Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 17 e 19, comma 1, lettera r); Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 3; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 , recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 13; Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 , recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , recante «Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 , recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato»; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103 , recante «Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall'articolo 23; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e, in particolare, l'articolo 4; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 , recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , concernente « Codice in materia di protezione dei dati personali , recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE »; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale »; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 , recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 , recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata» e, in particolare, l'articolo 15, comma 01; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 318; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'articolo 1, commi 171 e 172; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 1-bis, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214 , concernente «Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con riferimento alle singole strutture, dell'Avvocatura generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006; Considerata l'organizzazione proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite all'Avvocatura di Stato dalla normativa di settore vigente; Sentiti l'Organismo paritetico per l'Innovazione (OPI) e il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora contro le discriminazioni (CUG); Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato nella seduta del 13 ottobre 2023; Preso atto che sulla proposta di riorganizzazione, l'Amministrazione ha informato le Organizzazioni sindacali in data 5 ottobre 2023; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 novembre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023; Di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , della legge 3 aprile 1979, n. 103 , e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.
Article 2Criteri di organizzazione
1. 1. Gli uffici amministrativi dell'Avvocatura dello Stato sono ordinati secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee; b) collegamento e coordinamento delle attivita' degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni e, per ciascun procedimento, attribuzione a un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle istituzioni dell'Unione europea.
Article 3L'Avvocato generale
1. L'Avvocato generale, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale quale centro di responsabilita'.
2. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.
3. L'Avvocato generale e' il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale.
4. 4. L'Avvocato generale in particolare: a) presiede il Consiglio di amministrazione; b) conferisce, con propri decreti, adottati su proposta del Segretario generale, in conformita' a quanto previsto dalle norme vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di prima fascia, sottoscrivendo i relativi contratti; c) definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale; d) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito; e) svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti; f) valuta la corrispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa ai propri atti di indirizzo; g) nomina con appositi decreti gli esperti a supporto della propria Attivita' di agente di governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
5. L'Avvocato generale si avvale nella propria attivita', oltre che della collaborazione del Segretario generale, anche delle strutture di supporto di cui all'articolo 4 e puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti.
Article 4Strutture di supporto all'Avvocato generale
1. 1. Le strutture di supporto all'Avvocato generale sono: a) il Servizio di segreteria; b) il Servizio studi e formazione professionale; c) il Servizio di comunicazione istituzionale; d) il Servizio del cerimoniale.
2. Il Servizio di segreteria e' struttura di livello non dirigenziale ed e' composta da personale individuato nell'ambito dei dipendenti di ruolo dell'Avvocatura o di altre amministrazioni in posizione di comando o distacco. Il Servizio svolge attivita' di supporto ai compiti dell'Avvocato generale e provvede al coordinamento degli impegni dello stesso; assiste, altresi', l'Avvocato generale negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' e i rapporti istituzionali del medesimo. Al servizio puo' essere preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa.
3. Il Servizio studi e formazione professionale e' struttura di livello non dirigenziale ed e' costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale. L'incarico dei componenti dura tre anni ed e' rinnovabile.
4. 4. Il Servizio studi e formazione professionale coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti attivita': a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall' articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ; b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti; c) rilevazione e analisi dell'attivita' parlamentare; d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.
5. Il Servizio di comunicazione istituzionale e' struttura di livello non dirigenziale che cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali ed effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali dell'Avvocatura. Il coordinatore del servizio e' fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati ovvero procuratori dello Stato e puo' svolgere anche il ruolo di portavoce dell'Avvocato generale, ove autorizzato da quest'ultimo, per la cura dei rapporti di carattere istituzionale con gli organi di informazione. L'incarico di coordinatore dura tre anni ed e' rinnovabile. Il servizio puo' avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio ovvero, in mancanza di adeguata professionalita', di risorse esterne nel rispetto delle previsioni normative vigenti e in possesso di comprovata esperienza maturata sul campo delle comunicazioni istituzionali ovvero dell'editoria.
6. Il Servizio del cerimoniale e' struttura di livello non dirigenziale che cura l'organizzazione e la gestione degli eventi di interesse dell'Avvocato generale. Il coordinatore del predetto servizio e' fiduciariamente scelto dall'Avvocato generale tra gli avvocati e/o procuratori. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile. Il servizio puo' avvalersi di personale amministrativo individuato tra il personale in servizio.
Article 5Responsabile per la transizione digitale
1. Il Responsabile per la transizione digitale e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali allo svolgimento del predetto incarico. L'incarico dura fino a cinque anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta.
