Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»; Visto l' articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione ; Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sulla sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, in particolare, l'articolo 19; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e loro successive modificazioni.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1 per motivate esigenze di pubblica sicurezza il Ministero dell'interno puo' impartire, per il tramite dei prefetti territorialmente competenti, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
Article 2Provvedimenti in materia di polizia amministrativa
1. I provvedimenti adottati dai comuni e le segnalazioni certificate dagli stessi ricevute, concernenti le materie trasferite ai sensi dell'articolo 1, sono comunicati al prefetto territorialmente competente previamente alla data di svolgimento dell'evento cui si riferiscono.
2. Su richiesta del prefetto, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, i provvedimenti e le segnalazioni certificate di cui al comma 1 possono essere oggetto di sospensione, annullamento, revoca, divieto o disposizioni conformative.
Article 3Esercizio delle funzioni
1. Le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 1 sono esercitate dalle strutture amministrative gia' operanti per l'esercizio di competenze comunali a carattere autorizzativo.
Article 4Disposizioni finanziarie
1. Dalle disposizioni di cui al presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Article 5Norma transitoria
1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa gia' avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.