Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. (26G00022)
Article 7Allegato-art. 7
In force · version of Jan 31, 2026
ART. 7 Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche ( articolo 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ) 1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi: a) le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea; b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. 2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.