Preambolo Preamble
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facolta' di provvedere alla riforma della legislazione penale militare; Sentito il parere della Commissione delle assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa Italiana e con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo 1
Il testo del Codice penale militare di pace e il testo del Codice penale militare di guerra , portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.
Articolo 2
Un esemplare del Codice penale militare di pace e un esemplare del Codice penale militare di guerra , firmati da Noi e contrassegnati dal DUCE del Fasciamo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, serviranno da originali e saranno depositati e custoditi nell'Archivio del Regno.
Articolo 3
La pubblicazione dei predetti codici si eseguira' col trasmettere un esemplare stampato di ciascuno di essi a ogni Comune del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Teruzzi - Di Revel Visto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76) MUSSOLINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1941-XIX Atti del Governo, registro 433, foglio 17. - Mancini
Articolo 1Codice penale militare di pace - art. 1
CODICE PENALE MILITARE DI PACE Art. 1. (Persone soggette alla legge penale militare). La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali. La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.
Articolo 2Codice penale militare di pace - art. 2
Art. 2. (Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato»). Il presente codice comprende: 1° sotto la denominazione di militari, quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e le persone che a norma di legge acquistano la qualita' di militari; 2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.
Articolo 3Codice penale militare di pace - art. 3
Art. 3. (Militari in servizio alle armi). Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica: 1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi; 2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorita' competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi. L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorche' illimitata, per infermita', per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.
Articolo 4Codice penale militare di pace - art. 4
Art. 4. (Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale). Agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando prestano comunque servizio alle armi. Agli effetti della legge penale militare, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, quando sono chiamati per prestare servizio alle armi, sono considerati in servizio, ancorche' non si presentino, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento stabilito per la cessazione del servizio stesso. Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale la legge penale militare si applica, quando commettono un reato preveduto dalla legge medesima a causa del servizio, ovvero a danno di questo o della amministrazione militare.
Articolo 5Codice penale militare di pace - art. 5
Art. 5. (Militari considerati in servizio alle armi). Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi: 1° gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, a' termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorche' non prestino servizio effettivo alle armi; 2° i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa; 3° i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio; 4° i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni; 5° i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; 6° ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.
Articolo 6Codice penale militare di pace - art. 6
Art. 6. (Militari richiamati in servizio alle armi). Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell'articolo 3.
Articolo 7Codice penale militare di pace - art. 7
Art. 7. (( (Militari in congedo non considerati in servizio alle armi). )) ((Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica: 1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis. Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice; 2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermita' al fine di sottrarsi agli obblighi (lei servizio militare, e simulazione d'infermita); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice; 3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365)) .
Articolo 8Codice penale militare di pace - art. 8
Art. 8. (Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato). Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato: 1° gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare; 2° gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto. ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO 824) La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 20 dicembre 1989 n. 556 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anziche' dal momento del loro effettivo congedamento".
Articolo 9Codice penale militare di pace - art. 9
Art. 9. (Ufficiali di complemento di prima nomina). Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.
Articolo 10Codice penale militare di pace - art. 10
Art. 10. (Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati). La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati: 1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali; 2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.
Articolo 11Codice penale militare di pace - art. 11
Art. 11. (Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate). La legge penale militare si applica: 1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice; 2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio. Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.
Articolo 12Codice penale militare di pace - art. 12
Art. 12. (Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate). Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.
Articolo 13Codice penale militare di pace - art. 13
Art. 13. (Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato). Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
Articolo 14Codice penale militare di pace - art. 14
Art. 14. (Estranei alle forze armate dello Stato). Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare. Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il giudice puo' diminuire la pena.
Articolo 15Codice penale militare di pace - art. 15
Art. 15. (Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso). La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorche' siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.
Articolo 16Codice penale militare di pace - art. 16
Art. 16. (Nullita' dell'arruolamento; incapacita'; prestazione di fatto del servizio alle armi). La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorche', posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullita' dell'arruolamento o la loro incapacita' di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
Articolo 17Codice penale militare di pace - art. 17
Art. 17. (Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito). La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
Articolo 18Codice penale militare di pace - art. 18
Art. 18. (Reati commessi in territorio estero). Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a' termini dell'articolo 260.
Articolo 19Codice penale militare di pace - art. 19
Art. 19. (Materie regolate da altre leggi penali militari). Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.
Articolo 20Codice penale militare di pace - art. 20
Art. 20. (Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace). La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.
Articolo 21Codice penale militare di pace - art. 21
Art. 21. ((ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167))
Articolo 22Codice penale militare di pace - art. 22
Art. 22. (Pene militari principali: specie). Le pene militari principali sono: 1° la morte; 2° la reclusione militare. La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.
Articolo 23Codice penale militare di pace - art. 23
Art. 23. (Denominazione e classificazione della reclusione militare). Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta' personale e' compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'articolo 18 del codice penale , anche la reclusione militare.
Articolo 24Codice penale militare di pace - art. 24
Art. 24. (Pene militari accessorie: specie). Le pene militari accessorie sono: 1° la degradazione; 2° la rimozione; 3° la sospensione dall'impiego; 4° la sospensione dal grado; 5° la pubblicazione della sentenza di condanna.
Articolo 25Codice penale militare di pace - art. 25
Art. 25. (Pena di morte). La pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare. La pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione. Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale. Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s'intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.
Articolo 26Codice penale militare di pace - art. 26
Art. 26. (Reclusione militare). La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto Reale. Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa puo' essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare. Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.
Articolo 27Codice penale militare di pace - art. 27
Art. 27. (Sostituzione della reclusione militare alla reclusione). Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, e' sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione. Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare. ((36))
-------------- AGGIORNAMENTO (36) La Corte Costituzionale con sentenza 26 - 30 luglio 1993 n. 358 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 27 c.p.m.p. nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell' art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 ".
Articolo 28Codice penale militare di pace - art. 28
Art. 28. (Degradazione) La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato: 1° della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; 2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato. ((7)) La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione. La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione. Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune. -------------- AGGIORNAMENTO 87) La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno - 3 luglio 1967 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 08/07/1967 n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28 "del Codice penale militare di pace approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 , limitatamente alla parte del primo comma n. 2, in base alla quale la degradazione priva il condannato "delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato"."
Articolo 29Codice penale militare di pace - art. 29
Art. 29. (Rimozione). La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; e' perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione: 1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando e' inflitta per durata superiore a tre anni; 2° per gli altri militari, quando e' inflitta per durata superiore a un anno. ((34))
-------------- AGGIORNAMENTO (34) La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 1 giugno 1993 n. 258 (in G.U. 1a s.s. 09/06/1993 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali"."
Articolo 30Codice penale militare di pace - art. 30
Art. 30. (Sospensione dall'impiego). La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.
Articolo 31Codice penale militare di pace - art. 31
Art. 31. (Sospensione dal grado). La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.
Articolo 32Codice penale militare di pace - art. 32
Art. 32. (Pubblicazione della sentenza di condanna). La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo e' pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove e' stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o e' ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva. Il giudice, se ricorrono particolari motivi, puo' disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.
Articolo 33Codice penale militare di pace - art. 33
Art. 33. (Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune). La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalita' dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale , o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita' psichica, o alla liberta' vigilata; 3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a' termini degli articoli 63 e 64. La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.
Articolo 34Codice penale militare di pace - art. 34
Art. 34. (Decorrenza delle pene militari accessorie). Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile. Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.
Articolo 35Codice penale militare di pace - art. 35
Art. 35. (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione). Il condannato alla pena di morte con degradazione e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.
Articolo 36Codice penale militare di pace - art. 36
Art. 36. (Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio). In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell' articolo 31 del codice penale .
Articolo 37Codice penale militare di pace - art. 37
Art. 37. (Reato militare). Qualunque violazione della legge penale militare e' reato militare. E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non e', in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune. I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.
Articolo 38Codice penale militare di pace - art. 38
Art. 38. (Trasgressione disciplinare). Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.
Articolo 39Codice penale militare di pace - art. 39
Art. 39. (Ignoranza dei doveri militari). Il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare. ((39))
-------------- AGGIORNAMENTO (39) La Corte Costituzionale con sentenza 20- 24 febbraio 1995, n. 61 (in G.U. 1a s.s. 01/03/1995 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 39 del codice penale militare di pace, nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare l'ignoranza inevitabile".
Articolo 40Codice penale militare di pace - art. 40
Art. 40. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 LUGLIO 1978, N. 382))
Articolo 41Codice penale militare di pace - art. 41
Art. 41. (Uso legittimo delle armi). Non e' punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi e' costretto dalla necessita' di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare e' autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.
Articolo 42Codice penale militare di pace - art. 42
Art. 42. (Difesa legittima). Per i reati militari, in luogo dell' articolo 52 del codice penale , si applicano le disposizioni dei commi seguenti. Non e' punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessita' di respingere da se' o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Non e' punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessita': 1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio; 2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se cio' avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi e' fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi. Se il fatto e' commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Articolo 43Codice penale militare di pace - art. 43
Art. 43. (Nozione della violenza). Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.
Articolo 44Codice penale militare di pace - art. 44
Art. 44. (Casi particolari di necessita' militare). Non e' punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessita' di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.
Articolo 45Codice penale militare di pace - art. 45
Art. 45. (Eccesso colposo). Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorita', ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come reato colposo.
Articolo 46Codice penale militare di pace - art. 46
Art. 46. (Pena per il delitto tentato). Il colpevole di delitto tentato e' punito: 1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione; 2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita e' la morte mediante fucilazione nel petto; 3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; 4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Articolo 47Codice penale militare di pace - art. 47
Art. 47. (Circostanze aggravanti comuni). Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale , aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1° l'avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi; 2° l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando; 3° l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare; 4° l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o piu' militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo; 5° l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare.
Articolo 48Codice penale militare di pace - art. 48
Art. 48. (Circostanze attenuanti comuni). Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale , e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:(15) 1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari; 2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare; ((3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare)) . Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato " ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente"".
Articolo 49Codice penale militare di pace - art. 49
Art. 49. (Provocazione). Per i reati militari, l'avere reagito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui, costituisce circostanza di attenuazione soltanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge. ((15))
------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 49 del codice penale militare di pace".
Articolo 50Codice penale militare di pace - art. 50
Art. 50. (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante). Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Nondimeno, la pena detentiva, temporanea da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.
Articolo 51Codice penale militare di pace - art. 51
Art. 51. (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante). Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non e' determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti: 1° alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto e' sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni; 3° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Articolo 52Codice penale militare di pace - art. 52
Art. 52. (Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti o attenuanti). Se concorrono piu' circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale . La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non puo' comunque eccedere gli anni trenta. La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore: 1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione; 2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Articolo 53Codice penale militare di pace - art. 53
Art. 53. (Pena di morte). Al colpevole di piu' reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.
Articolo 54Codice penale militare di pace - art. 54
Art. 54. (Concorso di reati che importano l'ergastolo). Al colpevole di piu' reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione.
Articolo 55Codice penale militare di pace - art. 55
Art. 55. (Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare). Quando concorrono piu' reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti: 1° se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione; con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti; 2° se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.
Articolo 56Codice penale militare di pace - art. 56
Art. 56. (Limiti dell'aumento di pena). Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell' articolo 73 del codice penale non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne', comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
Articolo 57Codice penale militare di pace - art. 57
Art. 57. (Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari). Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facolta' di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.
Articolo 58Codice penale militare di pace - art. 58
Art. 58. (Circostanze aggravanti). Nel caso di concorso di piu' persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale , anche per il superiore, che e' concorso nel reato con un inferiore. La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che e' concorso con l'inferiore, la rimozione.
Articolo 59Codice penale militare di pace - art. 59
Art. 59. (Circostanze attenuanti). La pena da infliggere per il reato militare puo' essere diminuita: 1° per l'inferiore, che e' stato determinato dal superiore a commettere il reato; 2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.
Articolo 60Codice penale militare di pace - art. 60
Art. 60. (Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla carcerazione preventiva). La detenzione ordinata in via disciplinare dall'Autorita' militare in attesa del procedimento penale e' equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
Articolo 61Codice penale militare di pace - art. 61
Art. 61. (Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena). L'esecuzione della pena militare detentiva e' vigilata dal giudice. I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.
Articolo 62Codice penale militare di pace - art. 62
Art. 62. (Infermita' psichica sopravvenuta al condannato). Nel caso preveduto dall' articolo 148 del codice penale , il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziche' in un manicomio giudiziario, puo' essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
Articolo 63Codice penale militare di pace - art. 63
Art. 63. (Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente). Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, compresi quelli indicati nell'articolo 264 di questo codice, si osservano le norme seguenti: 1° la pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione; 2° la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari; 3° alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e' sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorche' la reclusione sia inferiore a un mese; 4° alla pena della multa, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di multa; 5° alla pena dell'arresto e' sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto; 6° alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilita' del condannato, e' sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di ammenda.
Articolo 64Codice penale militare di pace - art. 64
Art. 64. (Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo). Nella esecuzione delle pene inflitte a militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti: 1° se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente; 2° se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 3° in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
Articolo 65Codice penale militare di pace - art. 65
Art. 65. (Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualita' di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi). Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti: 1° la pena di morte e' eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25; 2° alla pena della reclusione militare e' sostituita la pena della reclusione per eguale durata. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.
