Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (17G00114)
Articolo 3
In vigore · versione del 28 lug 2017
Art. 3. Sede ed organi 1. La sede centrale della Cassa e' ubicata in Roma, presso gli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 2. Sono organi della Cassa il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario generale, il collegio dei revisori dei conti.