Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (17G00114)
Articolo 2
In vigore · versione del 28 lug 2017
Art. 2. Finalita' dell'ente 1. La Cassa, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, persegue le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con i poteri di indirizzo del Ministro e sotto la sua vigilanza. 2. La Cassa eroga i propri fondi per il finanziamento di: a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita', consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attivita' lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro, nonche' nella sperimentazione di protocolli di valutazione del rischio, presa in carico ed intervento delle persone condannate; b) programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita' e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonche' di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria; c) progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle attivita' lavorative dei ristretti ovvero di miglioramento delle condizioni igieniche degli ambienti detentivi; d) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunita' locale, anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell'attivita' volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilita' del reo.