Articolo 66Codice penale militare di pace - art. 66
Art. 66. (Norma generale). Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti. Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale .
Articolo 67Codice penale militare di pace - art. 67
Art. 67. (Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto). I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.
Articolo 68Codice penale militare di pace - art. 68
Art. 68. (Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata). Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'eta', per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento. Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.
Articolo 69Codice penale militare di pace - art. 69
Art. 69. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19))
Articolo 70Codice penale militare di pace - art. 70
Art. 70. (Non menzione della condanna nel certificato del casellario). Il giudice puo' ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna e' inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purche' ricorrano le altre condizioni stabilite dall' articolo 175 del codice penale . La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.
Articolo 71Codice penale militare di pace - art. 71
Art. 71. (Liberazione condizionale). Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni. La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.
Articolo 72Codice penale militare di pace - art. 72
Art. 72. (Riabilitazione militare). La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari. Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare. La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente e' revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale .
Articolo 73Codice penale militare di pace - art. 73
Art. 73. (Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna). Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna. Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Articolo 74Codice penale militare di pace - art. 74
Art. 74. (Norma generale). Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale . Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, numero 1°, del codice penale .
Articolo 75Codice penale militare di pace - art. 75
Art. 75. (Divieto di soggiorno). Oltre che nei casi indicati nell' articolo 233 del codice penale , al colpevole di alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare puo' essere imposto il divieto di soggiornare in uno o piu' comuni o in una o piu' provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.
Articolo 76Codice penale militare di pace - art. 76
Art. 76. (Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza). Durante il servizio alle armi, e' sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca. Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia puo' revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.
Articolo 77Codice penale militare di pace - art. 77
Art. 77. (( (Alto tradimento). )) ((Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalita' dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, e' punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione. E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata)) .
Articolo 78Codice penale militare di pace - art. 78
Art. 78. (Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata). E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale , aumentata la pena della reclusione da un terzo alla meta': 1° il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente; 2° il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.
Articolo 79Codice penale militare di pace - art. 79
Art. 79. (( (Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica). )) ((Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, e' punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni)) .
Articolo 80Codice penale militare di pace - art. 80
Art. 80. ((ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167))
Articolo 81Codice penale militare di pace - art. 81
Art. 81. (( (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato). )) ((Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione)) .
Articolo 82Codice penale militare di pace - art. 82
Art. 82. (Vilipendio alla nazione italiana). Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.
Articolo 83Codice penale militare di pace - art. 83
Art. 83. (Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato). Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni. Se il fatto e' commesso in territorio estero, la pena e' della reclusione militare da tre a dodici anni. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
Articolo 84Codice penale militare di pace - art. 84
Art. 84. (Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi). Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, e' punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni.
Articolo 85Codice penale militare di pace - art. 85
Art. 85. (Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato). Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione. ((Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate)) .
Articolo 86Codice penale militare di pace - art. 86
Art. 86. (Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio). Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la morte con degradazione.
Articolo 87Codice penale militare di pace - art. 87
Art. 87. (Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio). Quando due o piu' militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.
Articolo 88Codice penale militare di pace - art. 88
Art. 88. (Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio). Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.
Articolo 89Codice penale militare di pace - art. 89
Art. 89. (Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio). Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorita' militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, e' punito con la reclusione militare da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Articolo 89Codice penale militare di pace - art. 89 bis
Art. 89-bis. (( (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio). )) ((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio: 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime; 2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato; 3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio; 4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato)) .
Articolo 90Codice penale militare di pace - art. 90
Art. 90. (Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio). E' punito con la reclusione da cinque a dieci anni il militare: 1° che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;(40) 2° che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;(40) 3° che e' colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel numero 1°;(40) 4° che e' colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.(21) Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni. ((42)) Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
------------- AGGIORNAMENTO (21) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 16 febbraio 1989 n. 49 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, primo comma, n.4, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti dal n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni". ------------- AGGIORNAMENTO (40) La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1995 n. 298 (in G.U. 1a s.s. 12/07/1995 n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, primo comma, numero 1, del codice penale militare di pace nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni" e "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, primo comma, numeri 2 e 3, del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziche' con la reclusione da uno a cinque anni". ------------- AGGIORNAMENTO (42) La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998 n. 97 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1998 n. 15) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 90, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da due a cinque anni, anziche' da uno a cinque anni".
Articolo 91Codice penale militare di pace - art. 91
Art. 91. (Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio). Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
Articolo 92Codice penale militare di pace - art. 92
Art. 92. (Circostanze aggravanti). Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto e' stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicita', la pena e' aumentata.
Articolo 93Codice penale militare di pace - art. 93
Art. 93. (Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato). Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Articolo 94Codice penale militare di pace - art. 94
Art. 94. (Comunicazione all'estero di notizie non segrete ne' riservate). Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.
Articolo 95Codice penale militare di pace - art. 95
Art. 95. (Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti). Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.
Articolo 96Codice penale militare di pace - art. 96
Art. 96. (Fine di favorire lo Stato italiano). Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilita' non e' esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Articolo 97Codice penale militare di pace - art. 97
Art. 97. (Agevolazione colposa). Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero, per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare, ha reso possibile, o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.
Articolo 98Codice penale militare di pace - art. 98
Art. 98. (Istigazione od offerta). Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, se l'istigazione o l'offerta non e' accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta e' accolta, ma il reato non e' commesso: 1° con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato e' la morte con degradazione; 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.
Articolo 99Codice penale militare di pace - art. 99
Art. 99. (Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare). Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85,86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Articolo 100Codice penale militare di pace - art. 100
Art. 100. (Omesso rapporto). Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena piu' grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, e' punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni. Se il colpevole e' un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.
Articolo 101Codice penale militare di pace - art. 101
Art. 101. (Parificazione degli Stati alleati). Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato e' commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Articolo 102Codice penale militare di pace - art. 102
Art. 102. (Circostanza attenuante). Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Articolo 103Codice penale militare di pace - art. 103
Art. 103. (Atti ostili del comandante contro uno Stato estero). Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessita', compie atti ostili contro uno Stato estero, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e' della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena e' della reclusione militare da cinque a dieci anni. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero e' derivato incendio o devastazione o la morte di una o piu' persone, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto. La condanna importa la rimozione.
Articolo 104Codice penale militare di pace - art. 104
Art. 104. (Eccesso colposo). Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessita', alla pena di morte e' sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.
Articolo 105Codice penale militare di pace - art. 105
Art. 105. (Perdita o cattura di nave o aeromobile). Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o piu' navi o di uno o piu' aeromobili, dipendenti dal suo comando, e' punito con la morte con degradazione. La stessa pena si applica: 1° al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso; 2° a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui e' imbarcato. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a sette anni.
Articolo 106Codice penale militare di pace - art. 106
Art. 106. (Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile). Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione militare fino a cinque anni. Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.
Articolo 107Codice penale militare di pace - art. 107
Art. 107. (Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile). Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o un'avaria, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui e' imbarcato. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
Articolo 108Codice penale militare di pace - art. 108
Art. 108. (Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile). Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente e' commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni. La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.
Articolo 109Codice penale militare di pace - art. 109
Art. 109. (Agevolazione colposa). Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Articolo 110Codice penale militare di pace - art. 110
Art. 110. (Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro). Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui puo' disporre, per limitare il danno, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Articolo 111Codice penale militare di pace - art. 111
Art. 111. (Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo). Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, e' punito con la reclusione militare fino a dieci anni. La condanna importa la rimozione.
Articolo 112Codice penale militare di pace - art. 112
Art. 112. (Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo). Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non e' l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, e' punito con la reclusione militare non inferiore a un anno. Se dal fatto e' derivata la impossibilita' di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non e' inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto. La condanna importa la rimozione.
Articolo 113Codice penale militare di pace - art. 113
Art. 113. (Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo). Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. La stessa pena si applica al comandante di una o piu' navi militari, o di uno o piu' aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorche' non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare. La condanna importa la rimozione.
Articolo 114Codice penale militare di pace - art. 114
Art. 114. (Usurpazione di comando) Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, e' punito con la reclusione militare da due a quindici anni. Se il comando indebitamente assunto e' ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Se il fatto e' commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena e' aumentata. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.
Articolo 115Codice penale militare di pace - art. 115
Art. 115. (Movimento arbitrario di forze militari). Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessita', ordina un movimento di forze militari, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
Articolo 116Codice penale militare di pace - art. 116
Art. 116. (Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso). Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, e' punito, se dal fatto e' derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.
Articolo 117Codice penale militare di pace - art. 117
Art. 117. (Omessa esecuzione di un incarico) Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. La condanna importa la rimozione. Se l'incarico non e' eseguito per negligenza, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Articolo 118Codice penale militare di pace - art. 118
Art. 118. (Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta). Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare e' da uno a cinque anni, se il fatto e' commesso: 1° nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; 2° a bordo di una nave o di un aeromobile; 3° in qualsiasi circostanza di grave pericolo. In ogni caso, se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare da sette a quindici anni.
Articolo 119Codice penale militare di pace - art. 119
Art. 119. (Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta). Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. Se dal fatto e' derivato grave danno, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Articolo 120Codice penale militare di pace - art. 120
Art. 120. (Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio). Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole e' il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena e' aumentata.
Articolo 121Codice penale militare di pace - art. 121
Art. 121. (Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso). Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Articolo 122Codice penale militare di pace - art. 122
Art. 122. (Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata). Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, e' punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni. ((32))
------------- AGGIORNAMENTO (32) La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 24 giugno 1992, n. 299 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1992, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Articolo 123Codice penale militare di pace - art. 123
Art. 123. (Omessa presentazione in servizio). Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui e' stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.
Articolo 124Codice penale militare di pace - art. 124
Art. 124. (Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso). Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel piu' breve tempo possibile, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti suindicati.
Articolo 125Codice penale militare di pace - art. 125
Art. 125. (Inosservanza di istruzioni ricevute). L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, e' punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni. La condanna importa la rimozione. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a sei mesi.
Articolo 126Codice penale militare di pace - art. 126
Art. 126. (Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta). Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. Il colpevole non e' punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'Autorita'.
Articolo 127Codice penale militare di pace - art. 127
Art. 127. (Divulgazione di notizie segrete o riservate). Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorita' competente, si applica la reclusione militare fino a due anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Articolo 128Codice penale militare di pace - art. 128
Art. 128. (Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni). Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio. Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Articolo 129Codice penale militare di pace - art. 129
Art. 129. (Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare). Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualita', prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena e' diminuita. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.
Articolo 130Codice penale militare di pace - art. 130
Art. 130. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare). Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualita', del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione e' interceduta, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Articolo 131Codice penale militare di pace - art. 131
Art. 131. (Circostanza aggravante). Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti e' derivato nocumento al servizio militare, la pena, e' aumentata.
Articolo 132Codice penale militare di pace - art. 132
Art. 132. (Inadempienza nelle somministrazioni militari). Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Articolo 133Codice penale militare di pace - art. 133
Art. 133. (Requisizione arbitraria). Il militare, che procede a requisizione senza averne la facolta', e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.
Articolo 134Codice penale militare di pace - art. 134
Art. 134. (Abuso nelle requisizioni). Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facolta' conferite dalle leggi o dai regolamenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni. Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni. Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che e' tenuto all'alloggio a dargli piu' di cio' che e' dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, e' punito, per cio' solo, con la reclusione militare fino a tre anni.
Articolo 135Codice penale militare di pace - art. 135
Art. 135. (Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri). Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Articolo 136Codice penale militare di pace - art. 136
Art. 136. (Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari). Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori o dirigenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di altri, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Articolo 137Codice penale militare di pace - art. 137
Art. 137. (Manifestazioni di codardia). Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, e' punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto e' tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. La condanna importa la rimozione.
Articolo 138Codice penale militare di pace - art. 138
Art. 138. (Omesso impedimento di reati militari). Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale , il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, e' punito: 1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato e' stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo; 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi. Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.
Articolo 139Codice penale militare di pace - art. 139
Art. 139. (Nozione del reato e circostanze aggravanti). Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, e' colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacita' di prestarlo, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se il fatto e' commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena e' della reclusione militare fino a un anno. Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacita' di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
Articolo 140Codice penale militare di pace - art. 140
Art. 140. (Forzata consegna). Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Se il fatto e' commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena e' della reclusione militare da due a sette anni. Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.
Articolo 141Codice penale militare di pace - art. 141
Art. 141. (Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta). Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni.
Articolo 142Codice penale militare di pace - art. 142
Art. 142. (Violenza a sentinella, vedetta o scolta). Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se la violenza e' commessa con armi o da piu' persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.
Articolo 143Codice penale militare di pace - art. 143
Art. 143. (Resistenza alla forza armata). Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni. Se la violenza o la minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite, la pena e' aumentata. Se la violenza o minaccia e' commessa da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, ancorche' senza uso di armi, la pena e' della reclusione militare da tre a sette anni.
Articolo 144Codice penale militare di pace - art. 144
Art. 144. (Circostanze aggravanti). Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene, stabilite dal codice penale . Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Articolo 145Codice penale militare di pace - art. 145
Art. 145. (Impedimento a portatori di ordini militari). Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, e' punito con la reclusione militare da due a sette anni.
Articolo 146Codice penale militare di pace - art. 146
Art. 146. (Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri). Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
Articolo 147Codice penale militare di pace - art. 147
Art. 147. (Nozione del reato, sanzione penale). Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta; senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.
