L. 2260/1925

Delega al Governo del Re della facolta' di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (025U2260)

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Citenza

Intelligenza giuridica con fonti verificabili, di Datons.

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