Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto l' articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 ; Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553, che prevedono che i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata; Visto il citato allegato «A» richiamato dall' articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , come modificato dall' articolo 1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori; Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 , i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella seduta del 27 luglio 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2020; Considerato che la norma, di cui all'articolo 1, comma 553, ancorche' faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa riferimento esplicito ad investimenti; Considerato, altresi', che l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalita' di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non puo' andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilita' di realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilita' di realizzazione, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti; Considerato, inoltre, che la possibilita' di ammettere al finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualita', deve essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco pluriennale, l'avvio delle relative opere; Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1. Il Fondo istituito dall' articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , di seguito denominato «Fondo», e' prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 .
2. Per l'annualita' 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, puo' essere, altresi', finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalita', da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento.
Article 2Criteri di riparto
1. 1. Le risorse del Fondo sono ripartite, fra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune; c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori; d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all'estensione del loro territorio insulare; e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma secondo una suddivisione in tre classi: 1) alla prima classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km; 2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km; 3) alla terza classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km.
2. Con riferimento alle classi di cui al comma 1, lettera e), a ciascun comune della seconda classe e' assegnato un importo pari a due volte quello assegnato a ciascun comune della prima classe; a ciascun comune della terza classe, e' assegnato un importo pari a tre volte quello assegnato ai comuni della prima classe.
3. Il decreto di riparto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Article 3
Sostenibilita' dei progetti
1. 1. I progetti rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni: a) collocarsi nell'ambito del Green Deal europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, alla riduzione delle bollette energetiche e dell'uso dell'energia, al sostegno all'industria per innovare a fini di green economy, a introdurre forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive; b) essere improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilita' ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi.
Article 4
Modalita' di finanziamento
1. Gli importi dei progetti vanno riferiti alle annualita' di finanziamento; e' possibile fare riferimento a piu' di un'annualita', purche' i relativi progetti siano strutturati in lotti funzionali, ciascuno di importo riferibile a una specifica annualita'.
2. La dotazione del Fondo e' destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili o nel caso in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d'importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, la suddetta dotazione puo' essere destinata, altresi', al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalita', da realizzare a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico.
3. In caso di comuni con piu' di due isole, i progetti finanziabili riguardano almeno due isole.
4. Gli importi di ciascuna annualita' non assegnati in occasione della relativa procedura e le eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
Article 5Presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento
1. La domanda di accesso al finanziamento e' presentata dai soggetti di cui al comma 2, nei limiti degli importi spettanti a ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
2. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni; in tal caso la formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione della domanda con atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune capofila. Il comune capofila e' l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilita' connesse alla presentazione dell'intervento e al quale e' erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde della realizzazione dell'intervento finanziato anche nel caso in cui il finanziamento riguarda la sola progettazione.
3. 3. Le domande sono redatte secondo quanto previsto dai commi da 6 a 9 e hanno ad oggetto il finanziamento di: a) uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, fino al 100 per cento dell'importo indicato nel decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1; b) per l'anno 2020, la progettazione di un intervento da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del fondo, per un importo comunque non superiore all'annualita' stanziata per tale anno e in ogni caso non superiore al 30 per cento del valore dell'intervento da realizzare.
4. Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
5. Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, redatte secondo quanto illustrato nei commi 6, 7, 8 e 9; l'eventuale finanziamento e' disposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento.
6. 6. Alle domande di finanziamento per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili e' allegata: a) la progettazione svolta all'ultimo livello previsto in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; b) la progettazione concernente i servizi e forniture, svolta fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
7. Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita', i tempi di attuazione degli interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3.
8. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sugli interventi progettati o sulle progettazioni, per i quali presentano domanda di finanziamento, forniscono, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria del cofinanziamento.
9. Alla domanda e' allegata una dichiarazione che attesti l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti.
Article 6Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti
1. 1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, valuta l'ammissibilita' dei progetti tenuto conto: a) della loro idoneita' a conseguire obiettivi riconducibili alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1; b) della loro rispondenza a una delle condizioni di cui all'articolo 3.
