🇮🇹 Italia
Parzialmente abrogata Decreto del Presidente 300 unità
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.
D.P.R. 18/1967it-presidential-decree-1967-01-05-185 gen 1967
72 di 299 disposizioni abrogate
Abrogata in parte da
- urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734
- D.P.R. 267/1999
- D.Lgs. 85/2000
- D.Lgs. 103/2000
- D.P.R. 157/2002
- urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246
- D.Lgs. 307/2006
- D.P.R. 258/2007
- D.P.R. 54/2010
- urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101
- urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66
- Preambolo Preamble
- Articolo 1 (Funzioni dell'Amministrazione degli affari esteri)
- Articolo 2 (((Composizione dell'Amministrazione degli affari esteri) 1. - L'Amministrazione degli affari esteri e' costituita dagli uffici centrali del Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura; da essa dipendono gli istituti scolastici ed educativi all'estero))
- Articolo 3 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 4 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 5 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 6 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 7 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 8 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 9 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 10 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 11 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 12 Abrogato da D.P.R. 157/2002
- Articolo 13 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 14 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 15 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 16 (Conferimento di funzioni presso l'amministrazione centrale)
- Articolo 17 Abrogato da D.Lgs. 85/2000
- Articolo 18 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 19 Abrogato da D.P.R. 157/2002
- Articolo 20 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 21 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 22 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 23 (Finanziamento per studi e per pubblicazioni)
- Articolo 23-bis (Enti internazionalistici)
- Articolo 23-ter (( (Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale) ))
- Articolo 24 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 25 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 26 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 27 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 28 (Comitato degli italiani all'estero)
- Articolo 29 Abrogato da D.P.R. 258/2007
- Articolo 30 (Classificazione, istituzione e soppressione)
- Articolo 30-bis (Sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche)
- Articolo 31 (Composizione e organizzazione degli uffici all'estero)
- Articolo 32 (Istituzione, qualificazione e ripartizione di posti di organico degli uffici all'estero)
- Articolo 33 (Posti commerciali)
- Articolo 34 (Destinazioni e accreditamenti)
- Articolo 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie)
- Articolo 36 (Capi delle rappresentanze diplomatiche)
- Articolo 37 (Funzioni della Missione diplomatica)
- Articolo 38 (Attivita' della Missione diplomatica nei riguardi degli uffici consolari)
- Articolo 39 (Funzioni consolari della Missione diplomatica)
- Articolo 40 (Rappresentanze permanenti presso Organizzazioni internazionali)
- Articolo 41 (Reggenza di rappresentanza diplomatica)
- Articolo 42 (Classificazione e circoscrizioni)
- Articolo 43 (Consolati generali di I classe)
- Articolo 44 (Lettere patenti)
- Articolo 45 (Funzioni degli uffici consolari)
- Articolo 46 (Atti di natura diplomatica)
- Articolo 47 (Consoli onorari - Nomina e funzioni)
- Articolo 48 (Reggenza di ufficio consolare di I categoria)
- Articolo 49 (Reggenza degli uffici consolari di II categoria)
- Articolo 50 (Funzioni escluse dalle attribuzioni consolari)
- Articolo 51 (Consulenti legali, sanitari e tecnici)
- Articolo 52 (Corrispondenti consolari)
- Articolo 53 (Comitati, enti, associazioni)
- Articolo 53-bis (( (Attivita' per la promozione dell'Italia).))
- Articolo 54 (Riunioni periodiche di coordinamento)
- Articolo 55 (Immunita)
- Articolo 56 (Gestione degli affari di rappresentanza straniera e assistenza a non cittadini)
- Articolo 57 (Norme di funzionamento)
- Articolo 58 (((Rinvio) 1. Per le scuole e gli altri istituti educativi all'estero si applicano le specifiche disposizioni normative che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento))
- Articolo 59 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 60 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 61 Abrogato da D.P.R. 267/1999
- Articolo 62 (Conto corrente, infruttifero)
- Articolo 63 (Emissione anticipata di ordini di pagamento)
- Articolo 64 (((Finalita' del fondo) Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali gia' figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, e' istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.))
- Articolo 65 (((Ripartizione del fondo) Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso. Nel corso dell'esercizio con le stesse modalita' puo' farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente. Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.))
- Articolo 66 (((Spese da sostenere sul fondo) Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilita' dei normali fondi di bilancio. Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente: stipendi, altri assegni fissi e indennita' di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero; fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero; spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumita' nonche' spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo; spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamita', naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonche' spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede; contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge; spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonche' a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali; spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri; spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.))
