L. 2260/1925

Delega al Governo del Re della facolta' di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (025U2260)

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Citenza

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