Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia ((...)). (15G00097)
Article 7(( (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'). ))
In force · version of Jan 2, 2026
((
1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.
2. 2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi e degli interventi in materia di edilizia, predisposizione dei relativi atti di programmazione e progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei relativi beni mobili e strumentali; b) Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali dell'autorita' giudiziaria minorile; emanazione delle direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili; verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati all'attivita' socio-educativa; attivita' di prevenzione della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nonche' istruttoria per la nomina degli esperti di cui all' articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ; istruttoria per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e relativi rapporti con l'autorita' giudiziaria; vigilanza di cui all' articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del 2022 ; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60, programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del medesimo decreto legislativo; attivita' di studio e ricerca; c) Direzione generale per la giustizia di comunita': analisi, elaborazione ed emanazione delle direttive tecniche per l'intervento degli uffici di esecuzione penale esterna ai sensi dell' articolo 72 della legge 25 luglio 1975, n. 354 ; ricognizione e valutazione della loro attuazione; relazioni con la magistratura di cognizione e di sorveglianza; attivita' di studio e ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene sostitutive e della messa alla prova.
3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attivita' ispettiva e tiene i rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed estere.))
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che alla lettera c) del comma 3 del presente articolo le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».