Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 44, secondo comma, della Costituzione ; Visti gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 12 settembre 2025, n. 131 , recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, il quale: al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza; al secondo periodo, dispone che, ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di cui al primo periodo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri svolga apposita istruttoria tecnica anche con la collaborazione di sei esperti, designati dalla Conferenza unificata sulla base di criteri volti a garantire il piu' ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge; Considerato che il medesimo articolo 2, comma 1, prevede al quarto periodo che con il decreto di cui al primo periodo e' definito contestualmente l'elenco dei comuni montani; Considerato altresi' che lo stesso articolo 2, comma 1, precisa che in caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano solo ove esso soddisfi i criteri di classificazione dei comuni montani ed aggiunge che in caso di scissione di un comune classificato come montano in due o piu' comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove essi soddisfino i criteri di classificazione dei comuni montani; Considerato inoltre che il medesimo articolo 2, comma 1, stabilisce che all'aggiornamento dell'elenco dei comuni montani si provvede, ove necessario e sulla base di dati forniti da ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 settembre di ogni anno e con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; Considerato l'articolo 2, comma 2, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per l'individuazione, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, dell'elenco o degli elenchi di comuni destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge, prevedendo a tal fine un'adeguata ponderazione dei parametri geomorfologici di cui al comma 1 e di parametri socioeconomici; Visto l'articolo 2, comma 4, che conferisce delega al Governo per il riordino, l'integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare: l'articolo 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome; l'articolo 1, comma 594, che consente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna; Visto l' articolo 4, comma 3, della legge n. 131 del 2025 , recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge; Considerato che il medesimo articolo 4, comma 3, quanto agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, conferma che spetta alle medesime, in attuazione della propria programmazione, definire le modalita' di assegnazione degli stanziamenti nel rispetto dell' articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ; Visto l' articolo 29 della legge n. 131 del 2025 che, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all'articolo 2, comma 1, dispone incentivi per la natalita' nei comuni montani; Visto l' articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 , recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, i commi 3, 52, 57 e 86, che riconoscono la specificita' delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, attribuendo loro specifiche funzioni fondamentali in materia di sviluppo strategico del territorio, gestione di servizi in forma associata e cura delle relazioni istituzionali e che consentono alle regioni di attribuire a tali province forme particolari di autonomia; Considerata la legislazione regionale che, in coerenza con la medesima legge n. 56 del 2014 , ha qualificato le province di Belluno, di Sondrio e di Verbano Cusio-Ossola come province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e, piu' specificamente, la legge regionale Veneto 8 agosto 2014 n. 25, la legge regionale Lombardia 8 luglio 2015, n. 19 e la legge regionale Piemonte 5 agosto 2020 n. 19; Visto l'atto rep. n. 139/CU della Conferenza unificata del 2 ottobre 2025, con cui sono stati designati i sei esperti di cui all' articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025 ; Valutata la nota DAR-0020876-P-28/11/2025, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato l'esito dell'istruttoria tecnica svolta ai fini della proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono zone montane; Ritenuto di sottoporre alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, lo schema di decreto recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, come risultanti dalla citata istruttoria tecnica; Valutata l'esigenza di modificare i citati criteri al fine di tenere conto delle diverse istanze da piu' parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata; Ritenuto di trasmettere alla Conferenza unificata, con nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, una nuova proposta relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani, al fine di tenere conto delle istanze rappresentate; Considerato che, nel corso della seduta del 5 febbraio 2026 della Conferenza unificata, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa mentre le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, pur rappresentando che la maggioranza delle stesse era favorevole all'intesa; Considerato quindi che, nella medesima seduta della Conferenza, non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell'intesa e che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'unanimita', hanno ritenuto che il Governo possa adottare lo schema di decreto in titolo, senza attendere il decorso del termine previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997 ; Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la procedura di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che puo' intervenire con deliberazione motivata, quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza unificata in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno; Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026, con la quale, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza unificata, come modificato a seguito dei lavori della Conferenza stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2026; Acquisita la nota del 17 aprile 2026 (prot. 1622445/26 del 17/04/2026) con la quale l'ISTAT ha fornito chiarimenti in riscontro alle osservazioni del Consiglio di Stato, confermando l'applicazione del criterio della pendenza minima del 20 per cento nelle elaborazioni trasmesse al DARA nel corso dell'attivita' istruttoria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati; Adotta il seguente regolamento:
Article 1Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 , definisce i criteri per la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i comuni che soddisfano tali criteri.
Article 2Criteri per la classificazione dei comuni montani
1. 1. Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere: a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare; e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131 .
2. 2. Sono altresi' classificati come montani: a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu' comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purche' l'altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline; b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque, ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno Stato estero.
Article 3Elenco dei comuni montani
1. I comuni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono elencati nell'allegato al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, quarto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131 .
2. Ai casi di fusione o scissione di comuni classificati come montani si applica l'articolo 2, comma 1, quinto e sesto periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131 .
Article 4Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Article 1Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico