Regolamento recante definizione dei compiti e dell'organizzazione del sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D). (26G00172)
Article 21Centri collaborativi di secondo livello
In force · version of Sep 18, 2026
1. Sono centri collaborativi di secondo livello i soggetti indicati nell'articolo 14-bis, comma 4, del testo unico.
2.
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Per poter essere riconosciuti, con atto del capo del Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i soggetti privati operanti nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle dipendenze da sostanze stupefacenti, di cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g) del testo unico devono soddisfare i seguenti criteri:
a)
possedere l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale rispettivamente ai sensi degli articoli 116 e 117 del testo unico;
b)
dimostrare competenza nel campo delle sostanze stupefacenti e delle NPS, anche attraverso attivita' formative, progettuali o di ricerca gia' svolte;
c)
partecipare a reti di collaborazione nazionali o regionali per la condivisione di dati, esperienze e buone pratiche.
3.
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Per poter essere riconosciuti, con atto del capo del Dipartimento, come centri collaborativi di secondo livello, i laboratori privati di cui all'articolo 14-bis, comma 4, lettera g) del testo unico devono soddisfare i seguenti criteri:
a)
disporre di competenze tecnico-scientifiche adeguate, comprovate da esperienze pregresse o collaborazioni, al fine di assicurare la valutazione dei dati e delle informazioni provenienti dai casi identificati;
b)
dimostrare capacita' organizzativa nella raccolta e conservazione dei campioni biologici e non biologici, anche mediante protocolli operativi condivisi;
c)
avere adottato procedure standardizzate per assicurare qualita', tracciabilita' e confrontabilita' delle analisi;
d)
partecipare a programmi di qualita' esterna o inter-laboratorio, per garantire l'affidabilita' dei risultati.
4. I centri collaborativi di secondo livello che ne fanno richiesta sono autorizzati all'accesso al dispositivo informatico del NEWS-D dal Dipartimento che stabilisce i privilegi di operativita' di ciascuno.
5. I centri collaborativi di secondo livello aderenti al NEWS-D, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 18, comma 1, e 19, comma 1, effettuano le segnalazioni di cui all'articolo 5 secondo le modalita' di trasmissione stabilite dal dispositivo informatico nonche' nei tempi e nei modi previsti dal presente decreto.