Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59; Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 972 , recante: «Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di Palmanova»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione 13 maggio 1961, recante: «Dichiarazione di interesse storico-artistico di tutto il complesso monumentale e storico della citta' di Palmanova (Udine)»; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Ambito operativo
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, le procedure, le modalita' e i termini per il trasferimento del bene denominato «Museo storico militare di Palmanova» sito nel Comune di Palmanova e della collezione museale attualmente conservata ed esposta nel compendio medesimo.
Article 2Trasferimento di beni
1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il «Museo storico militare di Palmanova», come individuato nell'allegato A) al presente decreto.
2. La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova il bene di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53 , 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale il bene e' sottoposto ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.
Article 3Operazioni di consegna
1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 2, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Palmanova.
5. Nell'ipotesi in cui e' necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna e' comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55-bis e 59 del medesimo decreto legislativo.
Article 4Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 2, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 2, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
Article 5Trasferimento della collezione museale
1. I beni, costituenti la collezione museale attualmente conservata ed esposta nel bene di cui all'articolo 2, comma 1, di proprieta' statale e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra gli uffici statali e regionali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alla Regione con la sottoscrizione di un verbale di consegna.
2. La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Palmanova i beni di cui al comma 1. Il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Palmanova e costituisce titolo per il trasferimento in proprieta' dei beni in favore del medesimo Comune.
3. Gli effetti di cui al comma 2 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 1 da parte del Comune di Palmanova.
4. I beni trasferiti entrano a far parte del demanio culturale dell'Ente destinatario.
Article 6Conservazione e fruizione
1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 2, comma 1, e della collezione di cui all'articolo 5, comma 1, l'ente al quale sono trasferiti i beni si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico, nonche' a garantirne la valorizzazione e la piu' ampia fruizione pubblica.
Article 7Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Article 8Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Article 1Allegato A
Allegato A (previsto dall'art. 2, comma 1) Parte di provvedimento in formato grafico