Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (25G00124)
Article 48Allegato-art. 48
In force · version of Aug 13, 2025
Art. 48 Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi ( articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ) 1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall' articolo 587 del codice di procedura civile , della parte gia' assoggettata all'imposta. 2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile e' costituita dal prezzo.