Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 516 ; Visto il proprio decreto 9 agosto 1982, n. 525; Visti gli articoli 2 e 3 della legge 12 febbraio 1983, n. 27 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 febbraio 1983; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto:
Article 1
Le condizioni previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , per l'applicazione dell'amnistia per i reati tributari ivi considerati non operano qualora tali reati siano riferibili a periodi di imposta gia' definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , ovvero siano riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.
Article 2
E' concessa amnistia per i reati previsti dall' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e, oltre quanto disposto dall' art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , dall' art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all' art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 . L'amnistia si applica: 1) per il reato di cui al secondo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma; 2) per il reato di cui alla lettera c) del terzo comma dello stesso art. 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalita' previsti dal decreto ministeriale di cui allo art. 2-ter del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27 , un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria; 3) per il reato di cui alla lettera d) del terzo comma del medesimo art. 56 e per il reato di cui allo art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa. E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreche' si verifichino le condizioni sopraindicate. La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 .
Article 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.