- Articolo 67 (((Prelevamenti) I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono. L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - contabile del portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilita' della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione. Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare. Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri da' immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.))
- Articolo 68 (((Reintegrazione del fondo) Il titolo relativo alla spesa di cui si e' disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario. L'importo del titolo relativo alla spesa di cui e' stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale e' stata fatta gravare l'anticipazione. Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.))
- Articolo 69 (((Chiusura del fondo) Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64))
- Articolo 70 (Riscossione di diritti per atti consolari)
- Articolo 71 (Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria)
- Articolo 72 (Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi)
- Articolo 73 (Contabilita' degli uffici consolari di II categoria)
- Articolo 74 (Fondi per delegazioni)
- Articolo 75 Abrogato da D.P.R. 54/2010
- Articolo 76 Abrogato da D.Lgs. 307/2006
- Articolo 77 Abrogato da D.Lgs. 307/2006
- Articolo 78 (Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile)
- Articolo 79 (Beni immobili e mobili all'estero)
- Articolo 80 (Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri)
- Articolo 81 (Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero)
- Articolo 82 (Residenze)
- Articolo 83 (Automezzi)
- Articolo 84 (Alloggi in immobili demaniali)
- Articolo 85 (Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche)
- Articolo 86 (Procedura per la stipulazione)
- Articolo 87 (Istituzione e fini)
- Articolo 88 (Direzione)
- Articolo 89 (Attivita)
- Articolo 90 (Personale direttivo e docente)
- Articolo 91 (Spese di funzionamento)
- Articolo 92 (Norme di attuazione)
- Articolo 93 (((Personale dell'Amministrazione degli affari esteri) 1. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri e' costituito dalla carriera diplomatica, disciplinata dal proprio ordinamento di settore, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali come definiti e disciplinati dalla normativa vigente, nonche' dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura))
- Articolo 94 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali)
- Articolo 95 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246
- Articolo 96 Abrogato da D.Lgs. 85/2000
- Articolo 97 Abrogato da D.Lgs. 85/2000
- Articolo 98 Abrogato da D.Lgs. 85/2000
- Articolo 99 (Ordinamento speciale e funzioni)
- Articolo 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica)
- Articolo 100 (Specializzazioni e qualificazioni)
- Articolo 101 (Funzioni, gradi, dotazione organica)
- Articolo 102 (Formazione e aggiornamento professionale)
- Articolo 103 (((Periodo di prova) I vincitori del concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi, coincidente con il corso di formazione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale. Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneita' espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari esteri. I segretari di legazione in prova che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare o per altri motivi, non possono partecipare al corso di formazione, seguono il primo corso successivo all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e' calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine del periodo di prova, e comunque non prima della ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati segretari di legazione con le modalita' indicate nel secondo comma del presente articolo e collocati nel grado nell'ordine della graduatoria del concorso))
- Articolo 104 Abrogato da D.Lgs. 85/2000
- Articolo 105 (Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicita')
- Articolo 105-bis (((Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica) Ai fini dell'avanzamento nella carriera diplomatica sono istituite con decreto del Ministro degli affari esteri le seguenti commissioni: a) commissione per le promozioni al grado di consigliere di legazione. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario o consigliere di ambasciata. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di legazione, in servizio presso la direzione generale per il personale; b) commissione per le promozioni al grado di consigliere di ambasciata. Essa e' composta da un ambasciatore in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e da tre funzionari diplomatici del grado di ministro plenipotenziario. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la direzione generale per il personale; c) commissione consultiva per le nomine al grado di ministro plenipotenziario. Essa e' composta dal segretario generale, che la presiede, dal direttore generale per il personale e da cinque membri scelti fra gli ambasciatori ed i ministri plenipotenziari. Dei membri della commissione consultiva due, oltre al direttore generale del personale, devono esercitare funzioni di direttore generale presso l'amministrazione centrale e tre, aventi il grado di ambasciatore, devono esercitare funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all'estero. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal membro meno anziano nel grado. Almeno due dei funzionari che compongono le commissioni previste dal primo comma, lettere a) e b) del presente articolo sono scelti fra il personale in servizio all'estero. Ai lavori di tali commissioni partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore generale per il personale o, in caso di impedimento, il vice direttore generale. I membri delle commissioni previste dal primo comma del presente articolo sono nominati ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri su designazione del consiglio di amministrazione. Essi, ad eccezione del segretario generale e del direttore generale per il personale che sono membri permanenti della commissione consultiva di cui al primo comma, lettera c) del presente articolo, non possono far parte della stessa commissione piu' di una volta nel corso dello stesso biennio. Qualora durante l'anno uno dei membri delle commissioni cessi dal servizio o dalle funzioni che costituivano il presupposto della sua nomina, o non possa comunque esercitare l'incarico affidatogli, per il residuo periodo viene nominato un altro membro. L'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, o chi ne fa le veci, puo' essere invitato dalle commissioni a riferire su casi dei quali abbia avuto occasione di occuparsi.))
