Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 3 e l' articolo 13, laddove e' previsto che al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, fino al 30 giugno 2023, i relativi regolamenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e deliberazione del Consiglio dei ministri, cosi' come ulteriormente modificato dall' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 »; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , recante «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 , e in particolare l'articolo 3, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante il « Codice dell'amministrazione digitale »; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'articolo 1, comma 1047; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell' articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 »; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 , recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell' articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 » e, in particolare, l' articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 ; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e, in particolare, l'articolo 4-bis; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attivita' culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, la tabella 3 allegata al predetto decreto, contenente l'incremento della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 , recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 »; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 , e, in particolare, l'articolo 1, comma 4; Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 , recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 , recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell' articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 »; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 , concernente «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 »; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 , concernente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 , concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , concernente «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 19-bis, comma 1, che, in considerazione della grave crisi del settore ippico, al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, prevede l'istituzione di una ulteriore posizione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il comma 2 del menzionato articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , come modificato dall' articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , il quale dispone « [...] il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all' articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 »; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, comma 452, che incrementa di 263 posti la dotazione organica dell'Area dei funzionari del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per le esigenze dell'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'articolo 54, che ha incrementato, la dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste con conseguente rideterminazione, per quanto concerne la sezione Agricoltura, in 10 posizioni di livello dirigenziale generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unita' nell'area Funzionari, 365 unita' nell'area Assistenti e n. 8 unita' nell'area Operatori; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all' articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 , recante «Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 , concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Considerato che il menzionato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha ulteriormente incrementato la dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di due posizioni dirigenziale di livello generale, sei posizioni dirigenziali di livello non generale, 60 unita' nell'area Funzionari e 30 unita' nell'area Assistenti; Informate le organizzazioni sindacali in data 18 luglio 2023; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Funzioni ed organizzazione del Ministero
1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni ed i compiti ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dalla vigente normativa europea e nazionale.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero.
3. 3. Il Ministero, per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale; b) Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela, della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
4. Ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 , i Capi dei Dipartimenti, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione e in attuazione degli indirizzi del Ministro, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi in ciascuno dei Dipartimenti e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da questi dipendenti.
5. Per assicurare la tempestiva attuazione degli indirizzi e dei programmi delle funzioni assegnate ai Dipartimenti dal Ministro, nonche' delle funzioni trasversali, e' istituito il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Capo di Gabinetto, a cui partecipano i Capi Dipartimento. Il comitato si riunisce una volta al mese o su richiesta del Capo di Gabinetto.
Article 2Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale
1. 1. Il Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale sovrintende e coordina l'attivita' delle Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni: a) cura delle relazioni internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, per le materie di spettanza del Ministero; b) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nella fase di formazione della normativa unionale nel settore agricolo, rurale e forestale, salvo quello relativo alla pesca, del Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, per quanto concerne la rubrica relativa al settore agricoltura, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dai fondi della Politica agricola comune (PAC), programmazione e gestione degli interventi unionali di regolazione del mercato nel settore agricolo e agroalimentare, gestione delle misure e degli interventi nazionali di sviluppo rurale; cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEAGA e FEASR; c) riconoscimento degli Organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione dell'attivita' dei medesimi; d) interventi di aiuto agli indigenti e di contrasto agli sprechi alimentari; e) rapporti tra agricoltura e ambiente, anche nell'ottica della tutela e della valorizzazione della biodiversita' vegetale e zootecnica; f) politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, gestione sostenibile delle risorse naturali, attivita' di ricerca in agricoltura; g) gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di contatto e coordinamento per le materie disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ; regolazione delle sementi e dei materiali di propagazione vegetale; h) elaborazione e coordinamento delle linee di politica forestale; i) promozione dell'economia montana e forestale, delle relative filiere produttive, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.
2. Il Dipartimento e' Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115, in raccordo con le Autorita' di gestione regionali, gli Organismi intermedi individuati dal Piano ed il sistema degli Organismi pagatori.
3. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono funzioni di collaborazione diretta con l'Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027 ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e che, ai sensi dell' articolo 54, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , svolgono, fatte salve le competenze delle Direzioni generali del Dipartimento e senza sovrapporsi alle stesse, i seguenti compiti: supporto al coordinamento tra le autorita' di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115 , supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115 .
