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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 117 della Costituzione ; Visto il paragrafo 1 dell'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza; Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , e, in particolare, l'articolo 1, che demanda ad uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati i poteri speciali previsti dal medesimo articolo; Visto l'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012 , il quale stabilisce che i decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale siano aggiornati almeno ogni tre anni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253 , concernente il regolamento recante l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ; Visto l'Accordo Quadro fra Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato con legge 17 giugno 2003, n. 148 , e in particolare l'articolo 7, che prevede il monitoraggio della proprieta' delle imprese operanti nel settore della difesa e della sicurezza, nonche' la possibilita' di apporre limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale; Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2013; Preso atto della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'interno; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Individuazione di attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni
1. All' articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253 , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all' articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 , rientrano negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga.».