Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Articolo 166Codice penale militare di guerra - art. 166
In vigore · versione del 21 mag 1941
Art. 166. (Esecuzione delle condanne contro militari nemici). La esecuzione delle condanne pronunciate da tribunali militari di guerra italiani contro militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non e' differita a' termini dell'articolo 29, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato a cui appartengono i condannati. Ove le condanne debbano eseguirsi, nella esecuzione si osservano le norme stabilite dal codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene; sostituendo per i militari le pene militari alle comuni, e per i non militari le pene comuni alle militari.