Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Visto il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 ; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 25; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 »; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 febbraio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Article 2Definizioni e abbreviazioni
1. 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2411 e, inoltre, si intende per: a) « regolamento (UE) 2023/2411 »: il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 ; b) «IGP»: le indicazioni geografiche protette dei prodotti artigianali e industriali ai sensi del regolamento (UE) 2023/2411 ; c) «codice della proprieta' industriale»: il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 »; d) «DGPI-UIBM»: la Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy; e) «divisione competente»: l'ufficio di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del made in Italy, competente per la gestione della fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche protette; f) «regioni»: le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano; g) «EUIPO»: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale; h) «richiedente»: l'associazione dei produttori di cui all' articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 o il singolo produttore che soddisfa entrambe le condizioni previste dall' articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2023/2411 , nonche' i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, quali soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione delle indicazioni geografiche disciplinate dal presente decreto; i) «disciplinare»: il disciplinare di produzione di cui all' articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411 ; l) «documento unico»: il documento di cui all' articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411 .
Article 3
Individuazione dell'autorita' competente per la fase nazionale
1. Ai sensi dell' articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411 , il Ministero delle imprese e del made in Italy e' individuato quale autorita' competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 18 del medesimo regolamento, nonche' per le procedure a livello di Unione europea di cui agli articoli 21, lettera a), e 22 del medesimo regolamento.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' inoltre responsabile della fase nazionale delle procedure relative alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della registrazione, di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2023/2411 e al ritiro della domanda di registrazione.
Article 4
Modalita' di deposito
1. Le domande, le istanze, gli atti, i ricorsi e i documenti menzionati nel presente decreto sono presentati esclusivamente attraverso il portale di deposito telematico della DGPI-UIBM. La DGPI-UIBM fornisce le specifiche tecniche per il deposito telematico.
2. La DGPI-UIBM all'atto del deposito rilascia una apposita ricevuta, attribuendo alla domanda di registrazione un numero di riferimento e una data.
Article 5Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione dell'indicazione geografica e' presentata dal richiedente, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), di cui deve essere indicato il domicilio per ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni ai sensi del presente decreto. In materia di domicilio elettivo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 147, commi 3-bis e 3-quinquies, del codice della proprieta' industriale.
2. 2. La domanda di registrazione, ai sensi dell' articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2411 , comprende: a) il disciplinare di produzione, i cui contenuti sono disciplinati dall' articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411 ; b) il documento unico, i cui contenuti sono disciplinati dall' articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2411 , da redigere sulla base del modello standard di cui all'allegato II al medesimo regolamento; c) la documentazione di accompagnamento di cui all' articolo 11 del regolamento (UE) 2023/2411 .
Article 6Esame delle domande
1. La divisione competente, dopo aver verificato la ricevibilita' e la completezza della domanda di registrazione, trasmette la documentazione completa alla regione o alle regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione, richiedendo di esprimere un proprio parere. Tale parere e' rilasciato avendo riguardo ai requisiti oggettivi di cui all'articolo 6 e ai requisiti soggettivi di cui all' articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411 .
2. 2. Decorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate, la divisione competente procede, anche in assenza del predetto parere, alla valutazione della richiesta di registrazione dell'indicazione geografica verificando, ai sensi dell' articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2411 : a) la conformita' ai requisiti oggettivi, previsti dall' articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2411 , affinche' il nome di un prodotto artigianale o industriale possa considerarsi idoneo ad essere protetto come indicazione geografica; b) la conformita' ai requisiti soggettivi, previsti dall' articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411 , che i richiedenti devono possedere; c) la completezza delle informazioni previste: 1) all' articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2411 , con riferimento ai contenuti del disciplinare di produzione; 2) all'articolo 10 e all'allegato II al regolamento (UE) 2023/2411 , con riferimento al documento unico contenuto nella domanda; 3) all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2023/2411 , con riferimento alla documentazione di accompagnamento della domanda.
3. In caso di domanda incompleta o inesatta, la divisione competente da' al richiedente la possibilita' di completarla o rettificarla nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione.