Article 7Pubblicazione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento
1. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con i relativi importi.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.
3. La pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento.
Article 8
Modalita' di erogazione del finanziamento
1. 1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 7, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede ad erogare a ciascun soggetto beneficiario: a) il 50 per cento dell'importo destinato alla realizzazione dei progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, indicato nell'elenco di cui all'articolo 7; b) per le progettazioni richieste per l'anno 2020, il 50 per cento dell'importo destinato alla progettazione indicato nell'elenco di cui all'articolo 7.
2. 2. I saldi degli importi previsti nell'elenco di cui all'articolo 7 sono erogati: a) per le realizzazioni di progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture al raggiungimento di uno stato di avanzamento di almeno il 50 per cento; b) per le progettazioni, una volta completata la progettazione prevista nell'elenco di cui all'articolo 7.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non puo' procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi non abbiano restituito le somme revocate o abbiano rendicontato i lavori e restituito le eventuali economie, con riferimento ai finanziamenti delle annualita' 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 .
Article 9
Tempi di avvio e modalita' di svolgimento delle progettazioni
1. Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento e' avviata entro quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata entro tre anni dalla stessa.
2. 2. Ciascuna progettazione e' svolta: a) per i progetti infrastrutturali, fino al completamento dei tre livelli - progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo - previsti per la progettazione in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; b) per i servizi e per le forniture fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .
3. In caso di mancato avvio della progettazione entro quattro mesi dall'effettiva erogazione, o di mancato completamento della stessa progettazione entro tre anni dalla stessa, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del relativo finanziamento nei confronti dei comuni beneficiari.
4. Le progettazioni svolte secondo quanto previsto dal comma 2, possono essere oggetto di domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.
Article 10Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili
1. Il soggetto beneficiario adotta la determina a contrarre entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della somma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
2. Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la data di ricevimento delle risorse e l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con le date delle varie fasi.
3. Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il rendiconto delle attivita' svolte e del rispetto del cronoprogramma.
4. Ciascun progetto immediatamente eseguibile e' appaltato e realizzato entro due anni dalla data nella quale la relativa somma, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entra nella effettiva disponibilita' del soggetto beneficiario.
Article 11Perizie di variante
1. Eventuali perizie di variante agli interventi sono preventivamente comunicate anche al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento.
Article 12Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti
1. 1. Entro quaranta giorni dalla data di realizzazione dell'intervento o dell'effettuazione dei servizi o di acquisizione delle forniture di cui ai progetti finanziati, il beneficiario del finanziamento trasmette al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la relazione tecnica conclusiva sulle opere, i servizi e le forniture realizzati e le spese sostenute, che attesti, tra l'altro, la conformita' di quanto realizzato o effettuato con quanto previsto nel progetto finanziato, nonche' il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti: a) elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, con i relativi mandati adeguatamente quietanzati, gli stati d'avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento; b) documentazione fotografica degli interventi ante e post realizzazione; c) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione; d) determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione; e) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; f) attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.
2. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al progetto finanziato; nel caso di esito negativo, puo' provvedere al recupero delle risorse erogate.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti e termini di cui all'articolo 10, o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati.
4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in caso di mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la revoca del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.
Article 13
Rientro di importi nella disponibilita' del Fondo
1. 1. Rientrano nella disponibilita' del Fondo: a) gli importi di cui all'articolo 4, comma 6; b) gli importi erogati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), nel caso in cui la realizzazione dei progetti non sia avvenuta entro il termine di due anni dall'effettiva disponibilita' dell'importo erogato da parte dell'ente beneficiario; c) gli importi revocati ai sensi dell'articolo 9, comma 3; d) gli importi recuperati e revocati ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3 e 4;
Article 14Disposizioni finanziarie
1. Le risorse finanziarie del Fondo sono iscritte nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul capitolo 939 del Centro di responsabilita' n. 7 - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Titolo II Spese in conto capitale - Investimenti.