Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione. (042U0327)
Articolo 700Codice della navigazione-art. 700
In vigore · versione del 21 apr 1942
Art. 700. (Uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile). Salvo il caso di necessita', per l'uso degli ((aeroporti)) privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso ((del gestore)) dell'aeroporto.