4. L'esame istruttorio da parte della divisione competente deve essere completato nel termine di sessanta giorni dal deposito della domanda. Tale termine e' sospeso per l'acquisizione delle eventuali integrazioni di cui al comma 3e per la trasmissione della documentazione alla regione o alle regioni interessate di cui al comma 1.
5. In caso di mancata risposta o di mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, ovvero la richiesta di chiarimenti, nel termine indicato dal comma 4, la divisione competente comunica con apposito atto al richiedente la chiusura del procedimento amministrativo con il rifiuto della domanda. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale.
6. In caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, la divisione competente pubblica la domanda medesima, unitamente al disciplinare, nell'apposito Bollettino pubblicato sul sito istituzionale della DGPI-UIBM e ne da' notizia al richiedente e per conoscenza alla regione o alle regioni interessate.
Article 7Deposito dell'opposizione
1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino di cui all'articolo 6, comma 6, i soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 possono presentare alla DGPI-UIBM opposizione alla registrazione della indicazione geografica.
2. L'opposizione puo' essere basata su uno o piu' motivi previsti dall' articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 , nonche' sulle fattispecie riconducibili agli articoli 42, 43 e 44 del medesimo regolamento.
3. 3. L'opposizione e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita': a) in relazione alla indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda di registrazione contro cui e' proposta l'opposizione; b) i motivi su cui si fonda l'opposizione; c) la documentazione necessaria a comprovare l'interesse legittimo a presentare opposizione; d) l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), del codice della proprieta' industriale, nonche' l'elenco dei prodotti su cui e' basata l'opposizione, se quest'ultima e' proposta ai sensi dell' articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 , oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai procedimenti di opposizione in fase nazionale che la DGPI-UIBM ha la facolta' di avviare in caso di modifiche sostanziali al disciplinare o al documento unico durante i procedimenti a livello di Unione europea.
Article 8Esame dell'opposizione e decisione
1. Entro un mese dalla ricezione dell'opposizione, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' della stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 3, la DGPI-UIBM, salvo che ricorra uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 9, notifica l'opposizione alla controparte. Con la medesima notifica, altresi', si da' avviso ad entrambe le parti della facolta' di raggiungere una composizione amichevole entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della notifica, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo di ulteriori tre mesi.
2. 2. Entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento della composizione amichevole di cui al comma 1, la parte che presenta l'opposizione deve depositare: a) ogni altra documentazione integrativa a prova dei fatti addotti; b) se l'opposizione e' proposta ai sensi dell' articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c), e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio o dell'indicazione geografica su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda o a registrazione di marchio dell'Unione europea.
3. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, la controparte che abbia ricevuto la notifica della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 7, comma 3, puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dalla DGPI-UIBM e contestualmente presentare istanza di cui al comma 5.
4. Nel corso del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare, nel termine da essa fissato, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni e osservazioni delle altre parti.
5. Se l'opposizione e' proposta ai sensi dell' articolo 15, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2411 oppure per i motivi riconducibili a quanto disciplinato dagli articoli 43, paragrafo 3, lettera c) e 44, paragrafo 2, del medesimo regolamento, su istanza della controparte l'opponente che fondi l'opposizione su un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, fornisce le prove d'uso ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 178, comma 4, del codice della proprieta' industriale.
6. Se l'opposizione e' basata su una indicazione di origine registrata da almeno sette anni dalla data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, l'opponente, su istanza della controparte, fornisce la documentazione comprovante l'utilizzo effettivo della denominazione nel corso del settennio antecedente la data di deposito della domanda di registrazione dell'indicazione geografica oggetto dell'opposizione, ovvero la sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione.
7. In caso di piu' opposizioni relative alla stessa domanda oggetto di registrazione, le opposizioni proposte successivamente alla prima sono riunite a quest'ultima.
8. Al termine del procedimento di opposizione, la DGPI-UIBM accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione con provvedimento motivato; in caso contrario respinge l'opposizione.
