Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (25G00124)
Article 39Allegato-art. 39
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Art. 39. Contratti a prezzo indeterminato ( articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ) 1. Se il corrispettivo deve essere determinato posteriormente alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare a norma dell'articolo 23. 2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , non hanno effetto ai fini della determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita' del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto. 3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore da dichiarare a norma del comma 1 non puo' essere inferiore al minimo.