Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Artículo 700Codice della navigazione-art. 700
Vigente · versión de 21 abr 1942
Art. 700. (Uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile). Salvo il caso di necessita', per l'uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso ((del gestore)) dell'aeroporto.