Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE. (26G00046)
Article 2Allegato II
In force · version of Mar 7, 2026
Allegato II (Articolo 10) Procedure e contenuto relativi alla domanda di cui all'articolo 10, comma 3. 1) La domanda ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 e' indirizzata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'interno. 2) L'istanza, firmata dal legale rappresentate dell'organismo di valutazione della conformita', comprende i seguenti elementi e documenti redatti in lingua italiana: a) esplicita indicazione della normativa comunitaria di riferimento; b) esplicita indicazione categorie di batterie e modulo/i di verifica della conformita' per il/i quale/i viene richiesta autorizzazione; c) documentazione di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, del Regolamento; d) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico; e) indirizzo della sede legale del richiedente; f) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di diritto privato; g) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonche' dei siti di prova nella disponibilita' dell'organismo; h) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche; i) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita' per cui viene richiesta la designazione; l) manuale di qualita' redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011; m) elenco e dichiarazione di disponibilita' delle norme di riferimento; n) polizza di assicurazione di responsabilita' civile di cui all'articolo 8; o) dichiarazione in merito all'utilizzo di eventuali subappaltatori di processi o attivita' oggetto della notifica richiesta; p) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 25 del Regolamento. 3) Verificata la regolarita' della documentazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, se del caso, il Ministero dell'interno, provvede all'adozione del decreto di designazione di cui all'articolo 10, comma 2.