Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», in particolare, l'Allegato A, punto 18); Vista la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 , che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione; Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; Visto il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE ; Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione); Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione); Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione); Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 , recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE , recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 , recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 , recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 , recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE , 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE »; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 , recante «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE »; Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 , relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE , nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE »; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2025; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 6 novembre 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle imprese e del made in Italy; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. 1. All' articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «14 e 15,» sono sostituite dalle seguenti: «14, 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies»; b) al comma 2, dopo le parole: «o vendita dell'energia autoprodotta,» sono inserite le seguenti: «condivisione dell'energia elettrica,»; c) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: «15-bis. Il contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso e' un contratto di fornitura di energia elettrica tra un fornitore e un cliente finale che garantisce condizioni contrattuali invariate, compreso il prezzo, per l'intera durata del contratto ma puo' includere, per un prezzo fisso, un elemento flessibile, comprese variazioni di prezzo tra ore di punta e ore non di punta, e in cui le variazioni nella bolletta che ne risulta possono essere riconducibili soltanto agli elementi che non sono determinati dai fornitori. 15-ter. Il fornitore di ultima istanza e' l'esercente che assicura la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che rimangono senza fornitore. 15-quater. L'accordo di connessione flessibile e' l'insieme di condizioni concordate per la connessione della capacita' elettrica alla rete che comprende condizioni per limitare e controllare l'immissione di energia elettrica nella rete di trasmissione o nella rete di distribuzione e il prelievo di energia elettrica da tali reti. 15-quinquies. La condivisione dell'energia e' l'autoconsumo, da parte dei clienti attivi, di energia rinnovabile: a) generata o stoccata extra loco o in siti condivisi da un impianto che possiedono, noleggiano, locano in tutto o in parte; oppure b) il cui diritto e' stato trasferito da un altro cliente attivo a pagamento o a titolo gratuito.».
Article 2Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 e inserimento dell'articolo 5-bis nel medesimo decreto legislativo
1. 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «piu' di un contratto di fornitura» sono inserite le seguenti: «o piu' di un accordo di condivisione dell'energia» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I clienti finali hanno il diritto di avere piu' di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto all' articolo 1, commi 62 e 63, della legge 4 agosto 2017, n. 124 , tutti i clienti finali hanno diritto a concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso della durata di almeno un anno con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia piu' di 200.000 clienti finali.»; c) al comma 3: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'identita', l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo del fornitore nonche' i contatti dell'assistenza ai consumatori;»; 2) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) se il prezzo e' fisso, variabile o dinamico; h-ter) il prezzo totale e, per i contratti a prezzo fisso a tempo determinato nonche' per quelli a prezzo dinamico, le singole componenti del prezzo; h-quater) informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti, se previsti dall'offerta, ivi compresi, nell'offerta relativa a contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, le opportunita', i costi e i rischi derivanti dalla stipula di contratti di questo tipo, nonche' la eventuale necessita' di installare un contatore di energia elettrica adeguato»; h-quinquies) la possibilita' per il cliente finale di avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell' articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 che, per finalita' statutarie, operano nella tutela dei consumatori, per la gestione del proprio reclamo ovvero per l'assistenza nelle procedure per la gestione extragiudiziale delle controversie con il fornitore attraverso la conciliazione paritetica ovvero il servizio di conciliazione ARERA e le altre forme di assistenza gratuita previste; d) al comma 4, primo periodo, dopo la parola «conclusione» sono inserite le seguenti «o della proroga»; e) al comma 7, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I clienti finali controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso hanno diritto: a) su richiesta, di partecipare alla gestione della domanda e alla condivisione dell'energia nonche' di prendere parte a meccanismi di flessibilita' del sistema elettrico nazionale; b) a che i fornitori non modifichino unilateralmente in maniera sfavorevole per i clienti le condizioni contrattuali economiche e di durata ne' risolvano i contratti prima della scadenza.»; f) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. L'ARERA assicura la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica dei clienti vulnerabili e in condizione di poverta' energetica.».
2. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «5-bis (Fornitura di ultima istanza). - 1. L'ARERA assicura che la regolazione dei servizi di ultima istanza prevede che: a) i fornitori sono individuati mediante una procedura equa, trasparente e non discriminatoria; b) i fornitori comunicano ai clienti, a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i termini e le condizioni del servizio di ultima istanza e garantiscono loro la continuita' del servizio medesimo per il periodo necessario alla scelta di un nuovo fornitore e per almeno sei mesi; c) i fornitori riconoscono ai clienti da essi serviti i diritti propri del cliente finale; d) i servizi medesimi favoriscono il passaggio a un'offerta basata sul mercato.».
