Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto, in particolare l' articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , modificato dall' articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e successive modificazioni recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 novembre 1998, n. 514 con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990 ; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell' articolo 7 della legge n. 69 del 2009 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108 , concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, nonche' il decreto ministeriale 12 settembre 2003 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59 , recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, e in particolare l'articolo 19, che fa salve le strutture organizzative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2011 fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, relativi alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 11, foglio 257, concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Considerato che sussistono le motivazioni previste dall' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 1512/2014 espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2014; Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
1. I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.
Article 2Abrogazioni
1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514 , recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 2014 Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4660
Annex ATabella A
Tab. A Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata superiore a 90 giorni, in attuazione dell' art. 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . N. DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 1 Direzione Generale della prevenzione Rilascio del provvedimemo di qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto (Art. 26. D.L.gs., 230/1995 integrato con D.L.gs. 241/2000 ) 180 2 Direzione Generale della prevenzione Riconoscimento delle acque minerali naturali in bottiglia ( D.Lgs. 176/2011 ) 150 3 Direzione Generale della prevenzione Riconoscimento delle proprieta' favorevoli alla salute delle acque minerali naturali ( D.Lgs. 176/2011 ) 150 4 Direzione Generale della prevenzione Riconoscimento delle acque di sorgente ( D.Lgs. 176/2011 ) 150 5 Direzione Generale della prevenzione Riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali utilizzate presso gli stabilimenti termali ( R.D. 1924/1919 ; R.D. 1265/1934 ; L.323/2000 ) 150 6 Direzione Generale della prevenzione Autorizzazione all'impiego di materiali diversi da zinco, piombo e legno per le casse funebri ( D.P.R. 285/1990 Artt. 31 e 75 » 180 7 Direzione Generale della prevenzione Autorizzazione all'impiego di valvole per fissare o neutralizzare i gas da putrefazione applicabili ai feretri ( D.P.R. 285/1990 . Art. 77) 180 8 Direzione Generale della prevenzione Rilascio della certificazione dei centri di saggio per la conformita' alle Buone Pratiche di Laboratorio ( D.Lgs. 50/2007 ; D.M. 4 luglio 1997) 180 9 Direzione Generale della prevenzione Rilascio del nulla osta per lo svolgimento di attivita' finalizzate alla lavorazione di tessuti e cellule (Art. 24 D.Lgs.. 191/2007) 180 10 Direzione Generale della prevenzione Autorizzazione allo svolgimento di attivita' di trapianto di parti di fegato e di rene da donatore vivente (D.I. 16 aprile 2010) 180 11 Direzione Generale della prevenzione Autorizzazione ai laborarori ad eseguire analisi particolareggiate (D.C.G. 7 novembre 1939) 150 12 Direzione Generale della prevenzione Rilascio del provvedimento di qualificazione ai laboratori di analisi per l'amianto (D.M. 7 luglio 1997; D.M. 14 maggio 1996 All. 5) 150 13 Direzione Generale della prevenzione Conferimento incarico di medico delegato presso USMAF ( L. 174/74 ; D.P.R. 614/1980 ; D.M. 23 dicembre 1985) 120 14 Direzione Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti Rilascio del decreto di riconoscimento o conferma del carattere scientifico degli enti/istituti di ricerca (Art. l4 e 15, D.lgs. 288/2003 ) 180 15 Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Verifica dei dispositivi medici a seguito di sorveglianza del mercato e verifica di conformita', provvedimenti di restrizione del mercato ( art 17 e 18, D.Lgs. n. 46/1997 ; Artt. 8 e 9, D.Lgs. 507/l992) 180 16 Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Autorizzazione installazione apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare ( Art. 6, D.P.R. 542/1994 , D.M. Salute 2 agosto 1991) 180 17 Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Modifiche alle autorizzazioni a produrre presidi medico-chirurgici gia' rilasciate ( Art. 3, D.P.R. 392/1998 ) 120 18 Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Liquidazione indennizzo aggiuntivo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ( L. 229/2005 ; L. 180/2010, Art. 47 ) 180 19 Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure Liquidazione indennizzo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide ( Legge 244/2007, Art.2, comma 363 ; L. 14/2009 ) 180 20 Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Decreto di approvazione dei regolamenti degli Enti ecclesiastici ( D.Lgs. 502/1992, Art. 4, commi 12 e 13 ; L. 412 del 1991 ; D.Lgs. 229/1999, art. 15-undecies .) 180 21 Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Riconoscimento delle strutture pubbliche idonee alla organizzazione e allo svolgimento dei corsi di assistenza medica a bordo di navi mercantili per il personale navigante marittimo ("medical care") D.M. 25 agosto 1997 180 22 Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Ricorsi alla Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo ( D.P.R. 566/1988, Art. 38 ). 180 23 Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Rimborsi alle imprese di navigazione per spese di assistenza sanitaria sostenute all'estero. ( D.P.R. 620/1980, Art. 8 ) 180 24 Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Rimborsi al personale navigante per spese di assistenza sanitaria sostenute all'estero. ( D.P.R. 620/1980 Art.8 ; D.M. 22 febbraio 1984, Art. 7) 180 25 Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale Specializzazione (programmazione, decreto) ( Art. 35, D.Lgs. 368/1999 ) 180 26 Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione Verifica idoneita' e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di nuova sostanza per bibite anacoliche ( D.P.R. 230/2004 ; D.P.R. 719/1958 ; Circolare 20 febbraio 2006, n. 1 ) 120 27 Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione Autorizzazione di impianti alla produzione ( Art. 6 D.P.R. 290/2001 , come modificato dal D.P.R. n. 55/2010 D.P.R. 290/2001 ) 120 28 Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio Riliquidazione trattamenti pensionistici ( D.P.R. 1092/1973 ) 180