Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 18; Visto il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 ; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , resa nella seduta del 18 marzo 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.
Article 2
Autorita' nazionali competenti
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita' da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991 .
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 , 6 , 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991 .
3. 3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5 , 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: a) la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991 ; b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall' articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991 ; c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4 , 8 , 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991 , come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991 .
5. 5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5 , 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991 , assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea; b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall' articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991 ; c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10 , 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991 , come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
Article 3Piano nazionale di ripristino
1. Le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attivita' relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attivita' prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche' la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991 , ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. Il Piano e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall' articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991 , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
3. Le autorita' nazionali competenti provvedono, altresi', ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell' articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991 .
Article 4Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991 , fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all' articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991 , degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all' articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991 , delle popolazioni di impollinatori di cui all' articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991 , nonche' degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettivita' naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all' articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991 .
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all' articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991 .
5. I comuni, le citta' metropolitane e le province sono responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all' articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991 , ferme restando le competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all' articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991 , avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonche' delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le previsioni del Piano.
6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4 , 8 , 9 , 10 , 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991 , contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
7. 7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresi', lo svolgimento delle attivita' relative a: a) il monitoraggio, come previsto dall' articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991 ; b) la trasmissione alle autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall' articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991 .
Article 5Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico
1. 1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, composto dai seguenti membri: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero della cultura; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero del turismo; i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato; m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; n) un rappresentante dei Comuni e delle Citta' metropolitane individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.
3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Article 6Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.