- Articolo 106 (((Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione) Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di segretario di legazione e consigliere di legazione viene redatta al 31 dicembre di ogni anno una scheda di valutazione, secondo le modalita' stabilite con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, dirette ad assicurare, nel rispetto dei principi generali vigenti in tale materia, la massima trasparenza ed oggettivita' delle valutazioni. La scheda contiene, tra l'altro, una dettagliata descrizione delle funzioni svolte dall'interessato, della situazione di carattere ambientale e delle difficolta' affrontate, l'indicazione dei risultati raggiunti rispetto agli obbiettivi assegnati, nonche' una valutazione circa l'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' ed a svolgere le funzioni del grado superiore. La redazione della scheda di valutazione e' effettuata per il personale in servizio a Roma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale presso il quale il servizio e' prestato; per il personale in servizio in un ufficio all'estero dal capo dell'ufficio stesso. Il redattore della scheda tiene conto di una relazione presentata dall'interessato sulle attivita' da lui svolte durante l'anno in esame, che rimane allegata alla scheda stessa. Il giudizio e' integrato per il personale in servizio aRoma dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio e' prestato; per il personale in servizio all'estero dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio e' svolto, oppure, qualora il servizio sia effettuato in una rappresentanza diplomatica permanente presso una organizzazione internazionale, dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa. Il giudizio complessivo viene attribuito dal consiglio di amministrazione))
- Articolo 106-bis (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario)
- Articolo 107 (Promozione al grado di consigliere di legazione)
- Articolo 108 (Promozione al grado di consigliere di ambasciata)
- Articolo 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario)
- Articolo 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore)
- Articolo 110 (Avvicendamenti)
- Articolo 110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici all'estero)
- Articolo 111 (((Collocamento a disposizione) Qualora non risulti possibile il proficuo utilizzo di un funzionario diplomatico, per ripetuta valutazione negativa delle sue prestazioni, il funzionario stesso, previa contestazione e contraddittorio, puo' essere collocato a disposizione del Ministero senza incarico. Nel caso di ambasciatori o ministri plenipotenziari, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Nel caso di funzionari aventi grado inferiore, si provvede con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del consiglio di amministrazione. Il periodo di disposizione non puo' eccedere i due anni. Trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, i funzionari gia' collocati a disposizione sono collocati a riposo con decreto del Ministro degli affari esteri. I funzionari a disposizione continuano a percepire la componente stipendiale di base e gli altri assegni di carattere fisso spettanti al personale in servizio al Ministero, con esclusione delle indennita' collegate alla posizione ed al risultato))
- Articolo 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego)
- Articolo 113 (Stato matricolare e documenti personali)
- Articolo 114 (((Funzioni consolari) ))
- Articolo 115 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 116 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 117 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 118 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 119 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 120 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 121 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 122 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 123 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 124 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 125 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 126 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 127 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 128 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 129 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 130 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 131 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 132 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 133 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 134 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 135 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 136 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 137 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 138 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 139 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 140 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 141 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 142 (Comportamento del personale)
- Articolo 143 (Congedi e permessi al personale all'estero)
- Articolo 144 (Residenze disagiate)
- Articolo 145 Abrogato da urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734
- Articolo 146 (Indennita' per speciali mansioni)
- Articolo 147 (Commissione di disciplina e norme particolari sul procedimento disciplinare)
- Articolo 148 (Pubblicazioni e conferenze)
- Articolo 149 Abrogato da D.Lgs. 85/2000
- Articolo 150 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 151 Abrogato da urn:nir:stato:legge:2003-04-23;109
- Articolo 152 (Contingente e durata del contratto)
- Articolo 153 (Assunzione di impiegati temporanei)
- Articolo 154 (Regime dei contratti)
- Articolo 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione)
- Articolo 156 (((Doveri dell'impiegato) Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignita' dell'ufficio; di non esercitare altre attivita' lavorative.))
- Articolo 157 (Retribuzione)
- Articolo Art.-157.1 (( (Valutazione della performance individuale).))