Articolo 148Codice penale militare di pace - art. 148
Art. 148. (Nozione del reato; sanzione penale). Commette il reato di diserzione, ed e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni: 1° il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi; 2° il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso. ((35))
------------- AGGIORNAMENTO (35) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 luglio 1993, n. 343 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell' art. 1 della legge n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva".
Articolo 149Codice penale militare di pace - art. 149
Art. 149. (Casi di diserzione immediata). E' considerato immediatamente disertore: 1° il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile; 2° il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare; 3° il militare, che evade mentre e' in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare; 4° il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero; 5° il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire. Il disertore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1°, 2° e 3°; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4°; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5°. Nei casi indicati nei numeri 2°, e 3°, non si applicano le disposizioni dell' articolo 385 del codice penale .
Articolo 150Codice penale militare di pace - art. 150
Art. 150. (Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo). Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla meta', quando la diserzione e' commessa da tre o piu' militari, previo accordo. Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento e' sempre della meta' per i capi, promotori od organizzatori.
Articolo 151Codice penale militare di pace - art. 151
Art. 151. (Nozione del reato: sanzione penale). Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso. Se la chiamata alle armi e' fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Articolo 152Codice penale militare di pace - art. 152
Art. 152. (Circostanza aggravante: passaggio all'estero). Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena e' aumentata.
Articolo 153Codice penale militare di pace - art. 153
Art. 153. (Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire). Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, e' considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla meta'.
Articolo 154Codice penale militare di pace - art. 154
Art. 154. (Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza). Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza: 1° se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'; 2° se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.
Articolo 155Codice penale militare di pace - art. 155
Art. 155. (Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata). Nei casi preveduti dal numero 5° dell'articolo 149 e dall'articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata e' punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena puo' essere diminuita.
Articolo 156Codice penale militare di pace - art. 156
Art. 156. (Rimozione). La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.
Articolo 157Codice penale militare di pace - art. 157
Art. 157. (Procurata infermita' a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare). Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.
Articolo 158Codice penale militare di pace - art. 158
Art. 158. (Procurata infermita' a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare). Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o comunque di menomare la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita', o menoma la sua incondizionata idoneita' al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso. Se dai fatti indicati nei commi precedenti e' derivata inabilita' permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Articolo 159Codice penale militare di pace - art. 159
Art. 159. (Simulazione d'infermita'). Il militare, che simula infermita' o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorita' militare, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione e' commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione e' commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita'.
Articolo 160Codice penale militare di pace - art. 160
Art. 160. (Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo). Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche: 1° agli iscritti di leva; 2° ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.
Articolo 161Codice penale militare di pace - art. 161
Art. 161. (Procurata inabilita' o simulata infermita' a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare). Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermita' o una imperfezione, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se dal fatto e' derivata inabilita' al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.
Articolo 162Codice penale militare di pace - art. 162
Art. 162. (Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato). Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena e' aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro. Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla meta'. L'aumento e' della meta', se il colpevole e' un ufficiale.
Articolo 163Codice penale militare di pace - art. 163
Art. 163. (Pena militare accessoria). Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Articolo 164Codice penale militare di pace - art. 164
Art. 164. (Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare). Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a quattro anni.
Articolo 165Codice penale militare di pace - art. 165
Art. 165. (Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare). Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. (1) ((6))
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La pena per il reato di distruzione o di alienazione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, previsto dall' art. 165 del Codice penale militare di pace, e' della reclusione militare fino a due anni". ------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 8 febbraio 1958, n. 109 nel modificare l' art. 3 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 , cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Articolo 166Codice penale militare di pace - art. 166
Art. 166. (Acquisto o ritenzione di effetti militari). Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti. (1) ((6))
------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la pena per il reato di acquisto o di ritenzione di effetti di vestiario o di equipaggiamento militare o di altre cose destinate a uso militare, previsto dal presente articolo, e' della reclusione militare fino a due anni. ------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 8 febbraio 1958, n. 109 nel modificare l' art. 3 del D.Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le norme dell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 , cessano di avere applicazione dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".
Articolo 167Codice penale militare di pace - art. 167
Art. 167. (Distruzione o sabotaggio di opere militari). Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. ((55)) Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.
--------------- AGGIORNAMENTO (55) La Corte Costituzionale con sentenza 19 ottobre - 2 dicembre 2022, n. 244 (in G.U. 1a 07/12/2022, n. 244) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell' art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuita' del danno causato, di lieve entita'".
Articolo 168Codice penale militare di pace - art. 168
Art. 168. (Danneggiamento di edifici militari). Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Articolo 169Codice penale militare di pace - art. 169
Art. 169. (Distruzione o deterioramento di cose mobili militari). Il militare, che, i fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni. Se il fatto e' commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare e' da due a cinque anni; e puo' estendersi fino a quindici anni, se dal fatto e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia piu' atto al servizio cui era destinato.
Articolo 170Codice penale militare di pace - art. 170
Art. 170. (Fatti colposi). Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Articolo 171Codice penale militare di pace - art. 171
Art. 171. (Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entita' del danno). Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169: 1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto e' derivato un danno di rilevante entita'; 2° la pena e' diminuita, se, per la particolare tenuita' del danno, il fatto risulta di lieve entita'.
Articolo 172Codice penale militare di pace - art. 172
Art. 172. (Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato). Il militare, che, senza necessita', uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.
Articolo 173Codice penale militare di pace - art. 173
Art. 173. (Nozione del reato e circostanza aggravante). Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.
Articolo 174Codice penale militare di pace - art. 174
Art. 174. (Rivolta). Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu': 1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione. ((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))
Articolo 175Codice penale militare di pace - art. 175
Art. 175. (Ammutinamento). Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu': 1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento e' della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravita' per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se e' commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla meta' a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Articolo 176Codice penale militare di pace - art. 176
Art. 176. (Provocazione del superiore). Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla meta'.
Articolo 177Codice penale militare di pace - art. 177
Art. 177. (Omesso rapporto). Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole e' un ufficiale, la reclusione militare e' da uno a due anni.
Articolo 178Codice penale militare di pace - art. 178
Art. 178. (Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento). Quando quattro o piu' militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non e' commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla meta'.
Articolo 179Codice penale militare di pace - art. 179
Art. 179. (Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorita' del comandante). Quando piu' militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per cio' solo, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Articolo 180Codice penale militare di pace - art. 180
Art. 180. (Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo). Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno. ((18)) Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
------------- AGGIORNAMENTO (18) La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile - 2 maggio 1985, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 8/5/1985, n. 107) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 180, comma primo, del codice penale militare di pace".
Articolo 181Codice penale militare di pace - art. 181
Art. 181. (Casi di non punibilita'). Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili: 1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento; 2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto.
Articolo 182Codice penale militare di pace - art. 182
Art. 182. (Attivita' sediziosa). Il militare, che svolge un'attivita' diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Articolo 183Codice penale militare di pace - art. 183
Art. 183. (Manifestazioni e grida sediziose). Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.
Articolo 184Codice penale militare di pace - art. 184
Art. 184. (Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari). Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.
Articolo 185Codice penale militare di pace - art. 185
Art. 185. (Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni). Se piu' militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Articolo 186Codice penale militare di pace - art. 186
Art. 186. (( (Insubordinazione con violenza).)) ((Il militare che usa violenza contro un superiore e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata)) .
-------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 24 maggio 1979, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 30/5/1979, n. 147) ha dichiarato: - "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 186 primo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "tentato o""; - "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 primo comma, limitatamente alle parole " ancorche'... preterintenzionale""; - "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell' art 186 secondo comma del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole "la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e". --------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 ultimo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare non inferiore a cinque anni se il superiore e' un ufficiale e con la stessa pena da tre a dodici anni se il superiore non e' un ufficiale"" e "in applicazione dell' art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 secondo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale"".
Articolo 187Codice penale militare di pace - art. 187
Art. 187. (( Circostanze aggravanti). )) ((Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena puo' essere aumentata se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto)) .
Articolo 188Codice penale militare di pace - art. 188
Art. 188. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))
Articolo 189Codice penale militare di pace - art. 189
Art. 189. (( (Insubordinazione con minaccia o ingiuria).)) ((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un superiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 2/6/1982, n. 150) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 189 primo comma c.p.m.p. limitatamente alle parole "con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale"".
Articolo 190Codice penale militare di pace - art. 190
Art. 190. (( (Circostanze aggravanti).)) ((Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate: 1) se la minaccia e' usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore; 2) se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto; 3) se la minaccia e' grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni)) .
Articolo 191Codice penale militare di pace - art. 191
Art. 191. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))
Articolo 192Codice penale militare di pace - art. 192
Art. 192. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))
Articolo 193Codice penale militare di pace - art. 193
Art. 193. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))
Articolo 194Codice penale militare di pace - art. 194
Art. 194. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))
Articolo 195Codice penale militare di pace - art. 195
Art. 195. (( (Violenza contro un inferiore).)) ((Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata)) .
Articolo 196Codice penale militare di pace - art. 196
Art. 196. (( (Minaccia o ingiuria a un inferiore).)) ((Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignita' di un inferiore in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore. La pena e' aumentata se la minaccia e' grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni)) .
------------- AGGIORNAMENTO (17) La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 aprile 1985, n. 102 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1985, n. 85) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 196, terzo comma, c.p.m.p. limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni"".
Articolo 197Codice penale militare di pace - art. 197
Art. 197. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1985, N. 689))
Articolo 198Codice penale militare di pace - art. 198
Art. 198. (( (Provocazione).)) ((Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta')) .
Articolo 199Codice penale militare di pace - art. 199
Art. 199. (Cause estranee al servizio o alla disciplina militare). Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari. ((29))
------------- AGGIORNAMENTO (29) La Corte Costituzionale con sentenza 17 - 24 gennaio 1991, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 30/1/1991, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 199 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "o in luoghi militari"".
Articolo 200Codice penale militare di pace - art. 200
Art. 200. (( (Disposizioni penali applicabili).)) ((In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del Codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti)) .
Articolo 201Codice penale militare di pace - art. 201
Art. 201. (Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello). Il militare, che sfida a duello un superiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare da sei mesi a due anni. Il superiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a un anno, sempre che il duello non avvenga. Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da uno a sette anni per l'inferiore, e da sei mesi a tre anni per il superiore.
Articolo 202Codice penale militare di pace - art. 202
Art. 202. (Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello). Il militare, che sfida a duello un inferiore, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a un anno. L'inferiore, che accetta la sfida, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi, sempre che il duello non avvenga. Se il duello avviene, si applica la reclusione militare da sei mesi a tre anni per il superiore, e da tre mesi a due anni per l'inferiore.
Articolo 203Codice penale militare di pace - art. 203
Art. 203. (Promozione dell'inferiore). Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida e' portata, o il duello avviene, dopo che l'inferiore e' stato promosso a grado eguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.
Articolo 204Codice penale militare di pace - art. 204
Art. 204. (Sfida; accettazione; duello). Il militare, che sfida a duello altro militare di pari grado, anche se la sfida non e' accettata, e' punito, se il duello non avviene, con la reclusione militare fino a due mesi. La stessa pena si applica al militare, che accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga. Il duellante e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Articolo 205Codice penale militare di pace - art. 205
Art. 205. (Casi di non punibilita'). Non sono punibili i padrini o secondi, le persone che hanno agevolato il duello e il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.
Articolo 206Codice penale militare di pace - art. 206
Art. 206. (Circostanze aggravanti e circostanza attenuante). Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono aumentate da un terzo alla meta': 1° se la sfida e' portata o il duello avviene per causa di servizio; 2° se il duello avviene, senza che la vertenza sia stata deferita al giuri d'onore e da questo decisa, ovvero dopo che il giuri d'onore ha deciso che non v'era ragione a contesa o che la vertenza doveva essere amichevolmente composta. Le pene stabilite dalle disposizioni delle sezioni precedenti sono diminuite fino a un sesto, se il colpevole e' stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.
Articolo 207Codice penale militare di pace - art. 207
Art. 207. (Esclusione della rimozione). La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni precedenti non importa la rimozione.
Articolo 208Codice penale militare di pace - art. 208
Art. 208. (Omesso deferimento della vertenza al giuri' d'onore). Ciascuno dei militari rappresentanti delle parti, il quale, nel caso in cui non sia stato possibile comporre la vertenza sorta fra due militari, omette di deferirla al giuri d'onore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
Articolo 209Codice penale militare di pace - art. 209
Art. 209. (Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorita', l'omicidio e la lesione personale). Se ricorre alcuna delle circostanze prevedute dal primo comma dell'articolo 397 del codice penale , in luogo delle disposizioni degli articoli precedenti, si applicano: 1° quelle contenute nei capi terzo e quarto di questo titolo, nel caso di duello fra militari di grado diverso; 2° quelle relative ai reati contro la vita e l'incolumita' individuale, preveduti da questo codice e dal codice penale , nel caso di scontro fra militari di pari grado. La frode o la violazione delle condizioni stabilite quanto alla scelta delle armi o allo scontro, e' a carico non solo di chi ne e' l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante lo scontro. Le disposizioni del primo comma di questo articolo si applicano anche a chi ha provocato il duello con l'intento di carpire denaro o altra utilita'; ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni dell' articolo 629 del codice penale .
Articolo 210Codice penale militare di pace - art. 210
Art. 210. (Facolta' di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna). Nei casi preveduti dall'articolo 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice puo' astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, puo', nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna. Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, puo' diminuire la pena da un terzo a due terzi.