Article 9Sospensione della procedura di opposizione
1. 1. Il procedimento di opposizione e' sospeso d'ufficio: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad una composizione amichevole, ai sensi dell'articolo 8, comma 1; b) se l'opposizione e' basata su una domanda di registrazione di una indicazione geografica, fino alla protezione dell'indicazione geografica; c) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; d) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
2. 2. Il procedimento di opposizione e' sospeso su istanza di parte: a) se e' pendente un procedimento di cancellazione della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione dell'EUIPO diviene definitiva; b) se e' pendente un procedimento di nullita' o decadenza di un marchio dinanzi alla DGPI-UIBM ovvero dinanzi all'EUIPO, fino al provvedimento definitivo; c) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione, o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118 del codice della proprieta' industriale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.
3. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 2 puo' essere successivamente revocata.
4. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la DGPI-UIBM esamina con priorita' la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.
Article 10Estinzione della procedura di opposizione
1. 1. La procedura di opposizione si estingue se: a) le parti hanno raggiunto la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1; b) l'opposizione e' ritirata; c) la domanda di registrazione dell'indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata; d) l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell' articolo 15 del regolamento (UE) 2023/2411 ; f) e' venuto meno l'interesse ad agire; g) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con provvedimento definitivo; h) la domanda o la registrazione dell'indicazione geografica, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva.
Article 11Ricorso
1. Il provvedimento con il quale la DGPI-UIBM dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del codice della proprieta' industriale, con le modalita' indicate agli articoli da 136 a 136-terdecies del medesimo codice.
Article 12Adozione della decisione nel quadro della fase nazionale
1. In assenza di opposizioni, decorso il termine di due mesi di cui all'articolo 7, ovvero a seguito della valutazione dell'esito dell'eventuale opposizione presentata ai sensi degli articoli 7 e 8, la divisione competente, se constata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 6 e 8 e delle informazioni necessarie di cui agli articoli 9 , 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411 , adotta la decisione favorevole alla registrazione dell'indicazione geografica, conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento o di eventuali modifiche della domanda concordate in esito alla procedura di opposizione di cui all'articolo 7, la domanda risulti non soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 8 o non contenga le informazioni necessarie di cui agli articoli, 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2023/2411 , la domanda viene respinta.
3. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui ai commi 1 e 2 e' trasmessa al richiedente. In caso di accoglimento, la decisione e' trasmessa anche alla regione o alle regioni interessate ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
4. Contro la decisione di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del regolamento (UE) 2423/2411.
Article 13Ritiro della domanda di registrazione della indicazione geografica
1. In qualunque fase del procedimento a livello nazionale o a livello di Unione europea, il richiedente puo' presentare, alla divisione competente, istanza di ritiro della domanda di registrazione.
2. Se il ritiro della domanda avviene quando la procedura di registrazione e' nella fase a livello di Unione europea, la divisione competente ne da' comunicazione all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all' articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411 .
Article 14Trasmissione della domanda di registrazione all'EUIPO
1. La divisione competente, in caso di adozione di una decisione favorevole in merito alla domanda di registrazione di cui all'articolo 12, comma 1, redige una dichiarazione in cui attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione di cui al regolamento (UE) 2023/2411 e la presenta all'EUIPO con la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 22 del medesimo regolamento.
2. Per la trasmissione della domanda la divisione competente si avvale del sistema informatico di cui all' articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411 .
3. La divisione competente informa il richiedente e la regione o alle regioni interessate dell'avvenuta notifica della domanda all'EUIPO.
Article 15Protezione nazionale temporanea
1. A decorrere dalla data di trasmissione della domanda ai sensi dell'articolo 14, il richiedente ha facolta' di richiedere alla divisione competente, con formale istanza motivata, la protezione nazionale temporanea dell'indicazione geografica con effetto dalla data di presentazione della domanda all'EUIPO, ai sensi dell' articolo 18 del regolamento (UE) 2023/2411 .
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, la divisione competente conclude l'esame e decide in merito all'accoglimento o al rifiuto dell'istanza.
