Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. (26G00022)
Article 38Allegato-art. 38
In force · version of Jan 31, 2026
ART. 38 Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica ( articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 ) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191 , l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera t), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalita' terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191 . Non si fa luogo a rimborsi di imposta.