4. 4. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: a) la Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea svolge le funzioni individuate di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e degli accordi bilaterali e multilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; 1.2. la rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali, salvi quelli relativi alla pesca, negli organismi internazionali multilaterali, quali il G7 e il G20, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI), l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO); 1.3. la definizione dei contingenti e degli ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; 1.4. l'attuazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; 1.5. le attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963; 1.6. la gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; 1.7. la gestione delle attivita' ministeriali in UNESCO; 1.8. le attivita' connesse alla regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati in riferimento alle attivita' svolte; 1.9. la partecipazione alla stipula di accordi di cooperazione con Paesi terzi; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari a livello europeo ed internazionale per gli aspetti di mercato, gli interventi settoriali, e i pagamenti diretti; 2.2. la partecipazione ai processi di elaborazione della posizione del Ministero nella fase ascendente del processo di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC) e di determinazione del contenuto dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; 2.3. la predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'attuazione del diritto europeo in materia di organizzazioni di mercato agricolo ed agroalimentare, degli interventi settoriali, nonche' di pagamenti diretti; 2.4. l'analisi, il monitoraggio e la valutazione sullo stato di attuazione della PAC, la rappresentanza dell'Amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per l'elaborazione della normativa di settore; 2.5. la preparazione dei lavori del Consiglio dei ministri agricoli dell'U.E.; 2.6. la tenuta dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche connesse agli aspetti di mercato, agli interventi settoriali e ai pagamenti diretti della politica agricola comune; 2.7. la cura delle relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; 2.8. l'attuazione delle norme del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); 2.9. il monitoraggio dell'andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero delle imprese e del made in Italy e gli enti competenti in materia; 2.10. il supporto al Capo Dipartimento nella funzione di Autorita' di gestione nazionale del Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027, nei settori di propria competenza; 2.11. cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEAGA, mediante il coordinamento delle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti relativi al Fondi FEAGA e FEASR e la partecipazione alle riunioni dell'Organo di conciliazione; 3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, e' di competenza della Direzione il riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e la supervisione dell'attivita' dei medesimi, in qualita' di Autorita' competente ai sensi dell' articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2116 ; 4) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono di competenza della Direzione le attivita' di competenza relative alle politiche sulla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, ai sensi dell' articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , al riutilizzo delle eccedenze alimentari ed alla limitazione degli sprechi; b) la Direzione generale dello sviluppo rurale svolge le funzioni di cui alle lettere b), e), f), g) del comma 1 dell'articolo 2. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b), sono di competenza della Direzione: 1.1. la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; 1.2. l'elaborazione e il coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea e gestione delle misure e degli interventi nazionali di sviluppo rurale; 1.3. il coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura a valere sui fondi europei; 1.4. l'elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita' dell'impresa agricola e sulla pluriattivita' in agricoltura; 1.5. l'esame delle problematiche in materia di aiuti di Stato con esclusione del settore della pesca e dell'acquacoltura; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. la tutela e la valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale; 2.2. il miglioramento della sostenibilita' dei processi produttivi agricoli e zootecnici, incluso il benessere animale per la parte di competenza del Ministero, e la definizione delle relative regole di certificazione, ivi comprese quelle sulla riduzione delle immissioni e sul sistema di produzione integrata; 2.3. gli adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 per gli aspetti di competenza; 2.4. la salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; 2.5. la tenuta dei libri genealogici del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e dei libri genealogici di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529 , nonche' l'attivita' di raccolta dati in allevamento ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo n. 52 del 2018 ; 2.6. le attivita' in materia faunistico-venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell' articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e di riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; 2.7. il Supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della Politica agricola comune 2023-2027, nelle settori di propria competenza; 2.8. cura