Preamble Preamble
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante «Attuazione dell' art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto in particolare l'articolo 46 del citato decreto n. 95 del 2017 che, ai commi 1 e 1-bis , istituisce le Aree negoziali per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti; Visti i commi 3, 3-bis e 3 -ter, del medesimo articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che disciplinano le procedure negoziali per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e il personale dirigente delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare) nonche' le modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle predette procedure negoziali; Visto il comma 4 del menzionato articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 che dispone: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale»; Visto l' articolo 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 , a norma del quale «A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 . In fase di prima applicazione, le modalita' attuative gia' adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017 , sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarita' dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017 »; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018 recante «Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell' articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 »; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 9 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale dirigente delle Forze armate per i trienni 2018-2020, 2021-2023 e 2024-2026»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, 2021-2023, riguardante il personale dirigente delle Forze armate, sottoscritta in data 6 agosto 2025 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Esercito Italiano: USMIA ASPMI per la Marina Militare: SIM MM per l'Aeronautica militare AMUS AM Visti l' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , l' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , l' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 , l' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno partecipato alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025, con la quale, ai sensi degli articoli 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95 del 2017 , 7-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 , convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e 5, comma 5 , del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 marzo 2018, verificate le compatibilita' finanziarie, e' stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale dirigente delle Forze armate per il triennio 2021-2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa; Decreta:
Article 1Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell' articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, al personale dirigente delle Forze armate, a tal fine anche impiegando le risorse non utilizzate per l'accordo relativo al triennio 2018-2020.
Article 2Estensione degli istituti economici
1. 1. Al personale dirigente dell'Esercito italiano della Marina Militare, compreso il personale dirigente delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica Militare si applicano, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e a valere dal 1° gennaio 2024, le disposizioni di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 : a) articolo 10, nel rispetto degli incrementi percentuali previsti per i singoli gradi; b) articoli 11, 12, 13 escluso comma 12, e articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Article 3Estensione degli istituti normativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al personale dirigente delle Forze armate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2018, n. 40 e agli articoli 19 , 21 commi 1 , 2 e 4, e articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 .
Article 4Importi una tantum
1. E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella: Forze Armate 2021 2022 2023 Generale 735,53 € 1.164,48 € 1.173,28 € Generale di corpo d'armata 704,88 € 1.115,96 € 1.124,39 € Generale di divisione 674,23 € 1.067,44 € 1.075,50 € Generale di brigata 643,59 € 1.018,92 € 1.026,62 € Colonnello 612,94 € 970,40 € 977,73 € Tenente colonnello 582,29 € 921,88 € 928,84 € Maggiore 551,65 € 873,36 € 879,96 €
2. L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e al grado rivestito, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Article 5Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018-2020
1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 7.165.244 a decorrere dal 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto degli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 12-bis del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 .
3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.
Article 6Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2021-2023
1. Le risorse non utilizzate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono oggetto di successivo accordo e sono pari a euro 1.304.732 per l'anno 2024 ed euro 1.287.492 a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri contributivi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive a carico dello Stato.
Article 7Disposizioni finali
1. Al personale dirigente delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni normative e quelle dei provvedimenti di concertazione vigenti gia' estese alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Article 8Copertura finanziaria
1. 1. In coerenza con quanto disposto dall' articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , al fine di escludere maggiori oneri per la finanza pubblica non coperti con le risorse previste a legislazione vigente, i miglioramenti economici di cui al presente decreto rimangono fissati negli importi ivi stabiliti e, per gli emolumenti correlati all'indennita' operativa di base, negli importi determinati sulla base dei valori di detta indennita' in vigore fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli eventuali adeguamenti da parte dei successivi accordi nell'ambito delle risorse disponibili sulla base della legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 12.181.611 per l'anno 2021, euro 19.132.283 per l'anno 2022, euro 19.132.272 per l'anno 2023, euro 7.892.624 per l'anno 2024 e euro 7.915.502 a decorrere dall'anno 2025 si provvede: a) quanto a euro 4.470.448 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 5.037.832 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a euro 5.346.670 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a euro 5.346.670 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ; e) quanto a euro 2.673.331 per l'anno 2021, euro 4.277.333 per l'anno 2022, euro 4.277.322 per l'anno 2023 e ad euro 2.545.954 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; f) quanto a euro 2.568.832 a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 .