Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112. (12G0185)
Article 4Composizione dell'Ufficio
In force · version of May 6, 2023
1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, e' composto dal personale in possesso dei requisiti indicati ((dall'art. 5-bis)) della legge, nei limiti da essa fissati.
2. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge.
3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, puo' stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facolta' universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalita' conformi alle competenze attribuite al Garante.
((4. L'Ufficio e' coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attivita' istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale e' conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorita'. L'incarico ha durata di tre anni ed e' rinnovabile))
((
4-bis. 4-bis. La Segreteria tecnica, quale unita' organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di: a) affari giuridici e legislativi; b) relazioni istituzionali; c) relazioni internazionali e con l'Unione europea; d) stampa e comunicazione;
4-ter. Il personale della Segreteria tecnica e' scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorita' ed e' assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;
4-quater. L'Area attivita' istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunita', alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;
4-quinquies. 4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attivita' di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di: a) risorse umane e relazioni sindacali; b) trattamento economico e previdenziale; c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile; d) contratti e convenzioni; e) formazione del personale dell'Ufficio.
))