Codice di procedura civile. (040U1443)
Article 281CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 281
In force · version of Apr 21, 1942
Art. 281. (Rinnovazione di prove davanti al collegio). Quando ne ravvisa la necessita', il collegio, anche d'ufficio, puo' disporre la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova.