Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis , istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti; Visti i commi 3, 3-bis e 3-ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonche' le modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali; Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale»; Visto l' articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 »; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2018-2020, riguardante il personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Esercito italiano: USMIA; ASPMI; per la Marina militare: SIM MM; per l'Aeronautica militare: AMUS AM; Visti l' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017 , 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , e 5, comma 5, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilita' finanziarie, e' stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2018-2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa; Decreta:
Article 1Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, al personale dirigente delle Forze armate.
Article 2Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: Forze Armate 2018 2019 2020 Generale 106,15 € 511,09 € 688,30 € Generale di corpo d'armata 101,72 € 489,80 € 659,62 € Generale di divisione 97,30 € 468,50 € 630,94 € Generale di brigata 92,88 € 447,20 € 602,26 € Colonnello 88,45 € 425,91 € 573,58 € Tenente colonnello 84,03 € 404,61 € 544,90 € Maggiore 79,61 € 383,32 € 516,22 €
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Article 3Risorse non utilizzate nel triennio 2018-2020
1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono oggetto di successivo accordo e pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.
Article 4Disposizioni finali
1. Al personale dirigente delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Article 5Copertura finanziaria
1. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.592.485 per l'anno 2018, euro 8.163.848 per l'anno 2019, euro 11.112.252 per l'anno 2020 si provvede: a) quanto a euro 1.592.485 per l'anno 2018, euro 3.126.046 per l'anno 2019 e ad euro 4.470.448 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 5.037.802 per l'anno 2019 ed a euro 5.037.803 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a euro 1.604.001 per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 20, comma 1, del 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.