Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. (25G00044)
Article 20Allegato-art. 20
In force · version of Mar 27, 2025
ART. 20 Ambito di applicazione ( articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 ) 1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono: a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni; b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato; c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato; d) le entrate patrimoniali; e) le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario; f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse; g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie e amministrative; h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella ((allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)) ; i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174 ; l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.