Articolo 211Codice penale militare di pace - art. 211
Art. 211. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167))
Articolo 212Codice penale militare di pace - art. 212
Art. 212. (( (Istigazione a commettere reati militari).)) ((Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o piu' militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, e' punito, se l'istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione e' accolta ma il reato non e' commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena e' sempre applicata in misura inferiore alla meta' della pena stabilita per il reato al qual si riferisce l'istigazione. La stessa pena si applica se l'istigato e' un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo Codice, ai militari in congedo illimitato e' applicabile la legge penale militare. Se il colpevole e' superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione)) .
Articolo 213Codice penale militare di pace - art. 213
Art. 213. (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi). Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell' articolo 266 del codice penale , verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo. Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualita'. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Articolo 214Codice penale militare di pace - art. 214
Art. 214. (( (Militari in congedo).)) ((Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto e' commesso da un militare in congedo illimitato, sempreche' l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali e' prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilita' della legge penale militare ai militari in congedo)) .
Articolo 215Codice penale militare di pace - art. 215
Art. 215. (Peculato militare). Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da due a dieci anni. (30) (47) ((Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.))
------------ AGGIORNAMENTO (30) La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 dicembre 1991, n. 448 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 215 del codice penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"". ------------ AGGIORNAMENTO (47) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 18 luglio 2008, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2008, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 215 del codice penale militare di pace nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita".
Articolo 216Codice penale militare di pace - art. 216
Art. 216. (Malversazione a danno di militari). Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da due a otto anni.
Articolo 217Codice penale militare di pace - art. 217
Art. 217. (Peculato e malversazione del portalettere). Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, e' punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
Articolo 218Codice penale militare di pace - art. 218
Art. 218. (Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui). Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.
Articolo 219Codice penale militare di pace - art. 219
Art. 219. (Pena accessoria). La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Articolo 220Codice penale militare di pace - art. 220
Art. 220. (Falso in fogli di licenza, di via e simili). Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, e' punito con la reclusione militare fino a un anno. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.
Articolo 221Codice penale militare di pace - art. 221
Art. 221. (Usurpazione di decorazioni o distintivi militari). Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialita', brevetti militari, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 1956, N. 167)) .
Articolo 222Codice penale militare di pace - art. 222
Art. 222. (Percosse). Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo, o nella mente, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Articolo 223Codice penale militare di pace - art. 223
Art. 223. (Lesione personale). Il militare, che cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale , si applica la reclusione militare fino a sei mesi.
Articolo 224Codice penale militare di pace - art. 224
Art. 224. (Lesione personale grave o gravissima). Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, e' grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale e' gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.
Articolo 225Codice penale militare di pace - art. 225
Art. 225. (Circostanza aggravante e circostanza attenuante). Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena e' aumentata da un terzo alla meta, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell' articolo 576 del codice penale ; ed e' aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive. Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti e' commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell' articolo 587 del codice penale , si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.
Articolo 226Codice penale militare di pace - art. 226
Art. 226. (Ingiuria). Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena e' della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Articolo 227Codice penale militare di pace - art. 227
Art. 227. (Diffamazione). Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con piu' persone, offende la reputazione di altro militare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o e' recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l'offesa e' recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate. ((49))
----------- AGGIORNAMENTO (49) La Corte Costituzionale con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 273 (in G.U. 1a s.s. 4/11/2009, n. 44) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell' art. 596, terzo comma, numero 1 ), e quarto comma, del codice penale ; - ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilita' anche al delitto di diffamazione militare dell' art. 596, terzo comma, numero 2 ), e quarto comma, del codice penale .
Articolo 228Codice penale militare di pace - art. 228
Art. 228. (Ritorsione. Provocazione). Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice puo' dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
Articolo 229Codice penale militare di pace - art. 229
Art. 229. (Minaccia). Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia e' grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell' articolo 339 del codice penale , la pena e' della reclusione militare fino a un anno.
Articolo 230Codice penale militare di pace - art. 230
Art. 230. (Furto militare). Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione militare da due mesi a due anni. Se il fatto e' commesso a danno dell'amministrazione, militare, la' pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni. La condanna importa la rimozione. Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorche' momentaneamente, per ragione di servizio.
Articolo 231Codice penale militare di pace - art. 231
Art. 231. (Circostanze aggravanti). La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso: 1° se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 2° se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 3° se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona; 4° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata. Se concorrono due o piu' delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell' articolo 51 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Articolo 232Codice penale militare di pace - art. 232
Art. 232. (Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione detto stesso superiore). Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto e' commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. Se concorrono due o piu' delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell' articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Articolo 233Codice penale militare di pace - art. 233
Art. 233. (Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento). Si applica la reclusione militare fino a sei mesi: 1° se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; ((28)) 2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno; 3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo. Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 3° del primo comma dell'articolo 231.
------------ AGGIORNAMENTO (28) La Corte Costituzionale con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 16/1/1991, n. 3) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 233, primo comma, n. 1, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta."
Articolo 234Codice penale militare di pace - art. 234
Art. 234. (Truffa). Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni: 1° se il fatto e' commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; 2° se il fatto e' commesso, ingenerando nella persona offesa, il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorita'. La condanna importa la rimozione.
Articolo 235Codice penale militare di pace - art. 235
Art. 235. (Appropriazione indebita). Il militare, che, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa, mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena e' aumentata. Se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.
Articolo 236Codice penale militare di pace - art. 236
Art. 236. (Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito). E' punito con la reclusione militare fino a sei mesi: 1° il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore; 2° il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si e' appropriata, la pena e' della reclusione militare fino a due anni.
Articolo 237Codice penale militare di pace - art. 237
Art. 237. (Ricettazione). Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione militare fino a due anni. Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena piu' grave, si applica la reclusione fino a sei anni. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non e' imputabile o non e' punibile. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.
Articolo 238Codice penale militare di pace - art. 238
Art. 238. (( (Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato).)) ((E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purche' il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi)) .
Articolo 239Codice penale militare di pace - art. 239
Art. 239. (Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato). E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi o considerato tale, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.
Articolo 240Codice penale militare di pace - art. 240
Art. 240. (( (Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare).)) ((Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorche' indebitamente, l'uniforme militare, e' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice)) .
Articolo 241Codice penale militare di pace - art. 241
Art. 241. (( (Militari in congedo assoluto).)) ((Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato)) .
Articolo 242Codice penale militare di pace - art. 242
Art. 242. (Mutilazione o infermita' procurata o simulazione d'infermita'). Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, ovvero simula infermita' o imperfezioni, e' punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena e' diminuita.
Articolo 243Codice penale militare di pace - art. 243
Art. 243. (Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile). Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena puo' essere diminuita da un terzo alla meta'.
Articolo 244Codice penale militare di pace - art. 244
Art. 244. (Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare). Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, e' punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorita' militare, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale , Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Articolo 245Codice penale militare di pace - art. 245
Art. 245. (Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare). Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni. La stessa pena si applica, se l'ingiuria e' commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio, la pena e' della reclusione militare fino a due anni. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'Autorita' militare, la pena e' diminuita da un terzo alla meta'.
Articolo 246Codice penale militare di pace - art. 246
Art. 246. (Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare). Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi. Se il fatto e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata.
Articolo 247Codice penale militare di pace - art. 247
Art. 247. (Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare). Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno. Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena e' diminuita dalla meta' ai due terzi. Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto e' commesso da chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si applicano le corrispondenti pene del codice penale . Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Articolo 248Codice penale militare di pace - art. 248
Art. 248. (Minaccia o ingiuria a un inferiore). Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, e' punito con la reclusione militare fino a otto mesi. La pena e' della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi indicati nell' articolo 339 del codice penale . Le stesse pene si applicano, se il fatto e' commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo 249Codice penale militare di pace - art. 249
Art. 249. (Violenza a causa d'onore). Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 e' commesso a causa d'onore nelle circostanze indicate nell' articolo 587 del codice penale , si applicano le disposizioni di detto codice.
Articolo 250Codice penale militare di pace - art. 250
Art. 250. (Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori). Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.
Articolo 251Codice penale militare di pace - art. 251
Art. 251. (Violazione di disposizioni dell'Autorita' statale preposta alle fabbricazioni di guerra). Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dall'Autorita' statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarieta', il quale: 1° ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta Autorita', relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto; 2° presenta all'Autorita' suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita' superiore a quella necessaria e sufficiente; 3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta Autorita', ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; 4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua rapacita' produttiva; 5° procede, senza autorizzazione dell'Autorita' suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.
Articolo 252Codice penale militare di pace - art. 252
Art. 252. (Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave). Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena. Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica: 1° la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma; 2° la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.
Articolo 253Codice penale militare di pace - art. 253
Art. 253. (Pilota che abbandona la nave). Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto e' commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
Articolo 254Codice penale militare di pace - art. 254
Art. 254. (Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio). Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 255Codice penale militare di pace - art. 255
Art. 255. (Pilota che induce in errore il comandante). Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, e' punito con la reclusione da due a dieci anni. Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi e' punito con la reclusione fino a un anno.
Articolo 256Codice penale militare di pace - art. 256
Art. 256. (Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile). Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che e' chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.
Articolo 257Codice penale militare di pace - art. 257
Art. 257. (Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili). Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena. Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.
Articolo 258Codice penale militare di pace - art. 258
Art. 258. (Circostanze attenuanti). Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 252 e dal primo comma dell'articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilita' del colpevole, alla pena di morte e' sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla meta' a due terzi.
Articolo 259Codice penale militare di pace - art. 259
Art. 259. (Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare). Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Articolo 260Codice penale militare di pace - art. 260
Art. 260. (Richiesta di procedimento). I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ((112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma)) sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il piu' anziano. I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal numero 2° dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se piu' sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il superiore in comando o il piu' anziano. (31) Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti al Regio esercito, al comandante del corpo e' sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato. Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non puo' essere piu' proposta, decorso un mese dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma: 1° se il colpevole non e' militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma e' sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo e' sostituita la richiesta del comandante dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale militare competente; 2° se piu' sono i colpevoli e alcuno di essi non e' militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.
----------- AGGIORNAMENTO (31) La Corte Costituzionale con sentenza 4 -13 dicembre 1991, n. 449 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n. 50) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorche' il comandnate del corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata."
Articolo 261Codice penale militare di pace - art. 261
Art. 261. (Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale ). Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti: 1° al tribunale e al procuratore del Re Imperatore, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare del Re Imperatore; 2° alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare del Re Imperatore; 3° al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare; 4° al segretario, il cancelliere.
Articolo 261Codice penale militare di pace - art. 261 bis
Art. 261-bis. (( (Procedimenti riguardanti i magistrati).)) ((Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgano la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente: a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli; b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona; c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma)) .
Articolo 261Codice penale militare di pace - art. 261 ter
Art. 261-ter. (( (Ricorso per Cassazione).)) (( Contro i provvedimenti dei giudici militari e' ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale)) .
Articolo 261Codice penale militare di pace - art. 261 quater
Art. 261-quater. (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello). Il giudizio d'appello ((...)) e' regolato dalle norme del codice di procedura penale ; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.
Articolo 261Codice penale militare di pace - art. 261 quinquies
Art. 261-quinquies. (( (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). )) ((Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari e' certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale. La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento. Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale)) .
Articolo 262Codice penale militare di pace - art. 262
Art. 262. (Unicita' della giurisdizione militare). La giurisdizione militare e' unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.
Articolo 263Codice penale militare di pace - art. 263
Art. 263. (Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari). Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali e' applicabile la legge penale militare.(22) ((33))
----------- AGGIORNAMENTO (22) La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate. ----------- AGGIORNAMENTO (33) La Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 10 novembre 1992, n. 429 (in G.U. 1a s.s. 18/11/1992, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali e' applicabile la legge penale militare, anziche' i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato."
Articolo 264Codice penale militare di pace - art. 264
Art. 264. (( (Connessione di procedimenti). )) ((Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'. Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. Il ricorso ha effetto sospensivo)) .
Articolo 265Codice penale militare di pace - art. 265
Art. 265. (Proscioglimento di alcuno degli imputati). Durante l'istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall'imputazione le prime, rinvia le altre all'Autorita' giudiziaria ordinaria per l'ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle. Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v'e' luogo a rimessione; e l'Autorita' giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria.
Articolo 266Codice penale militare di pace - art. 266
Art. 266. (Effetti della connessione sulla competenza dell'Autorita' giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia). Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell'Alta Corte di giustizia, la competenza per tutti appartiene all'Alta Corte, osservate le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato.
Articolo 267Codice penale militare di pace - art. 267
Art. 267. (Giurisdizione militare italiana in territorio estero). Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana e' regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.
Articolo 268Codice penale militare di pace - art. 268
Art. 268. (Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare). Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare e' sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all'estero, alle navi militari e agli aeromobili militari. Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell'articolo precedente.
Articolo 269Codice penale militare di pace - art. 269
Art. 269. (Officialita' dell'azione penale). Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale e' pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta o la querela, e' iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato.
Articolo 270Codice penale militare di pace - art. 270
Art. 270. (Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno). Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari. ((41)) Il giudizio su di essa e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna. ((41))
----------- AGGIORNAMENTO (41) La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo; - ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Articolo 271Codice penale militare di pace - art. 271
Art. 271. (Disposizione generale). La legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.