2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorita' e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , secondo le direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso modalita' operative digitali, in conformita' alle linee di indirizzo per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale della Direzione generale competente.
Article 6Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i Dirigenti di ruolo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione.
2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall' articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 .
3. Il RCPT per i suoi compiti si avvale del personale in servizio presso la Direzione generale del personale.
Article 7Responsabile della protezione dei dati personali
1. Il Responsabile della protezione dei dati personali e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia. L'incarico, non rinnovabile, dura fino a cinque anni.
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Article 8Organismo indipendente di valutazione
1. L'Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera, gratuitamente, in posizione di autonomia e risponde esclusivamente all' Avvocato generale dello Stato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' dell'Avvocatura di interesse e puo' richiedere ai titolari degli Uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' normativamente previste.
3. L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico.
Article 9Segretario generale
1. 1. Il Segretario generale, da cui dipendono gli uffici di livello dirigenziale generale, e' il vertice dell'organizzazione amministrativa e fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, e' titolare delle seguenti funzioni: a) collabora direttamente con l'Avvocato generale e propone a quest'ultimo, sentiti i dirigenti di prima fascia, le modifiche all'organizzazione degli Uffici dirigenziali non generali, nell'invarianza della dotazione organica, al fine di assicurare che il livello delle relative competenze amministrative sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire e alle esigenze di semplificazione amministrativa, con riguardo anche all'evoluzione dell'ordinamento; b) cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa definiti dall'Avvocato generale anche attraverso l'emanazione di specifiche circolari; c) coordina e controlla la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza dei dirigenti; d) adotta le iniziative necessarie al coordinamento fra le strutture del segretariato generale e fra queste e le avvocature distrettuali; e) sovrintende, avvalendosi dei competenti dirigenti di prima fascia, alla organizzazione, anche logistica, degli Uffici centrali e periferici dell'Avvocatura di Stato; f) conferisce, con propri decreti, sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia e sottoscrive i relativi contratti; g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, nei casi di inerzia; h) sentiti i titolari degli uffici dirigenziali generali, determina i programmi e definisce le direttive per dare attuazione agli indirizzi dell'Avvocato generale definiti nella direttiva annuale; i) valuta la dirigenza di seconda fascia, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia, sentiti i dirigenti di prima fascia e l'Avvocato distrettuale per i dirigenti preposti in sede distrettuale; l) assicura il coordinamento e la vigilanza degli uffici amministrativi e di supporto all'attivita' istituzionale; m) nomina i referenti informatici presso gli uffici centrali e distrettuali; n) valuta la dirigenza di prima fascia nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi delle norme vigenti in materia; o) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Fermo restando il disposto dell' articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 , il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale.
3. 3. Sono poste alle dirette dipendenze del Segretario generale le seguenti strutture: a) la Segreteria generale e la Segreteria degli organi collegiali di cui all'articolo 10; b) l'ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari di cui all'articolo 11.
4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai fini contabili.
Article 10Segreteria generale e degli organi collegiali
1. Alle dirette dipendenze del Segretario generale opera la Segreteria generale, cui sono addette unita' di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle competenze istituzionali del Segretariato.
2. Il personale della Segreteria generale opera anche quale Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unita' di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione.
Article 11Ufficio di Collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari
1. 1. L'Ufficio di collaborazione professionale, archivio, servizio esterno e servizi ausiliari e' struttura di livello dirigenziale non generale che coadiuva il Segretario nelle seguenti attivita': a) segreteria di avvocati e procuratori; b) redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attivita' telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti; c) adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e segreterie delle autorita' giudiziarie; acquisizione e lavorazione di sentenze o di altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere; d) gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attivita' consequenziali e relativo rendiconto con il supporto degli uffici della Direzione generale per le risorse finanziarie; e) adempimenti connessi alle attivita' istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; f) gestione del protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari; g) gestione del protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza; h) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attivita' istituzionali, e in particolare, del servizio corrispondenza, del servizio automobilistico, del servizio cassa, del servizio di portineria e custodia, degli archivi, della telefonia, della fotoriproduzione e della stampa.
2. Nell'ambito dell'Ufficio di cui al comma 1, il Segretario generale puo' conferire, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, incarichi di natura organizzativa o professionale.
Article 12Uffici di livello dirigenziale
1. 1. L'Avvocatura Generale e' articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, ciascuno dei quali costituente centro di costo, di seguito indicati: a) Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali; b) Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi.
