Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Article 607Codice Penale-art. 607
In force · version of Jul 1, 1931
Art. 607. (Indebita limitazione di liberta' personale) Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorita', ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, e' punito con la reclusione fino a tre anni.