Articolo 272Codice penale militare di pace - art. 272
Art. 272. (Competenza dei tribunali militari territoriali). Appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate. Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale , salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Articolo 273Codice penale militare di pace - art. 273
Art. 273. (( (Reati commessi all'estero o in corso di navigazione).)) ((Per i reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare di Roma. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato)) .
Articolo 274Codice penale militare di pace - art. 274
Art. 274. (Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito). Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, e' competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi. In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.
Articolo 275Codice penale militare di pace - art. 275
Art. 275. (Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando). Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, e' competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.
Articolo 276Codice penale militare di pace - art. 276
Art. 276. (Effetti della connessione sulla competenza per territorio). La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato piu' grave, o, in caso di reati di pari gravita', il maggior numero di essi. Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravita' e numero, e' competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.
Articolo 277Codice penale militare di pace - art. 277
Art. 277. (Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo). Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d'equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un'Autorita' dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unita' al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello. La dipendenza della nave da un'Autorita' dipartimentale o navale e' stabilita in base alla composizione organica del Regio naviglio. Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione: 1° dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata; 2° dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l'esercizio della azione penale, e' sostituito, a ogni effetto, l'ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.
Articolo 278Codice penale militare di pace - art. 278
Art. 278. (Competenza speciale dei tribunali militari di bordo). I tribunali militari di bordo giudicano altresi': 1° le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare; 2° le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all'estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari; 3° i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice; 4° coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1° dell'articolo 264. Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la competenza e' determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione.
Articolo 279Codice penale militare di pace - art. 279
Art. 279. (Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo). Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali.
Articolo 280Codice penale militare di pace - art. 280
Art. 280. (Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi). Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, e' competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parita' di grado e di numero, l'imputato piu' anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio.
Articolo 281Codice penale militare di pace - art. 281
Art. 281. (Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario). Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato e' stato commesso in navigazione o all'estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facolta' del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell'ultimo comma dell' articolo 49 del codice di procedura penale .
Articolo 282Codice penale militare di pace - art. 282
Art. 282. (Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo). La competenza dei tribunali militari di bordo cessa: 1° quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge; 2° quando la nave non si trovi piu' nelle condizioni prevedute dal primo comma dell'articolo 277; 3° quando la nave non si trovi piu' nel luogo del commesso reato e l'imputato l'abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d'ordine del comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277. Nei casi indicati nel comma precedente, e' competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l'imputato, piu' vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all'estero, piu' vicino al luogo del primo approdo.
Articolo 283Codice penale militare di pace - art. 283
Art. 283. (Tribunali all'interno e all'estero). La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno e' determinata dal decreto Reale che li istituisce. Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni del decreto Reale che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando.
Articolo 284Codice penale militare di pace - art. 284
Art. 284. (Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari). Quando piu' giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare. I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza. Le norme sui conflitti si applicano altresi' in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo. Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare. Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio. Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente. La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza.
Articolo 285Codice penale militare di pace - art. 285
Art. 285. (Casi di rimessione e norme relative). In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore il tribunale supremo militare puo' rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare. ((8)) Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.(4) Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione puo' essere fatta anche dal comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare del Re Imperatore. Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore, il tribunale supremo militare puo' revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione. L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.
----------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 3-8 luglio 1957, n. 119 (in G.U. 1a s.s. 13/7/1957, n. 174) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 285 Cod. pen. mil. di pace - con riferimento all' art. 111, primo comma, della Costituzione - nella parte in cui lo stesso art. 285 consente che sia "non motivata" l'ordinanza con la quale il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio sulla rimessione dei procedimenti penali da uno ad un altro tribunale militare". ------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 285, primo comma, del codice penale militare di pace nella parte relativa alle parole "di servizio"."
Articolo 286Codice penale militare di pace - art. 286
Art. 286. (Effetti del procedimento per rimessione). Il procedimento per rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione; nel qual caso rimane salva la facolta' di compiere gli atti urgenti.
Articolo 287Codice penale militare di pace - art. 287
Art. 287. (Applicazione delle norme del codice di procedura penale ). In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale .
Articolo 288Codice penale militare di pace - art. 288
Art. 288. (Applicazione delle norme del codice di procedura penale ). Per la incompatibilita', l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale , relative alla incompatibilita', all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.
Articolo 289Codice penale militare di pace - art. 289
Art. 289. (Incompatibilita' speciali per i procedimenti militari). Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale , non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o del tribunale supremo militare, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero: 1° colui che e' stato offeso dal reato; 2° gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso; 3° gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale; 4° l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.
Articolo 290Codice penale militare di pace - art. 290
Art. 290. (Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero). Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.
Articolo 291Codice penale militare di pace - art. 291
Art. 291. (Attribuzioni del procuratore militare del Re Imperatore). Il procuratore militare del Re Imperatore, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore: 1° vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause; 2° fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore; 3° esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.
Articolo 292Codice penale militare di pace - art. 292
Art. 292. (Dubbio sulla identita' personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare). Quando il dubbio sulla identita' personale dell'imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d'ufficio, l'istruzione sull'incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato.
Articolo 293Codice penale militare di pace - art. 293
Art. 293. (Difensori). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)) . ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)) . ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103)) . ((Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, puo' escludere il difensore o il consulente tecnico non militare)) .
Articolo 294Codice penale militare di pace - art. 294
Art. 294. (Disciplina dei difensori militari). Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall'imputato, non puo' rifiutare l'incarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facolta' di concedere la dispensa. Se il rifiuto di assumere la difesa non e' giustificato, al difensore militare e' inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, puo' infliggere il superiore gerarchico. Il difensore militare, ancorche' scelto dall'imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.
Articolo 295Codice penale militare di pace - art. 295
Art. 295. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 296Codice penale militare di pace - art. 296
Art. 296. (Obbligo d'osservanza delle norme processuali). Nei procedimenti di competenza dell'Autorita' giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale , anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione particolare.
Articolo 297Codice penale militare di pace - art. 297
Art. 297. (Rilascio di copie, di estratti o di certificati). Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare puo' essere consentito soltanto dal pubblico ministero.
Articolo 298Codice penale militare di pace - art. 298
Art. 298. (Notificazione degli atti). In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale . Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.
Articolo 299Codice penale militare di pace - art. 299
Art. 299. (Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate). Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'Autorita' procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'Autorita' procedente l'attestato della fatta intimazione. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione. Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso puo' essere notificato a cura dell'arma dei carabinieri Reali del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorita' procedente.
Articolo 300Codice penale militare di pace - art. 300
Art. 300. (Nullita' non sanabili). Le nullita' stabilite dall' articolo 185 del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.
Articolo 301Codice penale militare di pace - art. 301
Art. 301. (Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare). Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria, sono esercitate, nell'ordine seguente: 1° dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate; 2° dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell' articolo 221 del codice di procedura penale . Concorrendo piu' militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1° e 2°, le funzioni sono esercitate dal piu' elevato in grado o, a parita' di grado, dal piu' anziano. I militari suddetti hanno la facolta' di richiedere la forza pubblica. In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare del Re Imperatore.
Articolo 302Codice penale militare di pace - art. 302
Art. 302. (Subordinazione della polizia giudiziaria militare). Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni, sotto la direzione del procuratore generale militare del Re Imperatore e del procuratore militare del Re Imperatore, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.
Articolo 303Codice penale militare di pace - art. 303
Art. 303. (Arresti, ispezioni o perquisizioni). Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.
Articolo 304Codice penale militare di pace - art. 304
Art. 304. (Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore). Terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare del Re Imperatore. Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare del Re Imperatore ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.
Articolo 305Codice penale militare di pace - art. 305
Art. 305. (Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare). Le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non e' stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorita' giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore.
Articolo 306Codice penale militare di pace - art. 306
Art. 306. (Assunzione di atti di polizia giudiziaria). Il procuratore militare del Re Imperatore, prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria, puo' procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.
Articolo 307Codice penale militare di pace - art. 307
Art. 307. (Assistenza del cancelliere). Il procuratore militare del Re Imperatore, in tutti gli atti che compie, e' assistito dal cancelliere.
Articolo 308Codice penale militare di pace - art. 308
Art. 308. (Arresto in flagranza). Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena piu' grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari. ((23)) Dell'arresto e' compilato processo verbale. L'arrestato e' posto immediatamente a disposizione del procuratore militare del Re Imperatore, e intanto e' custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, e' tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.
----------- AGGIORNAMENTO (23) La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre - 15 novembre 1989, n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace."
Articolo 309Codice penale militare di pace - art. 309
Art. 309. (Arresto fuori dei casi di flagranza). Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorche' non soggetto alla giurisdizione militare, non puo' essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell'Autorita' giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare. ((16))
------------ AGGIORNAMENTO (16) La Corte Costituzionale con sentenza 19-20 marzo 1985, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 27/3/1985, n. 74) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 309 del codice penale militare di pace."
Articolo 310Codice penale militare di pace - art. 310
Art. 310. (Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'Autorita' militare). Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorita' giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorita' militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.
Articolo 311Codice penale militare di pace - art. 311
Art. 311. (Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorita' militare). Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorita' militare, l'Autorita' giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorita' militare, la quale e' tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorita' giudiziaria.
Articolo 312Codice penale militare di pace - art. 312
Art. 312. (Provvedimenti del procuratore militare del Re Imperatore). Il procuratore militare del Re Imperatore, appena l'arrestato e' stato posto a sua disposizione, procede all'interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell'articolo 246 o nell' articolo 249 del codice di procedura penale , ordina che sia posto in liberta'.
Articolo 313Codice penale militare di pace - art. 313
Art. 313. (Casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio). Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato: 1° di un reato contro la fedelta' o la difesa militare; 2° di mutilazione o simulazione d'infermita' per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere; 3° di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena piu' grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice. Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l'imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l'imputato e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall' articolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualita' nel delitto, ovvero e' assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o e' sottoposto a liberta' vigilata.
Articolo 314Codice penale militare di pace - art. 314
Art. 314. (Casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo). Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.
Articolo 315Codice penale militare di pace - art. 315
Art. 315. (Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti). Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le disposizioni dell' articolo 255 del codice di procedura penale .
Articolo 316Codice penale militare di pace - art. 316
Art. 316. (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). In ogni stato dell'istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 313, il giudice, in ogni stato dell'istruzione, quando non ritiene piu' necessario mantenere il mandato di cattura, puo' revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento. La revoca e' disposta con ordinanza. Il mandato di cattura gia' revocato o convertito puo' essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso.
Articolo 317Codice penale militare di pace - art. 317
Art. 317. (Casi nei quali puo' emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura). Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, puo' essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento. Il mandato di comparizione puo' essere convertito in quello di accompagnamento, se l'imputato non si presenta senza un legittimo impedimento. Il mandato di accompagnamento puo' emettersi nei casi preveduti dall'articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi e' fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto. L'imputato, contro il quale e' stato emesso mandato di accompagnamento, non puo' essere privato della liberta', in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice. Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, puo' essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura.
Articolo 318Codice penale militare di pace - art. 318
Art. 318. (Esecuzione dei mandati). I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l'imputato; e ne e' consegnata copia all'imputato stesso. Il mandato di comparizione e' notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298. Se l'imputato non e' un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d'arresto e di cattura e' regolata dal codice di procedura penale .
Articolo 319Codice penale militare di pace - art. 319
Art. 319. (Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilita' dell'ordinanza relativa). Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, e' ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale . Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non e' ammessa impugnazione.
Articolo 320Codice penale militare di pace - art. 320
Art. 320. (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva). Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia preventiva, e ad accertare le responsabilita' del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.
Articolo 321Codice penale militare di pace - art. 321
Art. 321. (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.
Articolo 322Codice penale militare di pace - art. 322
Art. 322. (Casi nei quali la liberta' provvisoria e' ammessa). All'imputato, che si trova nello stato di custodia preventiva, puo' essere conceduta la liberta' provvisoria. La liberta' provvisoria non e' ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313. ((10))
----------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 6-13 marzo 1974, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1974, n. 75) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell' art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la liberta' provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura."
Articolo 323Codice penale militare di pace - art. 323
Art. 323. (Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria). La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare. ((11)) Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria. Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.
----------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio - 6 giugno 1974, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1974, n. 153) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell' art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace".
Articolo 324Codice penale militare di pace - art. 324
Art. 324. (Casi in cui e' obbligatoria l'istruzione formale). Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o quella dell'ergastolo, si procede con istruzione fermale. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, per i quali la legge stabilisce una pena diversa da quella indicata nel comma precedente, il procuratore militare del Re Imperatore puo' richiedere l'istruzione formale a' sensi del secondo comma dell'articolo 350. ((9)) In ogni caso si osserva l'istruzione formale per i procedimenti nei quali occorra tutelare il segreto politico o militare.
------------ AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 21-26 aprile 1971, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , del secondo comma del presente articolo.
Articolo 325Codice penale militare di pace - art. 325
Art. 325. (Attivita' e delegazioni del giudice istruttore militare). L'istruzione formale e' compiuta dal giudice istruttore militare, a richiesta del pubblico ministero. Per gli atti da eseguirsi fuori del comune in cui risiede, il giudice istruttore, quando non ritiene di dovere, per ragioni di urgenza o per altro motivo, procedere personalmente, richiede il giudice istruttore militare del luogo, o, in mancanza, l'Autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme stabilite dall' articolo 296 del codice di procedura penale . Se il militare da sentirsi quale testimone e' in navigazione, e non vi e' probabilita' di pronto ritorno, il giudice istruttore richiede per l'esame il comandante della nave o dell'aeromobile, che delega un ufficiale per ricevere con giuramento la deposizione. Se la nave si trova in un porto estero, puo' essere richiesto anche il Regio console.
