Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 , concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni; Visto l' articolo 7, comma 2 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 , convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 ; Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 , convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1 , recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa Italiana; Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa; Visto l' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ; Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione; Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa; Emana il seguente regolamento:
Article 1
1. L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97 , e' cosi' sostituito: «1. Il Collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.».