Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo. (21G00003)
Article 2Disposizioni applicabili
In force · version of Jan 29, 2021
1. 1. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 : a) articolo 2; b) articolo 3, con esclusione, al comma 2, delle parole da «secondo le modalita'» fino alla fine del comma; c) articolo 4: 1) fermo restando che la definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, di cui al comma 2, lettera a), e' effettuata tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come riportati nella rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 5, del presente regolamento; 2) con esclusione alla lettera f) del comma 2 delle parole da «nonche'» sino alla fine della lettera; d) articolo 5 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 8 del presente regolamento; e) articolo 6 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 9 del presente regolamento; f) articolo 7 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento; g) articolo 8 nei termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 10 del presente regolamento; h) articolo 9, fermo restando che: 1) la misurazione e la valutazione della performance di cui all'alinea dei commi 1 e 2 e' svolta secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 3 del presente regolamento; 2) la capacita' di valutazione dei propri collaboratori di cui al comma 1, lettera d), e' dimostrata anche tramite una significativa differenziazione dei giudizi, valorizzando il merito e individuando le eccellenze; 3) la misurazione e la valutazione della performance di cui al comma 1-bis e' collegata, altresi', al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri o Sottosegretari delegati dal Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di quelli specifici definiti nel contratto individuale; i) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 3 e 7 del presente regolamento; l) articolo 12, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dagli articoli 5 e 11 del presente regolamento; m) articolo 13; n) articolo 14, nei termini, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente regolamento, in relazione alle peculiarita' dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle specificita' delle relative funzioni istituzionali e tenuto conto dell'articolo 5 del presente regolamento; o) articolo 15, comma 1 e comma 2, lettere a) e c), lettera d) quanto al Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui all' articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 , e tenuto conto, quanto alla lettera b), che: 1) il «Piano della performance» e' sostituito dai documenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente regolamento di seguito indicati: 1.1 le linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione di indirizzi e obiettivi strategici e operativi, nonche' per la definizione di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale, valevoli per l'anno successivo, che si articolano in aree strategiche; 1.2 le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo; 2) la «Relazione sulla performance» e' sostituita dai documenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 del presente regolamento.
2. 2. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono applicabili, nei limiti e con le modalita' indicati nel presente regolamento, le seguenti disposizioni del Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009 : a) articolo 17; b) articolo 18: 1) con esclusione al comma 1 delle parole da «nonche' valorizzano» fino alla fine del comma e fermo restando che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, altresi', le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici; 2) tenuto conto che le verifiche e le attestazioni di cui al comma 2 sono quelle previste dal presente regolamento; c) articolo 19, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento; d) articolo 19-bis, tenuto conto delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ; e) articolo 20; f) articolo 21; g) articolo 22, fermo restando che l'assegnazione del premio di cui al comma 3 compete al Collegio di direzione dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrita', che puo' avvalersi delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri; h) articolo 23; i) articolo 24; l) articolo 25; m) articolo 26; n) articolo 27, con esclusione del comma 2.