Articolo 326Codice penale militare di pace - art. 326
Art. 326. (Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione). Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto cio' che ritiene opportuno, perche' la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.
Articolo 327Codice penale militare di pace - art. 327
Art. 327. (Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare da parte del giudice istruttore militare). Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Articolo 328Codice penale militare di pace - art. 328
Art. 328. (Esperimenti giudiziali). Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell' articolo 312 del codice di procedura penale , nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.
Articolo 329Codice penale militare di pace - art. 329
Art. 329. (Nomina del perito). Quando e' necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Articolo 330Codice penale militare di pace - art. 330
Art. 330. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 331Codice penale militare di pace - art. 331
Art. 331. (Incapacita' o incompatibilita' del perito). ((Oltre i casi di incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non puo' prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione)) .
Articolo 332Codice penale militare di pace - art. 332
Art. 332. (Termine per la presentazione della relazione del perito). Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non puo' superare la durata di due mesi. Questo termine puo' essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell' articolo 321 del codice di procedura penale . Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.
Articolo 333Codice penale militare di pace - art. 333
Art. 333. (Nomina dell'interprete). Quando e' necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Articolo 334Codice penale militare di pace - art. 334
Art. 334. (Incapacita' o incompatibilita' dell'interprete). Oltre i casi d'incapacita' o d'incompatibilita' dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale , non puo' prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.
Articolo 335Codice penale militare di pace - art. 335
Art. 335. (Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare). Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti. Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorita' militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Articolo 336Codice penale militare di pace - art. 336
Art. 336. (Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio). Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, il quale provvede a norma dell'articolo 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e puo' disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio.
Articolo 337Codice penale militare di pace - art. 337
Art. 337. (Nomina del custode delle cose sequestrate). Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 del codice di procedura penale , se il giudice sceglie un custode militare, questi e' nominato senza obbligo di cauzione.
Articolo 338Codice penale militare di pace - art. 338
Art. 338. (Segreto professionale). Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell' articolo 351 del codice di procedura penale , spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari.
Articolo 339Codice penale militare di pace - art. 339
Art. 339. (Segreto d'ufficio). Nei casi preveduti dall' articolo 352 del codice di procedura penale , quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall' articolo 372 del codice penale , senza l'autorizzazione del Ministro medesimo.
Articolo 340Codice penale militare di pace - art. 340
Art. 340. (Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero). Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore. Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore. Le requisitorie non sono notificate.
Articolo 341Codice penale militare di pace - art. 341
Art. 341. (Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare). Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorita', provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.
Articolo 342Codice penale militare di pace - art. 342
Art. 342. (Sentenza d'incompetenza). Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorita' competente. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale.
Articolo 343Codice penale militare di pace - art. 343
Art. 343. (Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato). Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli e' addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210. Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, puo' dare i provvedimenti menzionati nell' articolo 301 del codice di procedura penale , ovvero puo' modificarli o revocarli. Se l'imputato non e' detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell' articolo 375 del codice di procedura penale .
Articolo 344Codice penale militare di pace - art. 344
Art. 344. (Sentenza di proscioglimento). Nel caso di proscioglimento, e' ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.
Articolo 345Codice penale militare di pace - art. 345
Art. 345. (Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello). Nel caso preveduto dall'articolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Articolo 346Codice penale militare di pace - art. 346
Art. 346. (Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore). La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale , le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.
Articolo 347Codice penale militare di pace - art. 347
Art. 347. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 348Codice penale militare di pace - art. 348
Art. 348. (Impugnazione della sentenza istruttoria). Contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, il procuratore militare del Re Imperatore puo' proporre ricorso al tribunale supremo militare. Puo' ricorrere al tribunale supremo militare l'imputato, per il quale la sentenza del giudice istruttore dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo. Se trattasi di sentenza di proscioglimento, il ricorso e' ammesso per i motivi indicati nell'articolo 387; e, se trattasi di sentenza che dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, limitatamente al motivo dell'incompetenza di questo tribunale. Il ricorso e' proposto, a pena di decadenza, nel termine di cinque giorni, decorrenti, per il procuratore militare del Re Imperatore, dalla comunicazione del deposito in cancelleria dell'originale della sentenza, e, per l'imputato, dalla notificazione della sentenza stessa.
Articolo 349Codice penale militare di pace - art. 349
Art. 349. (Assenza dell'imputato). ((Se l'imputato non si e' potuto arrestare, o e' evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa e' notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, e' posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa e' trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra)) .
Articolo 350Codice penale militare di pace - art. 350
Art. 350. (Casi in cui si procede con istruzione sommaria). Fuori dei casi preveduti dal primo comma dell'articolo 324, il procuratore militare del Re Imperatore procede con istruzione sommaria, quando si verificano le circostanze di fatto e le condizioni enunciate nell' articolo 389 del codice di procedura penale . In ogni altro caso, il procuratore militare del Re Imperatore puo' richiedere l'istruzione formale o procedere con istruzione sommaria. ((9))
--------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 26 aprile 1971, n. 83 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1971, n. 106), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo.
Articolo 351Codice penale militare di pace - art. 351
Art. 351. (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore). Il procuratore militare del Re Imperatore, se ritiene che non si debba procedere, anche solo per taluno fra piu' coimputati, o se ritiene che la cognizione del fatto appartiene a un tribunale militare di bordo, trasmette gli atti al giudice istruttore, con le opportune richieste. Il giudice istruttore, se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza, con cui dichiara non doversi procedere, ovvero ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente; altrimenti dispone che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati. Per la sentenza del giudice istruttore, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 344 a 349.
Articolo 352Codice penale militare di pace - art. 352
Art. 352. (Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio). La richiesta del procuratore militare del Re Imperatore per la citazione di un militare a giudizio contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale , le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.
Articolo 353Codice penale militare di pace - art. 353
Art. 353. (Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo). La riapertura della istruzione e' ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale , ed e' regolata dalle disposizioni del codice stesso.
Articolo 354Codice penale militare di pace - art. 354
Art. 354. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 355Codice penale militare di pace - art. 355
Art. 355. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 356Codice penale militare di pace - art. 356
Art. 356. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 357Codice penale militare di pace - art. 357
Art. 357. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 358Codice penale militare di pace - art. 358
Art. 358. (Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo). 11 presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento. L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento e' notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non e' detenuto, la notificazione gli e' fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299. 11 termine per comparire non puo' essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell' articolo 183 del codice di procedura penale .
Articolo 359Codice penale militare di pace - art. 359
Art. 359. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 360Codice penale militare di pace - art. 360
Art. 360. (Requisiti del decreto di citazione. Nullita'. Notificazione). Il decreto di citazione a giudizio contiene: 1° le generalita' dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 352 e le altre atte a identificarlo; 2° la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sara' giudicato in contumacia; 3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere. Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 358. Il decreto di citazione e' nullo, se non e' stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nell' articolo 412 del codice di procedura penale . Il decreto di citazione e' notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.
Articolo 361Codice penale militare di pace - art. 361
Art. 361. (Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullita'). Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 406 e quelle degli articoli 410 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 421 e 422 del codice di procedura penale . Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.
Articolo 362Codice penale militare di pace - art. 362
Art. 362. (Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione). Quando sia necessario procedere all'esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, puo' disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'Autorita' giudiziaria ordinaria. La deposizione, in questo caso, e' ricevuta con giuramento.
Articolo 363Codice penale militare di pace - art. 363
Art. 363. (Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici). Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale , salvo che questo codice disponga altrimenti. Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.
Articolo 364Codice penale militare di pace - art. 364
Art. 364. (Applicazione delle norme del codice di procedura penale ). Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti. Si applica altresi' la disposizione del penultimo comma dell'articolo 356 di questo codice.
Articolo 365Codice penale militare di pace - art. 365
Art. 365. (Comparizione dell'imputato). Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente. ((37)) In nessun caso l'imputato puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza. ((37)) Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427 , 428 e 429 del codice di procedura penale .
--------------- AGGIORNAMENTO (37) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 15 luglio 1994, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Articolo 366Codice penale militare di pace - art. 366
Art. 366. (Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato). Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento e' richiesto e stabilito e la citazione e' eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo. In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice puo' valersi di tutte le facolta' e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi gia' verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415 , 416 e 417 del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall'articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.
Articolo 367Codice penale militare di pace - art. 367
Art. 367. (Reati commessi in udienza; giudizio immediato). Quando e' commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell' articolo 435 del codice di procedura penale . Si osservano le disposizioni dell' articolo 436 del codice di procedura penale , oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando: 1° il reato e' punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare piu' grave; 2° il reato e' commesso all'udienza del tribunale supremo militare.
Articolo 368Codice penale militare di pace - art. 368
Art. 368. (Decisione sulle eccezioni di nullita' verificatesi nella istruzione). Le eccezioni di nullita' proposte nel termine stabilito dall'articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalita' per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito.
Articolo 369Codice penale militare di pace - art. 369
Art. 369. (Letture permesse di deposizioni testimoniali). Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell' articolo 462 del codice di procedura penale , possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell'articolo 362 di questo codice.
Articolo 370Codice penale militare di pace - art. 370
Art. 370. (Deliberazione della sentenza). Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell'articolo 473 del codice di procedura penale . Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o, a parita' di grado, dal giudice meno anziano. Il dispositivo della sentenza e' firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, e' unito agli atti.
Articolo 371Codice penale militare di pace - art. 371
Art. 371. (Requisiti formali della sentenza). Oltre i requisiti formali richiesti dall' articolo 474 del codice di procedura penale , la sentenza contiene: 1° il nome, il cognome e il grado dei giudici che l'hanno deliberata, e l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono; 2° la indicazione del grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene.
Articolo 372Codice penale militare di pace - art. 372
Art. 372. (Decisione di astenersi dal pronunciare condanna). Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.
Articolo 373Codice penale militare di pace - art. 373
Art. 373. (Risarcimento del danno). Con la sentenza di condanna, l'imputato e' condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato. ((22)) Il giudizio di liquidazione del danno e' promosso davanti al giudice civile competente. ((22)) Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza. Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.
--------------- AGGIORNAMENTO (22) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo e, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno".
Articolo 374Codice penale militare di pace - art. 374
Art. 374. (Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione). Il processo verbale del dibattimento e' compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale , e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve con tenere la menzione: 1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono; 2° del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene; 3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalita'. Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.
Articolo 375Codice penale militare di pace - art. 375
Art. 375. (Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto). Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.
Articolo 376Codice penale militare di pace - art. 376
Art. 376. (Applicazione delle norme del codice di procedura penale ). Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale , relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.
Articolo 377Codice penale militare di pace - art. 377
Art. 377. (Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia). Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore. ((27))
--------------- AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 22 ottobre 1990, n. 469 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Articolo 378Codice penale militare di pace - art. 378
Art. 378. (Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso). Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio. Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.
Articolo 379Codice penale militare di pace - art. 379
Art. 379. (Casi e procedura del giudizio direttissimo). Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare del Re Imperatore, a disposizione del quale l'arrestato e' stato posto a' termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare del Re Imperatore procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312.
Articolo 380Codice penale militare di pace - art. 380
Art. 380. (Atti del giudizio direttissimo). Nel giudizio direttissimo, se l'imputata non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione. Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, e' fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.
Articolo 381Codice penale militare di pace - art. 381
Art. 381. (Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo). Chiuso il dibattimento, il tribunale puo' disporre che si proceda con istruzione formale. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 379, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perche' proceda con le forme ordinarie. In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura. I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.
Articolo 382Codice penale militare di pace - art. 382
Art. 382. (Casi del giudizio per decreto). Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, puo' chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. La disposizione del comma precedente si applica anche: 1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento; 2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento; 3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge. Il procedimento per decreto non e' ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale .
Articolo 383Codice penale militare di pace - art. 383
Art. 383. (Poteri del presidente o del giudice relatore delegato). Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Puo' anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata. Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.
Articolo 384Codice penale militare di pace - art. 384
Art. 384. (Requisiti formali del decreto penale. Opposizione). Il decreto di condanna contiene; 1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette; 2° le generalita' dell'imputato, e, se questi e' militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene; 3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione; 4° l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero; 5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione; 6° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; 7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere. Copia del decreto, insieme, quando e' il caso, con il precetto menzionato nell' articolo 586 del codice di procedura penale , e' notificata all'imputato, nei modi stabiliti dall'articolo 347 di questo codice, con avvertimento che ha facolta' di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva. Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.
Articolo 385Codice penale militare di pace - art. 385
Art. 385. (Procedimento relativo all'opposizione). L'opposizione e' proposta dall'interessato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui e' in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente. Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d'inammissibilita', i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale . Se l'opposizione e' stata fatta fuori termine, o e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o e' priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. Contro questa ordinanza, l'opponente puo' ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nell'articolo 387. Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento. Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni dell'articolo 354. Si osservano altresi' le disposizioni degli articoli 508 e 510 del codice di procedura penale , sostituito al pretore il tribunale militare.