del contenzioso di competenza del Ministero riguardante gli aiuti FEASR; 3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera f), sono di competenza della Direzione: 3.1. gli interventi relativi alle grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 , e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , nonche' gli interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale e di bonifica idraulica; 3.2. gli adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 , a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; 3.3. l'attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture e infrastrutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; 3.4. la gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e sulle strutture aziendali, dei rischi fitosanitari sulle produzioni vegetali, delle malattie epizootiche e per lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; 3.5. le attivita' riguardanti la meccanizzazione agricola a valere sui fondi europei; 3.6. l'esame e l'approfondimento delle problematiche in materia di aiuti di Stato; 3.7. l'identificazione dei programmi nazionali di ricerca, anche elaborando l'indirizzo degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; 3.8. le attivita' finalizzate all'innovazione e al trasferimento tecnologico in agricoltura a valere sui fondi europei; 3.9. l'elaborazione e l'esame della disciplina generale e il coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; 4) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 4.1. coordinamento e gestione del settore dei materiali di propagazione e dei registri delle varieta' di specie agrarie, ortive, frutticole, della vite e ornamentali; 4.2. la gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto e di sorveglianza per le materie disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 , e coordinamento dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell' articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 ; 4.3. coordinamento e gestione dei fertilizzanti e adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari; 4.4. gli adempimenti connessi all'attuazione della normativa europea sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agroambientali; c) la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste svolge le funzioni di cui alle lettere h) e i) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera h) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la rappresentanza e la tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale; 1.2. il coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; 1.3. l'elaborazione delle linee di politica forestale, della montagna in coerenza con il Fondo Nazionale per lo sviluppo della montagna (FOSMIT) e degli usi civici, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; 1.4. il controllo e il monitoraggio del consumo del suolo forestale; 1.5. l'elaborazione e il coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera i) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. il coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali; 2.2. il coordinamento e la tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale; 2.3. la tutela e la valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; 2.4. la tutela e la valorizzazione della biodiversita' forestale; 2.5. gli adempimenti relativi al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, per gli aspetti di competenza; 2.6. la gestione degli interventi forestali di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132 ; 2.7. gli adempimenti relativi all'attuazione regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, limitatamente alla materia prima legno e ai relativi prodotti di cui al suo allegato 1, in collaborazione e coordinamento con l'Autorita' nazionale competente sulle altre materie prime e prodotti oggetto del medesimo Regolamento; 2.8. la certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all' articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 , tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; 2.9. la tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all' articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 ; 2.10. le attivita' relative alle agro-energie e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, fatte salve le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del made in Italy; 2.11. il supporto al Capo del Dipartimento nella funzione di Autorita' di Gestione Nazionale del Piano Strategico della politica agricola comune 2023-2027, per i settori di competenza.
5. Il Dipartimento si articola complessivamente in venti uffici dirigenziali non generali.
Article 3
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica
1. 1. Il Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica sovrintende e coordina l'attivita' delle rispettive Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni: a) adozione degli interventi a sostegno e sviluppo della competitivita' delle filiere e dei distretti, del lavoro in agricoltura e degli interventi di contrasto al caporalato; b) valorizzazione del sistema agroalimentare, tracciabilita' delle produzioni e certificazioni, sviluppo dell'agricoltura biologica e integrata e dell'economia circolare; c) sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli; d) adozione degli interventi a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; e) gestione del reclutamento, dello sviluppo delle risorse umane e del contenzioso in materia di personale; f) svolgimento delle attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale, la gestione comune dei beni e servizi; g) gestione dei sistemi informativi, del SIAN, nonche' delle attivita' di comunicazione, informazione, promozione e partecipazione a fiere ed eventi.
