Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 8, 53, 54, 55, 55-bis e 59; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 giugno 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della difesa, della cultura e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
2. La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 53 , 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.
4. Il trasferimento previsto dal presente decreto non modifica il regime di tutela al quale i beni sono sottoposti ai sensi della legislazione vigente in materia di beni culturali e paesaggistici.
Article 2Operazioni di consegna
1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna dei beni e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico. Nell'ipotesi in cui e' necessaria l'autorizzazione del competente Ufficio statale in materia di beni culturali, prevista dall'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nel verbale di consegna sono riportate le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione, le stesse sono trascritte nei registri immobiliari su richiesta del soprintendente e il verbale di consegna e' comunicato al soprintendente, in attuazione di quanto rispettivamente stabilito dagli articoli 55-bis e 59 del medesimo decreto legislativo.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.
Article 3Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e paesaggistici. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
Article 4Conservazione e fruizione
1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.
Article 5Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.
Article 6Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Article 1Allegato A
Allegato A) (previsto dall'art. 1, comma 1) Elenco dei beni del Demanio pubblico dello Stato-ramo Difesa esercito-siti nella regione Friuli-Venezia Giulia: Parte di provvedimento in formato grafico