3. In caso di rifiuto la decisione viene notificata con parere motivato al richiedente. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale.
4. La decisione, sia essa di accoglimento o di rigetto, di cui al comma 2 e' trasmessa al richiedente ed e' pubblicata sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
5. A decorrere dalla data di accoglimento i prodotti oggetto della domanda di IGP sono etichettati esclusivamente con la dicitura «indicazione geografica sotto protezione nazionale temporanea». E' vietato l'utilizzo del simbolo dell'Unione europea, della dicitura indicazione geografica protetta e della relativa abbreviazione IGP fino alla registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 .
6. La protezione nazionale temporanea ha efficacia solo a livello nazionale e decade a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione di registrazione a norma del regolamento (UE) 2023/2411 oppure dalla data in cui la domanda di registrazione e' ritirata.
Article 16Registrazione dei nomi esistenti
1. I soggetti legittimati come richiedente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), possono avvalersi, ai sensi dell' articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411 , della protezione prevista per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l'uso, che risultano conformi agli articoli 3 , 6 , 9 e 10 del regolamento (UE) 2023/2411 , presentando richiesta alla divisione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano i termini e le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 per la procedura di esame e agli articoli 7 e 8 per la procedura di opposizione a livello nazionale, con l'obbligo per le parti di raggiungere la composizione amichevole di cui all'articolo 8, comma 1, entro tre mesi non prorogabili. Ai sensi dell' articolo 70, comma 4, del regolamento (UE) 2023/2411 non si applica la procedura di opposizione a livello di Unione europea.
3. La divisione competente esamina la richiesta di cui al comma 1 e al termine della procedura nazionale di cui al comma 2, in caso di esito positivo, comunica entro il 2 dicembre 2026 i nomi alla Commissione europea e all'EUIPO, conformemente all' articolo 70, comma 2, del regolamento (UE) 2023/2411 .
4. La decisione di cui al comma 3 e' trasmessa al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. L'elenco dei nomi trasmessi e' reso pubblico sul sito istituzionale della DGPI-UIBM congiuntamente al disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole.
5. In caso di rifiuto la decisione viene comunicata con parere motivato al richiedente e alla regione o alle regioni interessate. Contro tale decisione e' consentito presentare ricorso ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli da 136 a 136-terdecies del codice della proprieta' industriale. In caso di contestazione della decisione in fase nazionale, la divisione competente ne informa l'EUIPO.
Article 17Modifica del disciplinare
1. I soggetti legittimati ai sensi dell' articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 , possono richiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione di una indicazione geografica protetta.
2. Le modifiche ordinarie, come individuate dall' articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/2411 sono presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta approvate, le trasmette all'EUIPO.
3. La richiesta di modifica e' presentata con istanza e deve contenere un documento con la descrizione delle modifiche ordinarie, una sintesi dei motivi per cui sono necessarie, i motivi per cui si qualificano come ordinarie, e una revisione aggiornata definitiva dell'intero disciplinare che incorpori le modifiche richieste nonche' del documento unico. Si applica la procedura di cui all'articolo 5.
4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi la delimitazione della zona di produzione, la domanda deve essere avallata da almeno il 51 per cento dei produttori.
5. La divisione competente chiede parere non vincolante alla regione o alle regioni interessate che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Qualora le modifiche siano rilevanti, la divisione competente valuta di aprire i termini dell'opposizione solo in relazione alla parte di disciplinare modificata. Per l'opposizione si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11.
7. Quando la modifica e' richiesta da un produttore che utilizza un'indicazione geografica a norma dell' articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 , la proposta di modifica del disciplinare e' trasmessa dalla divisione competente al richiedente dell'IGP per commenti entro il termine di sessanta giorni.
8. Qualora sussistano le condizioni di cui all' articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2411 , il richiedente presenta alla divisione competente istanza di modifica temporanea del disciplinare per un periodo massimo di dodici mesi rinnovabile. La divisione competente valuta la richiesta e la ragionevolezza del periodo richiesto.