2. Nell'ambito delle direzioni di cui al comma 1, sono individuati i restanti Uffici di livello dirigenziale non generale.
3. L'Avvocatura e' altresi' articolata in n. 25 Avvocature distrettuali di cui all'articolo 15 e nei corrispondenti uffici amministrativi unici distrettuali di livello dirigenziale non generale.
Article 13Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali
1. 1. La Direzione generale per le risorse umane, per la formazione e affari generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell'Avvocatura nei seguenti ambiti: a) attuazione delle politiche relative al personale dell'Avvocatura; b) raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di Segreteria generale; c) relazioni con il pubblico, ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; d) programmazione e pianificazione strategica dell'attivita' amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, anche mediante la predisposizione del piano della performance e la redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva annuale dell'Avvocato generale sull'azione amministrativa; e) misurazione della performance e dei risultati dell'attivita' amministrativa, anche in funzione di supporto dell'OIV; f) elaborazione e attuazione del piano integrato di attivita' e organizzazione del personale amministrativo in raccordo con gli indirizzi forniti dal Segretario generale; g) elaborazione e attuazione del piano di reclutamento del personale togato in raccordo con gli indirizzi forniti dall'Avvocato generale e dal Segretario generale; h) ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative del personale dell'Avvocatura; i) amministrazione del personale togato e amministrativo; l) cura delle relazioni sindacali e contrattazione collettiva integrativa nazionale per il personale amministrativo dell'Avvocatura; m) coordinamento ed emanazione di indirizzi alle Avvocature distrettuali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati per il personale amministrativo dell'Avvocatura; n) attuazione dei programmi per la mobilita' del personale; o) trattamento di quiescenza e previdenza relativo al personale togato, dirigenziale di livello generale e non generale dell'Avvocatura e al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato; p) gestione contabile delle competenze del personale togato e amministrativo; q) adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo del personale dell'Avvocatura e a fornire consulenza alle avvocature distrettuali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; r) supporto alla gestione del contenzioso concernente il personale dell'Avvocatura; s) supporto all'ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari relativi al personale amministrativo dell'Avvocatura; t) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' dirigenziale dei Dirigenti prevista dall' articolo 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; u) cura delle attivita' connesse ai procedimenti per responsabilita' penale e amministrativo- contabile del personale dell'Avvocatura; v) supporto al Segretariato generale per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza; z) attivita' di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche; aa) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.
2. 2. La direzione di cui al comma 1 si compone di n. 3 uffici di livello dirigenziale non generale, cosi' denominati: a) Ufficio I - personale amministrativo e trattamento economico; b) Ufficio II - personale togato e trattamento economico; c) Ufficio III - affari generali, formazione, performance.
3. L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
Article 14Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi
1. 1. La Direzione generale per le risorse finanziarie, contratti e sistemi informativi, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dell'Avvocatura nei seguenti ambiti: a) supporto alla definizione della politica finanziaria dell'Avvocatura e cura della redazione delle proposte per il documento di economia e finanza, rilevazione del fabbisogno finanziario dell'Avvocatura avvalendosi dei dati forniti dai competenti uffici e coordinamento dell'attivita' di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico; b) predisposizione dello stato di previsione della spesa dell'Avvocatura, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo, sentito il Segretario generale e in attuazione delle direttive dell'Avvocato generale; c) predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di costo e di spesa delegata in favore delle Avvocature distrettuali, coordinandone, per le materie di competenze, le attivita'; d) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa; e) gestione unificata delle spese strumentali dell'Avvocatura, individuate ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ; f) gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente all'Avvocatura; g) gestione delle fatture e liquidazione delle spese di competenza dell'Avvocatura; h) gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attivita' strumentali, alle attivita' contrattuali e convenzionali dell'amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti in house, nonche' quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete; i) elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi; l) pianificazione, gestione, sviluppo e monitoraggio del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet di intesa con il Responsabile della transizione digitale; m) promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; n) cura dei rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), anche per quanto attiene ai sistemi informativi automatizzati; o) gestione della rete di comunicazione dell'Avvocatura, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni; p) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'Avvocatura, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e alla firma digitale; q) indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di intesa con il Responsabile della transazione digitale e del Responsabile del trattamento dei dati; r) gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'amministrazione; s) servizio di statistica; t) servizio di biblioteca, di banche dati professionali e acquisto di libri; u) adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; v) supporto per la pubblicazione della rassegna stampa dell'Avvocatura dello Stato; z) gestione del piano generale di organizzazione per il funzionamento delle sedi centrali e periferiche della Avvocatura su tutto il territorio nazionale; aa) predisposizione e aggiornamento del piano triennale dei lavori e dell'acquisizione di beni e servizi, in applicazione degli atti di indirizzo dell'Avvocato generale e del Segretario generale; bb) attivita' di coordinamento e consulenza relativamente alla gestione delle strutture periferiche; cc) monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie relative alla spesa delegata; dd) liquidazione e procedure amministrative di recupero onorari di competenza dell'Avvocatura; ee) rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura; ff) riparto e liquidazione dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale amministrativo; gg) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonche' del cassiere; hh) gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti tecnologici; ii) coordinamento degli adempimenti connessi alla disciplina in materia di sicurezza sul luogo di lavoro su tutto il territorio nazionale; ll) rilevamento, analisi e gestione delle esigenze logistiche degli Uffici centrali e distrettuali e attuazione delle misure atte al soddisfacimento delle stesse; mm) rapporti con l'Agenzia del demanio; nn) ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza di propria competenza.
