Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, concernente l'adozione di regolamenti di attuazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, recante il « Codice dell'ordinamento militare »; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244 , recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8 , recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4 , comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 » e, in particolare: gli articoli 7-bis e 7-ter, cosi' come introdotti dall' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 ; il comma 3 dell'articolo 11-bis, introdotto dall' articolo 10 del decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 , recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 », laddove dispone che «In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all' articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilita' alle nuove modalita' operative.»; Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 , recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare » e, in particolare, il libro terzo, titolo I, concernente la disciplina dell'amministrazione e contabilita' degli organismi della Difesa; Vista la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto « Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 . Prime indicazioni operative in merito alle disposizioni riguardanti le gestioni contabili operanti presso la tesoreria dello Stato o il sistema bancario e postale, nonche' in materia di fondi scorta delle amministrazioni dello Stato»; Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , apportando le necessarie modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 , volte a definire per il Ministero della difesa, a livello regolamentare, la disciplina e le nuove modalita' operative concernenti il funzionamento dei «Fondi scorta in contabilita' ordinaria», cosi' come introdotti dall'articolo 7-ter del citato decreto legislativo n. 90 del 2016 , a favore dei Ministeri a cui sono attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2025; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento:
Article 1Disposizioni di adeguamento del decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
1. 1. In attuazione dell' articolo 11-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , al Libro terzo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 508, la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Fondo scorta in contabilita' speciale »; b) dopo l'articolo 508 e' inserito il seguente: « Art. 508-bis (Fondo scorta in contabilita' ordinaria). - 1. Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell' articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio. 2. All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari". 3. Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione. 4. Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilita' degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori. 5. Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilita' amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta. 6. Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidita' degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o piu' conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse. 7. Previo accertamento della legittimita' della spesa e delle modalita' di copertura del relativo onere finanziario, la dotazione del fondo scorta e' utilizzata dagli Organismi destinatari mediante l'anticipazione di risorse per sopperire alle momentanee deficienze di cassa e per soddisfare le seguenti esigenze: a) pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa; b) pagamenti di spese per le quali e' stata assicurata la copertura finanziaria; c) concessione degli anticipi e pagamento delle indennita' e dei rimborsi dovuti al personale per il compimento di servizi isolati o in conseguenza di trasferimenti di sede, anche su disposizione di altre amministrazioni, in territorio nazionale ed estero; d) pagamenti di natura non ricorrente e continuativa per spese relative al trattamento economico del personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, alle indennita' del personale e al pagamento di rate o di fitti passivi, quando ricorrono motivi di eccezionalita'; e) trasferimenti temporanei di risorse tra Organismi del Ministero, per il compimento dei pagamenti indilazionabili; f) somministrazione dei fondi permanenti per spese economali; g) concessione di anticipi per il funzionamento delle mense e la somministrazione del vitto; h) pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale; i) costituzione di fondi temporanei di cassa, da erogare a favore delle Unita' e dei Reparti, per fronteggiare occorrenze finanziarie connesse alla relativa mobilita' e operativita'; l) anticipi per l'acquisto di animali; m) anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dagli Organismi della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato; n) pagamenti delle spese di funzionamento degli Uffici degli addetti militari all'estero, nonche' delle delegazioni e delle rappresentanze militari all'estero costituite nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale; o) concessione di anticipi sull'indennita' di missione spettante al personale impiegato nei teatri operativi, il cui recupero e' effettuato a valere sui fondi stanziati ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 ; p) concessione di anticipi sul trattamento economico di missione spettante al personale inviato all'estero per periodi di lunga durata; q) pagamento di spese inderogabili volte al mantenimento e al ripristino in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni; r) adempimento delle obbligazioni di pagamento nei termini contrattuali; s) pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per preservare la continuita' operativa dello strumento militare. 8. Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario e' effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa. 9. In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unita' elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilita' amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilita' amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero. 10. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilita' amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilita'. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare. 11. In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilita' amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore. 12. Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento. 13. Con le modalita' previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta ». c) l'articolo 513 e' sostituito dal seguente: « Art. 513 (Fondi permanenti per spese economali). - 1. Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis. 2. Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1. 3. Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni. 4. Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimita' delle spese effettuate e della regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese. 5. I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario. »
Article 2Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.