9. La modifica del disciplinare segue le modalita' di pubblicazione e conoscenza di cui all'articolo 6, comma 6.
10. Le modifiche dell'Unione europea, disciplinate all' articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411 , devono essere presentate alla divisione competente che le esamina e, una volta verificata la regolarita' documentale, le trasmette all'EUIPO attraverso il sistema informatico di cui all' articolo 67 del regolamento (UE) 2023/2411 .
11. La DGPI-UIBM, in caso di modifiche dell'Unione europea di carattere sostanziale, si riserva la facolta' di avviare una ulteriore procedura di opposizione in fase nazionale di cui all'articolo 7, ove ne ricorrano i presupposti.
Article 18Cancellazione delle IGP registrate
1. Chiunque abbia un interesse legittimo puo' presentare alla divisione competente istanza di cancellazione di una indicazione geografica protetta qualora sussistano i requisiti di cui all' articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2411 .
2. La cancellazione puo' essere altresi' richiesta dal richiedente in nome del quale e' stata registrata.
3. La divisione competente, valutata la richiesta, attiva la procedura prevista per la fase nazionale, di cui al titolo III.
4. Se la procedura di cancellazione si conclude con provvedimento di accoglimento della richiesta, la divisione competente la trasmette all'EUIPO.
5. La divisione competente puo' avviare d'ufficio la procedura di cancellazione ai sensi dell' articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 .
Article 19
Responsabilita' dei produttori
1. La verifica della conformita' al disciplinare di produzione si basa sull'autodichiarazione di cui all' articolo 51 del regolamento (UE) 2023/2411 . Ciascun produttore ha la responsabilita' di garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni ivi contenute e la possibilita' di fornire le prove necessarie per consentirne la verifica.
Article 20Controlli
1. Ferme restando le competenze degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM e' designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli ufficiali per le funzioni di cui all' articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2411 .
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 , e del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM svolge il ruolo di autorita' amministrativa dei controlli intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi alle IGP ai sensi degli articoli 50 , 51 e 71 del regolamento (UE) 2023/2411 .
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM puo' delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o piu' organismi di certificazione ai sensi dell' articolo 55 del regolamento (UE) 2023/2411 .
5. Per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi sul mercato, anche nella modalita' del commercio elettronico, ai sensi dell' articolo 54 del regolamento (UE) 2023/2411 , il Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che puo' altresi' essere delegata ad esercitare le funzioni ispettive per lo svolgimento dei controlli di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy - DGPI-UIBM di cui al comma 3.
Article 21Sanzioni penali
1. 1. All' articolo 517-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»; b) al quarto comma, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali»; c) alla rubrica, dopo la parola: «agroalimentari» sono aggiunte le seguenti: «, artigianali e industriali».
Article 22Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all' articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411 , facendo uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione protetta, qualora questi ultimi siano paragonabili ai prodotti oggetto di protezione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all' articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2411 , sfruttando, indebolendo, svigorendo o danneggiando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di prodotti che non sono oggetto di registrazione, la reputazione dell'indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all' articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411 , generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi e' indicata o se l'indicazione geografica protetta e' una traduzione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all' articolo 40, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2411 , generando, nell'uso commerciale diretto o indiretto di un prodotto, usurpazione, imitazione o evocazione di un nome protetto come indicazione geografica, utilizzando espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un'espressione simile, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in essere la condotta di cui all' articolo 40, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2023/2411 , inducendo in errore il consumatore sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta in quanto vengono riportate sulla confezione o sull'imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto, o vengono utilizzati, per il confezionamento del prodotto, recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine, o viene messa in atto qualsiasi altra pratica ingannevole sulla sussistenza di una indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell' articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2411 , l'uso di un'indicazione geografica protetta da parte di produttori per indicare che un prodotto fabbricato o manufatto contiene o incorpora, come parte o componente, un prodotto designato da tale indicazione geografica, non conforme a pratiche commerciali leali e che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell'indicazione geografica protetta, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