- Articolo 157-bis (( (Assegni per situazioni di famiglia). ))
- Articolo 157-ter (((Orario di lavoro, orario di servizio e festivita') La durata normale dell'orario di lavoro e' fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154. Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio. L'orario di lavoro non puo' essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia. Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festivita' osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'articolo 157-quater viene ridotto in misura corrispondente. Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio puo' richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalita' previste per il personale in servizio nella stessa sede.))
- Articolo 157-quater (((Ferie) Il periodo di ferie per il personale a contratto e' di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale. Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego. Il dipendente non puo' rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie puo' essere rimandato all'anno successivo, Non possono essere cumulati piu' di due periodi di ferie annuali.))
- Articolo 157-quinquies (((Permessi) Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale. Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.))
- Articolo 157-sexies (( (Assenze dal servizio). ))
- Articolo 158 (((Previdenza e assistenza) La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternita', presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purche' convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi e a carico.))
- Articolo 158-bis (((Infortuni sul lavoro e malattie professionali) Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana. Il rapporto di lavoro e' risolto in caso di accertata inabilita' permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.))
- Articolo 158-ter (((Provvidenze scolastiche) ))
- Articolo 159 (( (Viaggi di servizio). ))
- Articolo 160 (Assunzione presso altro ufficio)
- Articolo 161 (((Cessazione dal servizio) Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. E' fatta salva la possibilita' di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.))
- Articolo 162 Abrogato da D.Lgs. 103/2000
- Articolo 163 Abrogato da D.Lgs. 103/2000
- Articolo 164 (Sanzioni disciplinari)
- Articolo 165 Abrogato da D.Lgs. 103/2000
- Articolo 166 (Risoluzione del contratto)
- Articolo 167 (((Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici) In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei. Il personale a contratto immesso nei ruoli dovra', entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale))
- Articolo 168 (Esperti)
- Articolo 169 (Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)
- Articolo 170 (Assegni e indennita)
- Articolo 171 (Indennita' di servizio all'estero)
- Articolo 171-bis Abrogato da urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66
- Articolo 172 (Commissione permanente di finanziamento)
- Articolo 173 (Aumenti per situazioni di famiglia)
- Articolo 174 (Indennita' di servizio all'estero e indennita' personale - Decorrenza)
- Articolo 175 (Indennita' di sistemazione)
- Articolo 176 (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero)
- Articolo 177 (Residenze di servizio)
- Articolo 178 (( (Spese per abitazione) ))
- Articolo 179 (Provvidenze scolastiche)
- Articolo 180 (Trattamento economico durante il congedo ordinario)
- Articolo 181 (( (Viaggio di congedo o ferie) ))
- Articolo 182 (Interruzione del congedo per motivi di servizio)
- Articolo 183 (((Trattamento economico durante l'assenza dal servizio) ))
- Articolo 184 (Trattamento degli incaricati d'affari con lettere)
- Articolo 185 (Trattamento di reggenza)
- Articolo 186 (Viaggi di servizio)
- Articolo 187 (Trattamento in caso di sospensione dell'indennita' personale)
- Articolo 188 Abrogato da urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66
- Articolo 189 (Indennita' integrativa)
- Articolo 190 (Viaggi di trasferimento)
- Articolo 191 (Viaggi in ferrovia)
- Articolo 192 (Viaggi marittimi)
- Articolo 193 (Viaggi aerei)
- Articolo 194 (Viaggi con altri mezzi)
- Articolo 195 (Trattamento economico connesso con il viaggio)
- Articolo 196 (Viaggi dei familiari a carico)
- Articolo 197 (Viaggi dei domestici)
- Articolo 198 (Viaggi di corriere)
- Articolo 199 (Contributo per il trasporto degli effetti)
- Articolo 200 Abrogato da urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;101
- Articolo 201 (Limiti di spesa)
- Articolo 202 (Disposizioni amministrative e contabili)
- Articolo 203 (Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione)
- Articolo 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali)
- Articolo 205 (Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero)
- Articolo 206 (Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero)