Articolo 386Codice penale militare di pace - art. 386
Art. 386. (Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento). Il procuratore generale militare del Re Imperatore, quando abbia notizia che e' stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, puo', prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare del Re Imperatore competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.
Articolo 387Codice penale militare di pace - art. 387
Art. 387. (Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari). Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti: 1° inosservanza o erronea applicazione dello legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; 2° esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri; 3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inammissibilita' o di decadenza. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio. Il ricorso e' inammissibile, se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.
Articolo 388Codice penale militare di pace - art. 388
Art. 388. (Ricorso dell'imputato). Oltre che nei casi preveduti dall' articolo 526 del codice di procedura penale , l'imputato puo' ricorrere anche contro la sentenza con cui il giudice dichiara di astenersi dal pronunciare condanna a' termini dell'articolo 210 di questo codice.
Articolo 389Codice penale militare di pace - art. 389
Art. 389. (Termine per la presentazione del ricorso). Il procuratore militare del Re Imperatore e l'imputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza. Quando si e' proceduto in contumacia, il termine e', per l'imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza.
Articolo 390Codice penale militare di pace - art. 390
Art. 390. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103))
Articolo 391Codice penale militare di pace - art. 391
Art. 391. (Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato). Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore e' notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere. All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sara' nominato dal presidente dello stesso tribunale. Di tutto deve compilarsi processo verbale. ((Se l'imputato non e' detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data)) .
Articolo 392Codice penale militare di pace - art. 392
Art. 392. (Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso). I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dall'avvenuta notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone all'atto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale militare del Re Imperatore. Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'articolo 393, dal procuratore generale militare del Re Imperatore o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale . I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.
Articolo 393Codice penale militare di pace - art. 393
Art. 393. (Avviso al difensore). Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere da' immediata comunicazione al procuratore generale militare del Re Imperatore, per gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo 394Codice penale militare di pace - art. 394
Art. 394. (Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti). Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del tribunale supremo militare fissa l'udienza e designa il relatore. Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per la udienza. Non piu' tardi del quinto giorno precedente a quello della udienza, il difensore puo' presentare memorie a svolgimento dei motivi di ricorso gia' presentati.
Articolo 395Codice penale militare di pace - art. 395
Art. 395. (Deliberazione e sentenza). Per la deliberazione della sentenza del tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell'articolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore. La sentenza e' sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere. Il dispositivo e' letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza, con l'assistenza dei giudici che in quella udienza compongono il tribunale, del rappresentante del pubblico ministero e del cancelliere.
Articolo 396Codice penale militare di pace - art. 396
Art. 396. (Annullamento senza rinvio). Ferme le altre disposizioni dell' articolo 539 del codice di procedura penale , il tribunale supremo militare pronuncia l'annullamento senza rinvio anche se il reato non e' di competenza del giudice militare. In questo caso, ordina che gli atti siano trasmessi alla Autorita' competente.
Articolo 397Codice penale militare di pace - art. 397
Art. 397. (Annullamento con rinvio). Ferme in ogni altra parte, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 543 del codice di procedura penale , se, a seguito di annullamento di una sentenza di un tribunale militare, si deve rinnovare il giudizio, questo e' rinviato ad altro tribunale militare. Il tribunale supremo militare puo' anche ordinare il rinvio del giudizio allo stesso tribunale; ma in questo caso il tribunale di rinvio deve essere composto con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata.
Articolo 398Codice penale militare di pace - art. 398
Art. 398. (Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilita' o rigetto del ricorso). Nel caso in cui il tribunale supremo militare dichiari inammissibile o rigetti il ricorso presentato dalla parte privata, non si applica la sanzione pecuniaria stabilita dall' articolo 549 del codice di procedura penale .
Articolo 399Codice penale militare di pace - art. 399
Art. 399. (Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio). Quando una sentenza di condanna a pena diversa dalla pena di morte sia annullata su ricorso dell'imputato, il tribunale militare di rinvio puo' infliggere una pena piu' grave di quella applicata con la sentenza annullata, ma non puo' pronunciare condanna alla pena di morte.
Articolo 400Codice penale militare di pace - art. 400
Art. 400. (Casi di ricorso. Presentazione dei motivi). Contro la sentenza, con la quale il tribunale supremo militare rigetta, in tutto o in parte, il ricorso proposto contro una sentenza di condanna, il procuratore generale militare del Re Imperatore e il condannato possono proporre ricorso per cassazione, per incompetenza o eccesso di potere. Il ricorso puo' essere proposto in ogni tempo, prima che la pena sia estinta. Il ricorso non ha effetto sospensivo; ma, se e' stata inflitta la pena di morte, la sospensione della esecuzione puo' essere ordinata dal Ministro della giustizia. I motivi di ricorso possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono essere presentati, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla notificazione dell'avviso del deposito degli atti nella cancelleria della corte di cassazione.
Articolo 401Codice penale militare di pace - art. 401
Art. 401. (Norma generale). Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformita' del capo terzo, titolo terzo, libro terzo, del codice di procedura penale , sostituito un giudice del tribunale supremo militare al consigliere delegato, e salve le modificazioni seguenti: 1° la richiesta di promuovere il procedimento di revisione emana dal Ministro da cui dipende il militare condannato, ovvero, se il condannato non e' un militare, da quello da cui dipende il comando della forza armata, presso cui e' costituito il tribunale che pronuncio' la condanna; ed e' trasmessa al procuratore generale militare del Re Imperatore; 2° l'istanza e' promossa davanti al tribunale supremo militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentenza di condanna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuovo giudizio davanti ad altro tribunale militare.
Articolo 402Codice penale militare di pace - art. 402
Art. 402. (Applicazione delle norme del codice di procedura penale ). Salvo quanto e' stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del libro quarto del codice di procedura penale , sostituito al Ministro della giustizia il Ministro da cui dipende il militare condannato, o, se il condannato non e' un militare, il Ministro da cui dipende il comando della forza armata, presso cui e' costituito il tribunale che pronuncio' la condanna. ((26))
--------------- AGGIORNAMENTO (26) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 maggio 1990, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 6/6/1990, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 402 del codice penale militare di pace, nella parte in cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena ai sensi del primo comma dell'art. 147, n. 1 del codice penale ".
Articolo 403Codice penale militare di pace - art. 403
Art. 403. (Pluralita' di condanne per il medesimo fatto). Agli effetti del ragguaglio delle pene, a' termini dell' articolo 579 del codice di procedura penale , nel caso di piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare e' equiparata a quella della reclusione.
Articolo 404Codice penale militare di pace - art. 404
Art. 404. (Esecuzione della condanna alla pena di morte). La condanna alla pena di morte e' eseguita a cura dell'Autorita' militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto Reale. Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonche' un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede.
Articolo 405Codice penale militare di pace - art. 405
Art. 405. (Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare). I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari, o appartenga a forze armate spedite all'estero. I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.
Articolo 406Codice penale militare di pace - art. 406
Art. 406. (Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario). Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'Autorita' giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'Autorita' giudiziaria militare, a richiesta del procuratore del Re Imperatore o del pretore, diretta al procuratore militare del Re Imperatore presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale e' ascritta la nave su cui il condannato e' imbarcato. Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell'articolo 63, e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto. Il procuratore militare del Re Imperatore designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato.
Articolo 407Codice penale militare di pace - art. 407
Art. 407. (Sostituzione di pene). Se con la sentenza non e' stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato. Il provvedimento e' notificato al condannato, a pena di nullita'. Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.
Articolo 408Codice penale militare di pace - art. 408
Art. 408. (Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena). Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perche' sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identita' della medesima, il procuratore militare del Re Imperatore del luogo dell'arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non e' il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identita' e' dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione. Il procuratore militare del Re Imperatore, per gli atti preveduti dal comma precedente, puo' delegare il pretore del luogo dove e' avvenuto l'arresto. Si osservano le disposizioni degli articoli 583 , 630 e 631 del codice di procedura penale , relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo 630 di detto codice, il tribunale militare, per l'interrogatorio del detenuto, puo' delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo.
Articolo 409Codice penale militare di pace - art. 409
Art. 409. (( (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) )) ((Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune. La pena della reclusione militare e' espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' previste dal codice dell'ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva)) .
Articolo 410Codice penale militare di pace - art. 410
Art. 410. (Esecuzione di pene pecuniarie). Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale , in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare del Re Imperatore provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.
Articolo 411Codice penale militare di pace - art. 411
Art. 411. (Esecuzione di pene accessorie). La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dalla Autorita' militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto Reale. Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.
Articolo 412Codice penale militare di pace - art. 412
Art. 412. (Riabilitazione). Il tribunale supremo militare, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, puo' ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare del Re Imperatore e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza. La decisione puo' essere pronunciata altresi' a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare del Re Imperatore. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 598 , 599 e 600 del codice di procedura penale , sostituito il tribunale supremo militare alla corte d'appello e il procuratore generale militare del Re Imperatore al procuratore generale. La decisione del tribunale supremo militare non e' soggetta a impugnazione.
Articolo 413Codice penale militare di pace - art. 413
Art. 413. (Contestazione sulla proprieta' delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario). In caso di contestazione circa la proprieta' delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria.
Articolo 414Codice penale militare di pace - art. 414
Art. 414. (Applicazione delle norme del codice di procedura penale ). Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale , sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare. E' escluso il ricorso per revisione.
Articolo 415Codice penale militare di pace - art. 415
Art. 415. (Istruzione preliminare). Quando e' commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili. La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277, se piu' sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell'articolo 278, non commesso a bordo di una nave militare. L'ufficiale suindicato ha le facolta', che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Articolo 416Codice penale militare di pace - art. 416
Art. 416. (Atti di polizia giudiziaria in territorio estero). Quando sia necessario procedere in territorio estero a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o stabilimenti civili, l'ufficiale incaricato della istruzione ne informa il comandante, il quale, per l'esecuzione, si rivolge alle Autorita' locali e al Regio console italiano, qualora ivi si trovi, chiedendo, se lo ritiene opportuno, di assistervi. Se il territorio estero e' occupato militarmente, l'ufficiale procede direttamente agli atti indicati nel comma precedente.
Articolo 417Codice penale militare di pace - art. 417
Art. 417. (Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare). Compiuti gli atti della istruzione preliminare, l'ufficiale incaricato di assumerli li rimette, insieme con i documenti e le cose sequestrate, al comandante dal quale e' stato designato. Sui risultati dell'istruzione decide il comandante della nave, se questa e' isolata, e, in ogni altro caso, il comandante superiore indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277.
Articolo 418Codice penale militare di pace - art. 418
Art. 418. (Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza). Il comandante, che, in base al risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso. Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorita' giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto.
Articolo 419Codice penale militare di pace - art. 419
Art. 419. (Rinvio diretto a giudizio). Il comandante, che, in base ai risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che, per la flagranza del reato, o per la confessione dell'imputato, o per altra circostanza, la prova appare evidente, senza che occorra un'ulteriore istruzione, ordina, con decreto, che l'imputato sia tradotto direttamente al giudizio del tribunale, eccetto che si tratti di reato punibile con la pena di morte o con quella dell'ergastolo o con una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni. Con lo stesso decreto di rinvio a giudizio, il comandante ordina l'arresto dell'imputato, se questi non e' gia' detenuto, e provvede alla nomina degli ufficiali incaricati delle funzioni di pubblico ministero e di segretario, con le norme stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario militare.
Articolo 420Codice penale militare di pace - art. 420
Art. 420. (Ordine di procedere alla istruzione). Fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, il comandante ordina che si proceda alla istruzione a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, e provvede alla designazione degli ufficiali per esercitare le funzioni di pubblico ministero e di segretario. L'ufficiale incaricato delle funzioni di segretario esercita anche le funzioni di cancelliere.
Articolo 421Codice penale militare di pace - art. 421
Art. 421. (Atti della istruzione). L'ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro. Spetta pero' al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 di provvedere all'emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della liberta' provvisoria e all'applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti.
Articolo 422Codice penale militare di pace - art. 422
Art. 422. (Atti da compiersi in territorio estero). Quando occorra di emettere mandato di comparizione, di accompagnamento o di cattura o decreto di citazione, di procedere a esami di testimoni o ad altri atti di istruzione da eseguirsi in territorio estero, il comandante, a richiesta dell'ufficiale che procede alla istruzione, ne fa domanda al Ministro della marina, se la nave non si trova dislocata all'estero, o, in caso diverso, si rivolge egli stesso, per l'esecuzione, alle competenti Autorita' straniere, direttamente, o per mezzo del Regio console, se ivi si trova. Allo stesso comandante spetta anche, a richiesta dell'ufficiale che procede all'istruzione, di chiedere l'arresto e la estradizione di un imputato, che si trovi in territorio estero, rivolgendosi al Ministro della marina, perche' richieda i provvedimenti di competenza del Ministro della giustizia.
Articolo 423Codice penale militare di pace - art. 423
Art. 423. (Chiusura della istruzione). Compiuta l'istruzione, l'ufficiale che vi ha proceduto trasmette gli atti al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277. Se il comandante ritiene che la procedura e' incompleta, ordina una piu' ampia istruzione, indicando specificamente gli atti che ritiene necessari. In caso diverso, il comandante decide mediante sentenza, osservate, in quanto applicabili, le norme degli articoli 342, 343, 344, 345, 346, 347 e 349.