7. La violazione delle disposizioni di cui all' articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2411 con riferimento alla mancata collocazione dell'indicazione geografica nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione europea e del medesimo articolo 48, paragrafo 5, con riferimento all'utilizzo del simbolo dell'Unione europea prima della pubblicazione della decisione di registrazione dell'indicazione geografica, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Qualora le medesime condotte riguardino esclusivamente errori od omissioni formali nell'apposizione del simbolo dell'Unione europea e dell'indicazione geografica, le stesse sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque disattenda le prescrizioni di cui all' articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2411 , collocando il simbolo dell'Unione europea, l'indicazione geografica o l'abbreviazione «IGP» in modo da indurre il consumatore a credere che costituiscano il nome del prodotto fabbricato o manufatto nel suo insieme, anziche' il nome di una parte o componente del prodotto protetto dall'indicazione geografica, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che risulti essere in procinto di immettere sul mercato un prodotto IGP non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore di IGP che, risulti aver immesso sul mercato un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000 a euro 24.000.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta un prodotto non conforme al disciplinare di produzione, con riferimento alle materie prime impiegate, ai metodi di produzione di ciascuna fase di produzione che ha luogo nella zona geografica delimitata e con riferimento alla stessa zona geografica di provenienza, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
12. Per tutti gli illeciti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della indicazione protetta per le quantita' accertate o del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta anche dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
13. Il mancato rispetto dell'inibizione prevista al comma 12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000.
14. Ai sensi dell' articolo 40, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2411 , le fattispecie sanzionatorie elencate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche nelle ipotesi di violazioni realizzate tramite l'uso del nome a dominio di un sito usato nell'attivita' economica, alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione europea senza essere immesse in libera pratica in tale territorio ed alle merci vendute mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell' articolo 60 del regolamento (UE) 2023/2411 , le informazioni collegate alla pubblicita', alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle indicazioni geografiche di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) 2023/2411 , utilizzate a uso pubblicitario o commerciale nei servizi intermediari, in particolare nelle piattaforme online, sono considerate contenuti illegali a norma dell'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, e i titolari dei servizi intermediari sono sanzionati ai sensi dell' articolo 1, comma 32-bis della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
Article 23
Autorita' di accertamento e irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall' articolo 13 della legge n. 689 del 1981 , all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall' articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del soggetto sanzionato.
Article 24Partecipazione all'associazione di produttori
1. Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 45 del regolamento (UE) 2023/2411 , le associazioni dei produttori possono prevedere la partecipazione ai loro lavori di organismi pubblici ed altri portatori di interessi come associazioni di consumatori, dettaglianti e fornitori, in qualita' di uditori, soci promotori o sostenitori.
Article 25Disposizioni organizzative
1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e dieci unita' di personale non dirigenziale appartenente all'area dei funzionari, con conseguente incremento della dotazione organica di una unita' per i dirigenti di seconda fascia e di dieci unita' per il personale appartenente alla area dei funzionari.
2. Ai sensi dell' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede a individuare, nell'ambito della DGPI-UIBM, l'ufficio dirigenziale non generale aggiuntivo competente per la fase nazionale di registrazione delle IGP nonche' ad attribuire eventualmente anche ad altri uffici esistenti le ulteriori funzioni amministrative previste dal presente decreto.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e' autorizzato a reclutare nel triennio 2026-2028 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il personale di cui al comma 1, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche.
4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' avvalersi di un contingente massimo di dieci unita' di personale dell'area dei funzionari, in posizione di comando, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 332.079 per l'anno 2026 e a euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2027, sono assicurati mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate, per le finalita' di cui all' art. 25, comma 2, lettera e) della legge 13 giugno 2025, n. 91 , dal comma 3 del medesimo articolo.
Article 26Disposizioni finali
1. Nell'ambito delle disposizioni integrative e correttive ai sensi dell' articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , anche alla luce del primo monitoraggio condotto dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati, nel rispetto del principio di semplificazione e di quanto stabilito dal regolamento UE 2023/2411 , meccanismi che consentono la piu' efficace verifica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai produttori, dei requisiti previsti dal disciplinare.
Article 27Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.