail; c) la denominazione della tariffa; d) l'eventuale data di scadenza del contratto; e) le informazioni inerenti alla possibilita' e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie; f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale; g) informazioni sui diritti del cliente finale per quanto concerne la risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusi i riferimenti del servizio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie; h) lo sportello per i servizi a tutela del consumatore; i) un link o un riferimento a dove e' possibile accedere al portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all' articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124 . 1.3. Se le fatture sono basate sul consumo effettivo o su una lettura a distanza da parte dell'operatore, le fatture e i conguagli periodici mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse: a) confronti, sotto forma di grafico, tra il consumo attuale di energia elettrica del cliente finale con il consumo del cliente finale nello stesso periodo dell'anno precedente; b) i recapiti, compresi i siti internet, delle organizzazioni di consumatori, delle agenzie per l'energia o di organismi analoghi da cui si possono ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica per le apparecchiature alimentate a energia; c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza. 2. Frequenza di fatturazione e fornitura delle informazioni di fatturazione: a) la fatturazione sulla base del consumo effettivo ha luogo almeno una volta l'anno; b) se il cliente finale non dispone di un contatore che possa essere letto a distanza dal gestore, gli sono fornite informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo a scadenza almeno semestrale, oppure trimestrale su richiesta o qualora il cliente finale abbia optato per la fatturazione elettronica; c) se il cliente finale non dispone di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore, gli obblighi di cui alle lettere a) e b) possono essere soddisfatti con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali per mezzo del quale il cliente finale comunica i dati dei propri contatori al gestore; la fatturazione o le informazioni di fatturazione possono basarsi sul consumo stimato o su un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione; d) se il cliente finale dispone di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore, informazioni di fatturazione accurate e basate sul consumo effettivo sono fornite almeno ogni mese; tali informazioni possono altresi' essere rese disponibili via internet e sono aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. 3. Componenti del prezzo applicato al cliente finale Il prezzo applicato al cliente finale e' la somma delle tre componenti definite seguenti: la componente relativa all'energia e all'approvvigionamento, la componente relativa alla rete (di trasmissione e distribuzione) e la componente che comprende imposte, tributi, canoni e oneri. Per le tre componenti del prezzo per il cliente finale presentate nelle fatture si usano le definizioni comuni stabilite nel regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. Accesso alle informazioni complementari sui consumi storici Le informazioni complementari relative ai consumi storici, nella misura in cui sono disponibili, sono comunicate, su richiesta del cliente finale, al fornitore o prestatore di servizi designato dal cliente finale. Il cliente finale dotato di un contatore che puo' essere letto a distanza dal gestore deve accedere facilmente alle informazioni complementari sui consumi storici, in modo da poter controllare nel dettaglio i propri consumi. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono: a) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. I dati corrispondono agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni di fatturazione; e b) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ogni giorno, settimana, mese e anno che sono resi disponibili al cliente finale senza indebito ritardo via internet o mediante l'interfaccia del contatore relativi al periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura di energia elettrica, se inferiore. 5. Informativa sulle fonti di energia I fornitori specificano nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto). Le fatture e le informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse: a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix energetico complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente (a livello nazionale, nonche' a livello del fornitore, se attivo in altri Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile; b) le informazioni sull'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente. Con riguardo al secondo comma, lettera a), per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori dell'Unione, e' possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dall'impresa in questione nell'anno precedente. Per l'informativa sull'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le garanzie di origine rilasciate a norma dell' articolo 34 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 . L'informativa sull'energia elettrica da fonti rinnovabili e' effettuata utilizzando le garanzie di origine, salvo nei casi di cui all' articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2018/2001 .