- Articolo 207 (Decesso durante il servizio all'estero)
- Articolo 208 (Indennizzo per danni)
- Articolo 209 (Modalita' di pagamento delle competenze e conguagli)
- Articolo 210 (((Controllo medico periodico) ))
- Articolo 211 (( (Assicurazioni). ))
- Articolo 211-bis (Ricognizione di beni demaniali e relativi criteri di gestione)
- Articolo 212 (Organizzazione del Ministero)
- Articolo 213 (Istituzione Comitati consultivi misti)
- Articolo 214 (Uffici consolari onorari)
- Articolo 215 (Reggenza degli uffici all'estero)
- Articolo 216 (Servizio cassa e dei valori)
- Articolo 217 (Graduale applicazione di norme)
- Articolo 218 (Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella carriera diplomatica)
- Articolo 219 (Regolarizzazioni amministrative)
- Articolo 220 (Inquadramento nei ruoli organici di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496)
- Articolo 221 (Personale di ruoli e qualifiche speciali)
- Articolo 222 (Tabelle di inquadramento)
- Articolo 223 (Inquadramento di personale incaricato della I direzione di uffici consolari)
- Articolo 224 (Capo del servizio crittografico)
- Articolo 225 (Passaggi e inquadramenti nella carriera ausiliaria tecnica)
- Articolo 226 (Inquadramento del personale non di ruolo)
- Articolo 227 (Inquadramenti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
- Articolo 228 (Inquadramenti nei ruoli organici del personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
- Articolo 229 (Coordinamento fra il conferimento delle promozioni e gli inquadramenti previsti dal precedente articolo)
- Articolo 230 (Concorsi speciali per passaggi di categoria)
- Articolo 231 (Collocamento nel personale non di ruolo degli operai con mansioni non salariali e di altro personale)
- Articolo 232 (Inquadramento operai)
- Articolo 233 (Inquadramenti in soprannumero)
- Articolo 234 (Assegno personale)
- Articolo 235 (Sistemazione dei contrattisti in servizio)
- Articolo 236 (Concorso riservato a contrattisti)
- Articolo 237 (Funzioni)
- Articolo 238 (Esercizio delle funzioni)
- Articolo 239 (Commissione di avanzamento)
- Articolo 240 (Avanzamento nella carriera diplomatica)
- Articolo 241 (Posti per i funzionari provenienti dai ruoli aggiunti)
- Articolo 242 (Avanzamenti: graduatorie e aliquote)
- Articolo 243 (Permanenza nel grado - Giudizio complessivo)
- Articolo 244 (Requisiti di servizio)
- Articolo 245 (Requisiti e termini di servizio per la promozione a consigliere di Legazione)
- Articolo 246 (Concorsi di promozione)
- Articolo 247 (Concorsi e corsi)
- Articolo 248 (Posti in soprannumero nella carriera direttiva amministrativa)
- Articolo 249 (Requisiti per l'avanzamento e destinazione all'estero del personale della carriera direttiva amministrativa)
- Articolo 250 (Particolare utilizzazione di personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
- Articolo 251 (Posti in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie)
- Articolo 252 (Organico della carriera ausiliaria)
- Articolo 253 (Attribuzione di specializzazioni)
- Articolo 254 (Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie - Attribuzione di qualifica speciale)
- Articolo 255 (Qualifica transitoria di assistente tecnico per il servizio corrieri)
- Articolo 256 (Servizio all'estero del personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
- Articolo 257 (Impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento)
- Articolo 258 (Particolari norme in materia di trattamento economico al personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento e a quello rimasto nel ruolo)
- Articolo 259 (Riscatto di servizio per gli impiegati a contratto)
- Articolo 260 (Indennizzo degli impiegati locali)
- Articolo 261 (Accreditamenti)
- Articolo 262 (Periodicita' delle promozioni)
- Articolo 263 (Concorsi e corsi)
- Articolo 264 (Incarico della direzione di uffici consolari di I categoria)
- Articolo 265 (Graduale utilizzazione dei nuovi posti di organico e dei contingenti degli esperti e dei contrattisti)
- Articolo 266 (Decorrenze)
- Articolo 267 (Ripartizione delle spese)
- Articolo 268 (Fondo di anticipazione)
- Articolo 269 (Materie non disciplinate dal presente decreto e abrogazione di norme)
- Articolo 270 (Natura delle disposizioni del presente titolo)
- Articolo 271 (Qualificazione di posti)
- Articolo 272 (Corrieri diplomatici)
- Articolo 273 (Impiego di funzionari specializzati)
- Articolo 274 (Collocamento fuori ruolo)
- Articolo 275 (Qualificazione del personale della carriera esecutiva)
- Articolo 276 (Requisiti di servizio)
- Articolo 277 (Determinazione di sedi per particolari periodi di servizio)
- Articolo 278 (Funzionari di altre Amministrazioni in posizione di fuori ruolo)
- Articolo 279 (Contributo spese per abitazione)
- Allegato 1 Tabelle Modificato