Article 3Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. 1. All' articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «al piu' tardi a far data dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2026»; b) al comma 7, dopo le parole: «o conciliazione sulle bollette» sono inserite le seguenti: «, nonche' misure che assicurino la conformita' delle modalita' di determinazione degli oneri imposti dai fornitori di cui al comma 5».
Article 4Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. 1. All' articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I fornitori di energia elettrica a clienti finali sono tenuti: a) a predisporre e mettere in atto strategie di copertura finalizzate a limitare il rischio di insostenibilita' economica dei contratti sottoscritti con i clienti finali a causa della volatilita' dei prezzi di approvvigionamento all'ingrosso di energia elettrica, secondo principi di diligenza individuati dall'ARERA; b) ad intraprendere le azioni idonee a limitare il rischio di interruzione della fornitura. 1-ter. L'ARERA, nell'ambito dei propri poteri ispettivi e sanzionatori di cui alla legge 16 novembre 1995, n. 481 , verifica il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e b).»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Formazione dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica e gestione del rischio del fornitore».
Article 5Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
1. 1. All' articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, lettera b), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»; b) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. I clienti attivi possono nominare un terzo quale organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile a fini di: a) comunicazione con altri soggetti in ordine agli accordi di condivisione dell'energia rinnovabile, anche per gli aspetti relativi a tariffe e oneri, imposte o prelievi applicabili; b) sostegno alla gestione e al bilanciamento dei carichi flessibili dietro al contatore, della generazione distribuita di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio che fanno parte dell'accordo di condivisione dell'energia; c) stipula di contratti e fatturazione dei clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile; d) installazione e funzionamento, comprese la misurazione e la manutenzione, dell'impianto di generazione di energia rinnovabile o dell'impianto di stoccaggio. 8-ter. L'organizzatore della condivisione dell'energia rinnovabile o il soggetto terzo puo' possedere o gestire un impianto di stoccaggio o di produzione di energia rinnovabile per un massimo di 6 MW, senza essere considerato un cliente attivo, tranne nel caso in cui partecipi al progetto di condivisione dell'energia. L'organizzatore della condivisione dell'energia fornisce servizi non discriminatori e prezzi, tariffe e condizioni di servizio trasparenti. 8-quater. I clienti attivi che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile: a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili; b) hanno i medesimi diritti e obblighi dei clienti finali; c) non sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti in capo ai fornitori, qualora l'energia rinnovabile sia condivisa tra clienti civili con una capacita' installata fino a 30 kW per le singole abitazioni e fino a 100 kW per i condomini; d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia; e) hanno accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie con altri partecipanti all'accordo di condivisione dell'energia; f) sono informati della possibilita' che le zone di offerta siano modificate in conformita' all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e del fatto che il diritto di condividere energia rinnovabile e' applicato conformemente al comma 8, lettera a); g) notificano gli accordi di condivisione dell'energia ai gestori di sistema e ai partecipanti al mercato interessati, compresi i fornitori, direttamente o tramite un organizzatore della condivisione dell'energia; h) non subiscono un trattamento iniquo e discriminatorio dai partecipanti al mercato o dai loro responsabili del bilanciamento. 8-quinquies. Nel caso in cui partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile clienti finali di dimensioni maggiori delle piccole e medie imprese, la capacita' degli impianti di generazione associati alla condivisione non puo' essere superiore a 6 MW. 8-sexies. I gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione raccolgono, convalidano e comunicano, con cadenza mensile, i dati di misura che rilevano ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa secondo le modalita' definite dall'ARERA. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.: a) monitora, con frequenza mensile, i dati relativi all'energia elettrica condivisa con i clienti finali e i partecipanti al mercato interessati; b) fornisce un punto di contatto volto a: 1) registrare gli accordi di condivisione dell'energia; 2) fornire informazioni per la condivisione dell'energia; 3) ricevere informazioni sui punti di misurazione, i cambiamenti di ubicazione e di partecipazione. 8-septies. L'ARERA adegua i propri provvedimenti alle disposizioni dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies e provvede affinche' lo scorporo dell'energia elettrica condivisa di cui al comma 8-quater, lettera a), sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti, secondo criteri di gradualita', per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei medesimi provvedimenti.».
