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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 17-sexies, comma 3; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-ter; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita', e, in particolare, gli articoli 2 e 4-bis; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 , recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 , recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 , recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 , concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica; Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 24 maggio 2022; Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022; Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128
1. 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;»; 2) alla lettera b), le parole «, secondo le modalita' indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG,» sono soppresse; 3) alla lettera d), le parole «organi competenti» sono sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»; b) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni» sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione»; c) all'articolo 28, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresi' assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonche' fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalita' e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non puo' essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.».
Article 2Disposizioni finali
1. I contratti di cui all' articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 , gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facolta' di recesso esercitabile in qualunque momento per il venir meno del rapporto fiduciario.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.