Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 10); Vista la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme Comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 , recante «Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Article 1Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 8.1» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' sulle condizioni di ingresso e di soggiorno per l'esercizio di attivita' lavorativa, su tutti i documenti richiesti per la domanda di un permesso unico e sugli obblighi e le garanzie procedurali previste in favore dei lavoratori e dei loro familiari»; b) all'articolo 5: 1) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 2) al comma 8.1: 2.1) dopo le parole: «"perm. unico lavoro"» sono aggiunte le seguenti: «e sono indicate le informazioni conformemente alla lettera a), punti 12 e 16, dell'allegato di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002»; 2.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 9-bis.»; 3) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente: «8.1-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 9-bis, il permesso unico e' rilasciato dal questore entro il termine di trenta giorni dal completamento della domanda.»; 4) al comma 8.2: 4.1) alla lettera c), le parole: «all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 26 e 26-bis»; 4.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) agli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1, lettere a), h), i), i-bis) e q-bis), r) limitatamente alle persone collocate "alla pari", 1-quinquies e 1-septies;»; 4.3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) agli stranieri di cui agli articoli 27-quinquies e 27-sexies;»; 4.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001 , ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato;»; 4.5) alla lettera g), dopo le parole: «studio o formazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui agli articoli 39, 39-bis e 39-bis.1»; 4.6) dopo la lettera g-bis) e' aggiunta la seguente: «g-ter) agli stranieri che soggiornano ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 18-ter, o a titolo di protezione speciale o ai sensi degli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 20-bis, 31, comma 3, e 36, nonche' per motivi religiosi, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all' articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , o per residenza elettiva, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno per uno di tali titoli e sono in attesa di una decisione sulla richiesta.»; 5) al comma 9, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 6) al comma 9-bis, le parole: «il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di novanta giorni»; c) all'articolo 22, comma 5-quinquies, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il datore di lavoro informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.».
Article 2
Designazione dell'autorita' competente
1. Il Ministero dell'interno e' l'autorita' competente a ricevere la domanda e a rilasciare il permesso unico previsto dall'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
Article 3Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Article 4Entrata in vigore e disposizioni di coordinamento
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 22 maggio 2026.
2. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, anche di natura amministrativa, fanno riferimento alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 , o al permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40 , i riferimenti si intendono fatti, rispettivamente, alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 , o al permesso unico di cui all'articolo 5, comma 8.1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.