2. 2. Il Dipartimento e' articolato nei seguenti cinque uffici di livello dirigenziale generale: a) La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare svolge le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. l'elaborazione, in collaborazione con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, e l'attuazione delle linee di politica nazionale di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; 1.2. la gestione degli incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera e di distretto del cibo; 1.3. l'elaborazione e l'attuazione delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della trasformazione dei prodotti agricoli, fatte salve le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy; 1.4. in coordinamento con gli Uffici alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, la gestione degli strumenti e degli incentivi a valere su fondi nazionali per l'attuazione delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile, femminile e di ricambio generazionale, ivi compresi i contratti agrari e la ricomposizione fondiaria, delle politiche imprenditoriali in agricoltura, della meccanizzazione agricola, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in agricoltura e degli strumenti finanziari e di accesso al credito per le imprese agricole e agroalimentari; 1.5. l'esercizio delle competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura, anche con riferimento al contrasto al caporalato, per quanto non di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 1.6. l'approfondimento delle problematiche del lavoro nel mercato agricolo, comprese quelle relative all'immigrazione; 2) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. l'adozione di interventi di sviluppo dell'economia circolare nel settore agricolo e agroalimentare; 2.2. l'elaborazione della disciplina generale e di coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari, in particolare per la protezione dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; 2.3. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di Disciplinari produzione; 2.4. la certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; 2.5. la promozione e valorizzazione del settore vitivinicolo; 2.6. l'esercizio delle competenze attribuite dalla vigente legislazione al Ministero in materia di etichettatura, ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy; 2.7. lo sviluppo delle politiche di contrasto allo spreco alimentare e al recupero delle eccedenze in coordinamento con la direzione delle politiche internazionali e dell'Unione europea; 2.8. l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all' articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ; 2.9. il supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini; 2.10. l'elaborazione della disciplina generale e l'attivita' di coordinamento in materia di agricoltura biologica; 2.11. la definizione del regime e delle modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, ai sensi dell' articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 ; 2.12. la definizione dei requisiti e delle norme tecniche relative alle misure agroambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell' articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 , ai fini della valutazione economica delle misure stesse; 2.13. l'esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; 2.14. il riconoscimento e il sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; 2.15. la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti agricoli; 2.16. le attivita' relative alla trasparenza dei mercati e alle commissioni uniche nazionali; 2.17. il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ; b) la Direzione generale per l'ippica svolge le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) la definizione delle linee di sviluppo del settore ippico; 2) le attivita' di tutela del benessere degli animali impiegati nel settore ippico; 3) l'attivita' di prevenzione e di contrasto al doping; 4) l'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'allevamento e la definizione dei piani allevatoriali e la gestione dei Libri genealogici di propria competenza; 5) la gestione delle attivita' inerenti alle abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attivita' ippica; 6) la gestione delle attivita' di competenza connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ; 7) la programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche; 8) la gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella; 9) l'organizzazione e il supporto all'attivita' degli organi giustiziali; 10) la promozione dell'ippica; 11) la gestione del palinsesto televisivo e dei canali TV; 12) la gestione dei rapporti con le societa' di corse e con gli organismi associativi; 13) la gestione delle risorse e del sistema dei pagamenti dei premi al traguardo nonche' delle provvidenze all'allevamento; c) la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 e, per le funzioni di propria competenza si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) la programmazione nazionale e l'elaborazione delle linee guida internazionali in materia di pesca e acquacoltura, ivi incluso il piano strategico nazionale per l'acquacoltura; 2) la trattazione, la cura e la rappresentanza degli interessi nazionali nell'ambito della politica della pesca e dell'acquacoltura, nelle relazioni con l'UE e le organizzazioni internazionali, ivi incluse la FAO, l'OCSE e l'OMC e le organizzazioni regionali di pesca, anche nelle relazioni internazionali in sede bilaterale, ove necessario in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 3) la ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; 4) l'attivita' di gestione e uso di dati nel settore della pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 1004/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, e delle norme europee in materia; 5) la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, e delle relative norme europee; 6) l'elaborazione della disciplina generale e l'attivita' di coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura; 7) la gestione delle risorse ittiche marine, dell'importazione e dell'esportazione dei prodotti ittici, anche ai sensi delle normative europee finalizzate a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; 8) la tutela, la valorizzazione, la tracciabilita' e la valorizzazione della