Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, della cultura e del turismo; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Trasferimento di beni
1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito Regione, il bene denominato «Terrazza a mare» sito nel Comune di Lignano Sabbiadoro, come individuato nell'allegato A) al presente decreto.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
Article 2Operazioni di consegna
1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 2, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.
Article 3Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, la Regione subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici, paesaggistici e ambientali. Dalla stessa data ad essa competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
Article 4Conservazione, fruizione e valorizzazione
1. Dalla data del verbale di consegna del bene di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione si impegna ad assicurarne e sostenerne la conservazione, a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico e a favorirne la valorizzazione.
Article 5Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Article 6Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Article 1Allegato A
Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1) Parte di provvedimento in formato grafico