2. Il Dirigente di prima fascia preposto alla direzione generale di cui al presente articolo e' individuato quale datore di lavoro secondo la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale veste vengono riconosciuti al medesimo tutti i poteri autonomi, decisionali e di spesa necessari per l'espletamento della funzione attribuita.
3. 3. La Direzione di cui al comma 1 si compone di n. 4 uffici di livello dirigenziali non generale, cosi' denominati: a) Ufficio I - bilancio e liquidazione; b) Ufficio II - risorse informatiche e statistica; c) Ufficio III - contratti, acquisti ed economato; d) Ufficio IV - recupero crediti e riparto onorari.
4. L'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione delle rispettive competenze e' disciplinata con successivo atto dell'Avvocato generale ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
Article 15Avvocature distrettuali
1. 1. Gli Avvocati distrettuali, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o regolamenti, svolgono le seguenti funzioni: a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorita'. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, dal dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico; b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali; c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a); d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realta' locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale.
2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato opera l'Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata di tutti i servizi e le attivita' di competenza dell'Avvocatura, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. A detti Uffici sono assegnate le funzioni di cui al comma 4, da esercitarsi, nell'ambito di ciascun distretto, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, lettera a), e alle direttive di secondo livello, impartite dal Segretario generale, sentite le Direzioni generali competenti per materia.
4. 4. Al Dirigente dell'Ufficio unico amministrativo, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari sono assegnate le seguenti attivita': a) gestione del protocollo di ingresso e uscita dell'Avvocatura di competenza; b) gestione del personale amministrativo; c) gestione dei servizi di competenza; d) gestione delle attivita' di competenza del funzionario delegato in materia di spesa delegata e fondi di spesa degli enti e altri soggetti patrocinati; e) gestione dei servizi del consegnatario e magazzino nonche' del cassiere; f) gestione dei servizi di carattere generale a supporto delle attivita' istituzionali; g) programmazione e rendicontazione della spesa delegata, seguendo le direttive fornite dalla Direzione generale competente; h) valutazione del personale amministrativo, sentito l'Avvocato distrettuale per la parte di competenza; i) attuazione delle misure nei limiti della spesa delegata assegnata in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, osservando le direttive impartite dal datore di lavoro; l) liquidazione e procedure amministrative relative alle spese di competenza della distrettuale; m) procedure amministrative di recupero e rendicontazione degli onorari di competenza dell'Avvocatura distrettuale; n) espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture nei limiti della spesa delegata, procedendo alla sottoscrizione dei relativi contratti.
Article 16Uffici di livello dirigenziale non generale
1. Alla individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, su proposta del Segretario Generale, sentiti i Direttori generali interessati e sentite le Organizzazioni sindacali, con decreto dell'Avvocato generale di natura non regolamentare, ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell' articolo 4, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 .
Article 17Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e non dirigenziale dell'Avvocatura, come determinate per legge, sono riportate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane avuto riguardo alle effettive esigenze operative, l'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, con proprio decreto effettua la ripartizione dei contingenti di personale dirigenziale e non dirigenziale nelle strutture in cui si articola l'Avvocatura.
3. Il decreto e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Article 18Disposizioni transitorie e finali
1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione, ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2021, n. 214 , e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Annex ATabella A
Tabella A Avvocatura dello Stato - Dotazione organica Dirigenti di livello generale 2 Dirigenti di livello non generale 33 Totali dirigenti 35 Area Elevate Professionalita' - Area Funzionari 346 Area Assistenti 777 Area Operatori 131 Totale Aree 1.254 Totale complessivo 1.289