qualita' dei prodotti ittici, anche attraverso l'elaborazione e il coordinamento delle linee politiche e strategiche di sviluppo della filiera; 9) la gestione della borsa merci e della vendita diretta dei prodotti ittici della produzione primaria nazionale; 10) l'adozione delle misure tecniche e di gestione relative all'attivita' di pesca marittima; 11) le attivita' afferenti al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura; 12) la gestione degli aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura, nonche' la gestione del Fondo per il credito peschereccio. d) la Direzione generale e delle risorse umane svolge le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) la gestione unificata delle risorse umane; 2) la selezione, il reclutamento, l'adozione degli atti di mobilita' esterna ed interna, per il personale nei ruoli dell'ICQRF previa intesa con il Capo Dipartimento; 3) il trattamento giuridico, retributivo e previdenziale, istruzione e gestione del relativo contenzioso; 4) i procedimenti disciplinari; 5) le attivita' di formazione e aggiornamento professionale; 6) le relazioni con le organizzazioni sindacali, il supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; 7) l'elaborazione delle politiche del personale per le pari opportunita'; 8) l'attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro; 9) l'organizzazione e gestione della biblioteca del Ministero; 10) il coordinamento e la gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; 11) l'attivita' di vigilanza sui consorzi agrari e sulle gestioni di ammasso; e) la Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio svolge le funzioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni previste dalla lettera f) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. l'attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; 1.2. la gestione unificata delle risorse strumentali; 1.3. l'attivita' di centrale unica di committenza per le acquisizioni di beni e servizi d'interesse di tutte le diverse articolazioni del Ministero; 1.4. la prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; 1.5. la gestione della funzione statistica di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ; 1.6. l'attivita' di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 1.7. il coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; nonche' la predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera g) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. l'attivita' di competenza del Ministero relativa al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell' articolo 01 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 ; 2.2. l'adempimento dei compiti per l'attuazione della transizione digitale previsti dall' articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ; 2.3. le attivita' finalizzate alla transizione alla modalita' operativa digitale e conseguenti processi di riorganizzazione; 2.4. le attivita' di comunicazione e di informazione nelle materie di competenza del Ministero; 2.5. in coordinamento con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, la promozione dei prodotti di qualita' agricoli ed agroalimentari e dei prodotti a indicazione geografica DOP, IGP, STG; 2.6. il coordinamento delle attivita' di promozione di competenza delle altre strutture del Ministero; 2.7. la diffusione dell'educazione alimentare di carattere non sanitario e l'attivazione di campagne di comunicazione istituzionale nelle scuole; 2.8. la predisposizione di servizi informativi di pubblica utilita' per i consumatori; 2.9. le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; 2.10. la comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali, alla rete Internet e ai social media; 2.11. la promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito europea e internazionale, anche ai sensi del regolamento (UE) 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.
3. La Direzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), e' Autorita' unica competente per il coordinamento dell'attivita' di controllo di tutte le autorita' di controllo nazionali responsabili del rispetto delle norme della politica comune della pesca, nonche' Autorita' di gestione nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP e FEAMPA).
4. Presso il Dipartimento e' previsto un posto di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici del Dipartimento.
5. Alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento operano due uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: pianificazione strategica con riferimento agli strumenti, gli investimenti e gli incentivi di competenza; gestione e supporto al coordinamento di attivita' e progetti trasversali a piu' Direzioni Generali; coordinamento, in collaborazione con la Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare, delle politiche di sviluppo delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati, delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero; gestione e coordinamento delle attivita' di rilevazione statistica, ricerca e studi di competenza del Dipartimento; gestione dei rapporti con le Regioni e con gli enti territoriali; rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
6. Il Dipartimento si articola complessivamente in ventiquattro uffici dirigenziali non generali.
Article 4
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
1. 1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero delle imprese e del made in Italy, sovrintende e coordina l'attivita' delle rispettive Direzioni generali nell'esercizio delle seguenti funzioni: a) attivita' di carattere amministrativo-contabile, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 ; b) attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare, nonche' in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 ; c) prevenzione e repressione degli illeciti nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario, ai sensi del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 ; d) vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata, ai sensi dell' articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; e) elaborazione dei programmi di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori, ai sensi del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 ; f) comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi, per le tematiche di competenza del Dipartimento.
2. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile, in applicazione e nei limiti di cui agli articoli 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 e articolo 1, comma 1047 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . L'Ispettorato si avvale della centrale unica di committenza e della stazione appaltante ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , per gli acquisti di beni e servizi aventi importi superiori alle soglie di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . L'Ispettorato ha il coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
3. 3. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate: a) La Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS) svolge le funzioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la gestione del bilancio dell'Ispettorato; 1.2. l'analisi e la programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato in collaborazione con la Direzione Generale uffici territoriali e laboratori e relativa contabilita' economico-analitica; 1.3. il supporto tecnico-organizzativo all'attivita' contrattuale di contrattazione collettiva integrativa; 1.4. la formazione specifica per il personale dell'Ispettorato; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. l'attivita' di contrasto alle pratiche commerciali sleali, anche avvalendosi degli uffici territoriali; 2.2. la cura dei rapporti con la Commissione UE e con le Autorita' competenti degli Stati membri UE in materia di pratiche commerciali sleali; 3) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 3.1. l'espletamento delle procedure sanzionatorie in caso di infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, nonche' di infrazioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare di competenza dell'Ispettorato e relativo contenzioso; 3.2. l'avvio delle procedure di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; b) la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) svolge le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In particolare: 1) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera c) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 1.1. la programmazione delle attivita' istituzionali; 1.2. l'analisi economiche delle filiere e l'analisi del rischio; 1.3. l'approvazione dei piani di controllo e tariffari; 1.4. l'attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; 2) in attuazione delle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1, sono di competenza della Direzione: 2.1. il riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione nell'ambito dei regimi di produzione di qualita' registrata e previsti da normativa nazionale e europea; 2.2. la vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata, anche avvalendosi degli uffici territoriali; 2.3. la tenuta dei rapporti con la Commissione europea e con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; c) la Direzione generale degli Uffici territoriali e Laboratori (TERR) svolge le funzioni di cui alle lettere c), d), e) del comma 1 a livello centrale e attraverso gli Uffici territoriali e i Laboratori. In particolare, sono di competenza della Direzione: 1) il controllo e il campionamento dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione nei settori di competenza; 2) l'attuazione dei procedimenti sanzionatori delegati dalla Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie e relativo contenzioso, nonche' l'emissione dei ruoli per le ordinanze-ingiunzioni emesse; 3) la collaborazione con la Direzione generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e con la Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari per la vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione; analisi dei campioni e attivita' di ricerca; 4) il monitoraggio e la valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; 5) il coordinamento della gestione e la manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; 6) la verifica della qualita' dei laboratori; 7) l'aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 8) la promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico; 9) l'analisi di revisione ai sensi dell' articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 , e la gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. 3. Il Dipartimento si articola complessivamente in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, a livello territoriale, in undici uffici di livello dirigenziale non generale e quattro laboratori, ciascuno dei quali costituisce un ufficio di livello dirigenziale non generale.
Article 5Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
1. Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 .
Article 6Organismi operativi
1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , e le funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero di cui all' articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , cosi' come modificato dall' articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 . Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti europei nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti europei e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 , dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per le attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima, dell'acquacoltura e delle relative filiere. Esercita le funzioni di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2010, recante «Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto».
Article 7Dotazioni organiche e misure attuative
1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. In applicazione dell' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dell'articolo 1, commi 166 e 167 , della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonche' dell'articolo 54 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche' dall'articolo 1, comma 3 , del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in ((sedici posizioni, di cui una presso l'Ufficio di Gabinetto,)) ivi comprese le posizioni dei tre Capi di Dipartimento, ed il numero dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in sessantanove, di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione. ((1))
3. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' ripartito il contingente di personale delle aree Funzionari, Assistenti e Operatori, come determinato dalle tabelle A e B, in famiglie professionali. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161 . ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che la modifica di cui al comma 2 del presente articolo decorrere dal 1° luglio 2024.
Article 8Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 , il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72 , sono abrogati.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina.
4. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.
Annex 1Allegato 1
Allegato 1 ((Tabella A (prevista dall'articolo 7, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE AGRICOLTURA)) ((+=========================+===========+ | Ruolo agricoltura | Unita' | +=========================+===========+ |Qualifiche dirigenziali | | +-------------------------+-----------+ |Dirigente di 1ª fascia | 12*| +-------------------------+-----------+ |Dirigente di 2ª fascia | 46**| +-------------------------+-----------+ |Totale | 58| +-------------------------+-----------+ |Aree | | +-------------------------+-----------+ |Area Funzionari | 521| +-------------------------+-----------+ |Area Assistenti | 395| +-------------------------+-----------+ |Area Operatori | 8| +-------------------------+-----------+ |Totale aree | 924| +-------------------------+-----------+ |Totale | 982| +-------------------------+-----------+ * di cui uno presso l'Ufficio di Gabinetto ** di cui due presso gli uffici di diretta collaborazione.)) ((1)) Tabella B (prevista dall'articolo 7, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE SEZIONE ISPETTORATO Ruolo ICQRF Unita' Qualifiche dirigenziali Dirigente di 1ª fascia 4 Dirigente di 2ª fascia 23 Totale 27 Aree Area Funzionari 635 Area Assistenti 410 Area Operatori 9 Totale aree 1054 Totale 1081 TOTALE COMPLESSIVO: ((2063)) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 161 . ha disposto (con l'art. 15, comma 1, alinea) che la modifica di cui alle Taabelle A e B del presente allegato decorrono dal 1° luglio 2024.