Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)
Article 708Codice Penale-art. 708
In force · version of Jul 1, 1931
Art. 708. (Possesso ingiustificato di valori) Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. (40) ((151))
------------- AGGIORNAMENTO (40) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110 (in G.U. 1ª s.s. 20/7/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 708 del Codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale e a cauzione di buona condotta". ------------- AGGIORNAMENTO (151) La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996, n. 370 (in G.U. 1ª s.s. 06/11/1996, n. 45), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.