Article 6Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
1. 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera q), le parole: «in ciascun periodo orario» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascun periodo rilevante non superiore all'ora»; b) all'articolo 32, comma 3, lettera c), la parola: «domestici» e' sostituita dalla seguente: «finali».
Article 7Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
1. 1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38, dopo il comma 5-septies, e' aggiunto il seguente: «5-octies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalita' con cui i gestori dei sistemi di distribuzione, ad eccezione di quelli che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati, pubblicano in modo trasparente informazioni chiare sulla capacita' disponibile per nuove connessioni nelle rispettive zone di gestione con un'elevata granularita' spaziale, rispettando la sicurezza pubblica e la riservatezza dei dati, comprese la capacita' oggetto di richieste di connessione e la possibilita' di una connessione flessibile nelle aree congestionate, unitamente ai criteri utilizzati per il calcolo della capacita' disponibile per le nuove connessioni, prevedendo l'aggiornamento periodico delle suddette informazioni, almeno con cadenza trimestrale, da parte dei medesimi gestori.»; b) dopo l'articolo 38-bis e' inserito il seguente: «38-ter (Accordi di connessione flessibili). - 1. Il gestore del sistema di trasmissione nazionale e i gestori dei sistemi di distribuzione garantiscono la possibilita' di stabilire accordi di connessione flessibile nelle zone in cui la capacita' di rete disponibile per nuove connessioni e' limitata o nulla, secondo modalita' disciplinate dall'ARERA. L'utente del sistema che si connette attraverso una connessione flessibile alla rete puo' essere obbligato a installare un sistema di controllo della potenza certificato da un certificatore autorizzato. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ARERA adegua la disciplina regolatoria vigente in modo tale che: a) le connessioni flessibili non ritardino i rafforzamenti della rete nelle zone individuate; b) a seguito degli sviluppi della rete, la conversione da accordi di connessione flessibile ad accordi di connessione stabili sia garantita sulla base di criteri predefiniti; c) per le zone in cui lo sviluppo della rete non sia la soluzione piu' efficiente, siano consentiti accordi di connessione flessibile come soluzione permanente, anche per lo stoccaggio di energia; d) gli accordi specifichino almeno i seguenti elementi: 1) l'immissione e il prelievo continui massimi di energia elettrica nella rete e dalla rete, nonche' la capacita' aggiuntiva di immissione e di prelievo flessibili che puo' essere connessa e differenziata per blocchi temporali durante l'anno; 2) gli oneri di rete applicabili alla capacita' di immissione e di prelievo continua e alla capacita' di immissione e di prelievo flessibile; 3) la durata dell'accordo di connessione flessibile e la data prevista per la concessione della connessione all'intera capacita' continua richiesta.»; c) all'articolo 43, comma 2: 1) la lettera c-ter) e' sostituita dalla seguente: «c-ter) in stretto coordinamento con le altre autorita' di regolazione, garantisce che la piattaforma unica di allocazione istituita a norma del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, l'European network of transmission system operators for electricity (ENTSO-E) e l'European entity for distribution system operators (EU DSO) ottemperino agli obblighi che ad essi incombono alla stregua delle pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento e attuazione, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere, nonche' delle decisioni dell'ACER;»; 2) alla lettera c-quater) dopo le parole: «individua, congiuntamente alle altre autorita' di regolazione europee, l'inadempimento da parte» sono inserite le seguenti: «della piattaforma unica di allocazione,»; 3) la lettera c-undecies) e' sostituita dalla seguente: «c-undecies) monitora l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunita' di energia rinnovabile e delle comunita' energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole;».
Article 8Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
1. 1. All' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono inserite le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunita' di energia rinnovabili e le comunita' energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle societa' collegate»; b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non e' accolta ne' respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilita' di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».
Article 9Disposizioni transitorie
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) adotta uno o piu' provvedimenti per dare attuazione a quanto previsto dall' articolo 13, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 , come introdotto dal presente decreto.
2. L'ARERA da' attuazione a quanto previsto agli articoli 38, comma 5-octies , 38-ter , comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 , come introdotti dal presente decreto, rispettivamente, entro dodici mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Article 10Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.