Articolo 424Codice penale militare di pace - art. 424
Art. 424. (Inoppugnabilita' delle sentenze istruttorie). Contro la sentenza del comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non e' ammessa alcuna impugnazione.
Articolo 425Codice penale militare di pace - art. 425
Art. 425. (Riapertura della istruzione). Per la riapertura della istruzione, si osserva la disposizione dell'articolo 353. La competenza spetta al giudice istruttore del tribunale militare territoriale, al quale, giusta le norme del regolamento giudiziario militare, sono stati rimessi gli atti del procedimento, a seguito della sentenza del comandante.
Articolo 426Codice penale militare di pace - art. 426
Art. 426. (Atti preliminari al giudizio). Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio.
Articolo 427Codice penale militare di pace - art. 427
Art. 427. (Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento). Per il dibattimento, la sentenza e il processo verbale di dibattimento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo secondo del titolo quinto di questo libro, sostituito al cancelliere il segretario. Alle deliberazioni del tribunale militare di bordo assiste il segretario, cui spetta redigere le sentenze e le ordinanze.
Articolo 428Codice penale militare di pace - art. 428
Art. 428. (Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia). Il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 provvede alla esecuzione della sentenza, osservate le norme dei regolamenti indicati negli articoli 404 e 405 e le disposizioni seguenti: 1° la condanna alla pena di morte non puo' essere eseguita, se non dopo ricevute le istruzioni del Ministro della marina; 2° la condanna alla pena di morte e la condanna alla degradazione sono eseguite a bordo della nave a cui appartiene il condannato, o della nave sulla quale si e' svolto il giudizio, o, in caso d'impedimento, sopra altra nave designata dal comandante predetto. Il comandante indicato nel comma precedente, per ragioni di giustizia o di disciplina militare, puo' sospendere la esecuzione di qualunque sentenza di condanna, e proporre il condono o la commutazione della pena inflitta, trasmettendo le relative proposte al Ministro della marina.
Articolo 429Codice penale militare di pace - art. 429
Art. 429. (Giudizio in contumacia). Per il giudizio in contumacia, si osservano le disposizioni degli articoli 376 a 378.
Articolo 430Codice penale militare di pace - art. 430
Art. 430. (Ricorso per annullamento). Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, contro le sentenze dei tribunali militari di bordo non e' ammesso ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, se non per motivo di incompetenza o di illegittima costituzione del collegio giudicante; e salvo il caso di condanna alla pena di morte o a pena detentiva in misura superiore a dieci anni, pronunciata a bordo di una nave che non si trovi dislocata all'estero. Nei casi in cui il ricorso e' ammesso, il comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 trasmette gli atti al tribunale supremo militare. Si osservano le disposizioni degli articoli 389, 390, 391 e 392. Qualora, a seguito di annullamento della sentenza, il giudizio debba essere rinnovato, il tribunale supremo militare designa il tribunale militare competente, al quale rimette gli atti.
Articolo 431Codice penale militare di pace - art. 431
Art. 431. (Revisione). Le sentenze dei tribunali militari di bordo sono soggette a revisione nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 401. Se la revisione e' ammessa, il tribunale supremo militare rimette gli atti a un tribunale militare territoriale.
Articolo 432Codice penale militare di pace - art. 432
Art. 432. (Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena). Per la sostituzione di pene a norma dell'articolo 407, per la revoca della sospensione condizionale della pena e per ogni altro provvedimento relativo all'esecuzione, e' competente il tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.
Articolo 433Codice penale militare di pace - art. 433
Art. 433. (Estradizione dall'estero). Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI.
Articolo 1Codice penale militare di guerra - art. 1
CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA Art. 1 . (Nozione della legge penale militare di guerra). La legge penale militare di guerra comprende, oltre questo codice, ogni altra legge speciale, o provvedimento che abbia valore di legge, in materia penale militare attinente alla guerra.
Articolo 2Codice penale militare di guerra - art. 2
Art. 2. (Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero). Le leggi di guerra, emanate quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero, sono pubblicate nei modi stabiliti da esse, o, in mancanza, dal comandante delle forze medesime; e divengono immediatamente obbligatorie, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.
Articolo 3Codice penale militare di guerra - art. 3
Art. 3. (Legge penale militare di guerra in relazione al tempo). La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.
Articolo 4Codice penale militare di guerra - art. 4
Art. 4. (Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi). La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali. Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali: 1° quando sia espressamente disposto dalla legge; 2° quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.
Articolo 5Codice penale militare di guerra - art. 5
Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42))
Articolo 6Codice penale militare di guerra - art. 6
Art. 6. (Legge penale militare di guerra in relazione alle persone). La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorche' il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra. Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.
Articolo 7Codice penale militare di guerra - art. 7
Art. 7. (Nozione della qualita' di «militare»). Il presente codice comprende: 1° sotto la denominazione di militari, quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, del Corpo di polizia dell'Africa italiana, i militarizzati e ogni altra persona che a norma di legge acquista la qualita' di militare, gli assimilati, ancorche' di rango, ai militari, e le persone appartenenti a corpi o reparti volontari autorizzati a prendere parte alla guerra; 2° sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate. Le disposizioni della legge penale militare, riflettenti le violazioni della disciplina militare, si estendono agli assimilati, sia per le violazioni commesse nei rapporti fra loro, sia per quelle commesse verso i militari e i militarizzati, o da questi verso di loro. Le stesse norme si osservano rispetto ai corpi o reparti volontari indicati nel comma precedente.
Articolo 8Codice penale militare di guerra - art. 8
Art. 8. (Riunione di navi o di aeromobili; forze terrestri distaccate). L'applicazione della legge penale militare di guerra puo', con decreto Reale, ordinarsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi o di aeromobili, ovvero di forze terrestri distaccate per qualsiasi operazione militare o di polizia.
Articolo 9Codice penale militare di guerra - art. 9
Art. 9. (( (Corpi di spedizione all'estero) )) ((Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorche' in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui e' ad essi comunicata la destinazione alla spedizione. Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui e' ad esso comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio)) .
Articolo 10Codice penale militare di guerra - art. 10
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2003, N. 42))
Articolo 11Codice penale militare di guerra - art. 11
Art. 11. (Mobilitazione delle forze armate dello Stato). La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.
Articolo 12Codice penale militare di guerra - art. 12
Art. 12. (Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano). I prigionieri di guerra, che si trovano in potere o in custodia dello Stato italiano, sono soggetti alla legge penale militare di guerra in vigore per i militari italiani, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Articolo 13Codice penale militare di guerra - art. 13
Art. 13. (Reati commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra). Le disposizioni del titolo quarto, libro terzo, di questo codice, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia commesso a danno dello stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo.
Articolo 14Codice penale militare di guerra - art. 14
Art. 14. (Persone estranee alle forze armate dello Stato). Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.
Articolo 15Codice penale militare di guerra - art. 15
Art. 15. (Militari di Stati alleati o associati nella guerra). Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma e' subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parita' di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano. ((Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna)) .
Articolo 16Codice penale militare di guerra - art. 16
Art. 16. (Reati commessi da prigionieri di guerra italiani, o da altri militari italiani all'estero). Salve le disposizioni degli articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica per i reati commessi da militari italiani prigionieri di guerra presso il nemico a danno di altri militari italiani o dello Stato italiano; e, in caso di mobilitazione generale, anche per i reati commessi in territorio estero da ogni altro militare italiano.
Articolo 17Codice penale militare di guerra - art. 17
Art. 17. (( (Comandante supremo) )) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6)) . Agli effetti della legge penale militare, e' comandante supremo chi e' investito del comando di tutte le forze operanti.
Articolo 18Codice penale militare di guerra - art. 18
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))
Articolo 19Codice penale militare di guerra - art. 19
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))
Articolo 20Codice penale militare di guerra - art. 20
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6))
Articolo 21Codice penale militare di guerra - art. 21
Art. 21. (Armistizio). L'armistizio non sospende l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che con decreto Reale sia diversamente disposto.
Articolo 33Codice penale militare di guerra - art. 33
Art. 22. (Cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra). Con la cessazione dello stato di guerra cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo che la legge disponga altrimenti. Per gli appartenenti ai corpi nazionali che si trovano all'estero, l'applicazione della legge penale militare di guerra cessa dal momento in cui i corpi stessi rientrano nel territorio dello Stato.
Articolo 23Codice penale militare di guerra - art. 23
Art. 23. (Ultrattivita' della legge penale militare di guerra). Per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione dello stato di guerra, e ancorche' la legge penale militare di pace o la legge penale comune non preveda il fatto come reato o contenga disposizioni piu' favorevoli per il reo.
Articolo 24Codice penale militare di guerra - art. 24
Art. 24. (Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano). Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio. Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero in espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.
Articolo 25Codice penale militare di guerra - art. 25
Art. 25. (Luogo di esecuzione della pena di morte). Durante lo stato di guerra, la pena di morte e' eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unita', presso cui e' costituito il tribunale che pronuncio' la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti. ((38a))
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 26Codice penale militare di guerra - art. 26
Art. 26. (Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare). Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso puo' essere diminuita nel modo seguente: 1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo puo' sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni; ((38a)) 2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto puo' sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni; ((38a)) 3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 27Codice penale militare di guerra - art. 27
Art. 27. (Pubblicazione della sentenza di condanna). Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di condanna alla pena di morte o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico o in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel comune in cui il militare ebbe l'ultima residenza o dimora. ((38a))
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 28Codice penale militare di guerra - art. 28
Art. 28. (Potere del comandante di condonare le pene). Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a un anno e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di guerra. Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in regioni fuori d'Europa. Il condono della pena si ha come non conceduto, se, durante lo stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra piu' grave.
Articolo 29Codice penale militare di guerra - art. 29
Art. 29. (Pene detentive). Salva la disposizione dell'articolo 32, e' differita la esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni, inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati. Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante supremo quando trattasi di militare da esso dipendente, puo', sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, ordinare che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente. Durante lo stato di guerra, il differimento dell'esecuzione della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento della esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.
Articolo 30Codice penale militare di guerra - art. 30
Art. 30. (Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado). Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, e' differita la esecuzione della pena detentiva, e' differita anche l'esecuzione delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.
Articolo 31Codice penale militare di guerra - art. 31
Art. 31. (Degradazione). Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione e' stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non e' eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.
Articolo 32Codice penale militare di guerra - art. 32
Art. 32. (Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena). Il differimento della esecuzione della pena non puo' essere ordinato, o, se gia' ordinato, e' revocato: 1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero e' divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilita' dipenda da lesioni personali riportate o da infermita' contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra; 2° se e' accertata la nullita' dell'arruolamento del condannato.
Articolo 33Codice penale militare di guerra - art. 33
Art. 33. (Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti). Per i condannati a una pena detentiva, di cui la esecuzione e' stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali, a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si detrae dalla durata della pena inflitta.
Articolo 34Codice penale militare di guerra - art. 34
Art. 34. (Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato). Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessita' della presenza o la insostituibilita' di una persona estranea alle forze armate dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o corpi sul piede di guerra, ai quali e' addetta, il comandante stesso, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, puo' disporre che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona suindicata. La stessa facolta' puo' essere esercitata dai comandanti in capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.
Articolo 35Codice penale militare di guerra - art. 35
Art. 35. (Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa). Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non e' computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.
Articolo 36Codice penale militare di guerra - art. 36
Art. 36. (Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena). Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione e' stata differita a norma degli articoli precedenti, e ha effetto altresi' l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato inerente alla degradazione derivata da condanna a pena detentiva, la cui esecuzione e' stata differita.
Articolo 37Codice penale militare di guerra - art. 37
Art. 37. (Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici). Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene. Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.
Articolo 38Codice penale militare di guerra - art. 38
Art. 38. (Effetto derivante dalla condotta del condannato). Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia piu' volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato e' estinto. In tal caso, non ha luogo la esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.
Articolo 39Codice penale militare di guerra - art. 39
Art. 39. (Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune). Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.
Articolo 40Codice penale militare di guerra - art. 40
Art. 40. (Effetto derivante dal compimento di atti di valore). Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato e' estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.
Articolo 41Codice penale militare di guerra - art. 41
Art. 41. (Concorso di pene in caso di revoca del differimento). Nel caso che sia revocato il differimento della esecuzione di pene inflitte con piu' sentenze di condanna, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene.
Articolo 42Codice penale militare di guerra - art. 42
Art. 42. (Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore). I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune. Se i militari stessi hanno conseguito piu' promozioni per merito di guerra o piu' ricompense al valore, non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell' articolo 179 del codice penale .
Articolo 43Codice penale militare di guerra - art. 43
Art. 43. (Partecipazione alla guerra con fedelta' e onore). Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.
Articolo 44Codice penale militare di guerra - art. 44
Art. 44. (Incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento). Nel caso di incapacita' derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 42 sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti della estinzione delle incapacita' medesime. Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 43, il termine stesso e' ridotto alla meta'.
Articolo 45Codice penale militare di guerra - art. 45
Art. 45. (Invalidi di guerra). Le disposizioni degli articoli 42 e 44, concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, si applicano altresi' ai militari, che abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermita' indicate nella legge sulle pensioni di guerra.
Articolo 46Codice penale militare di guerra - art. 46
Art. 46. (Esclusione dalla riabilitazione di guerra). Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermita' procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.
Articolo 47Codice penale militare di guerra - art. 47
Art. 47. (Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena ((. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra)) ). Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla meta' nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice. ((Costituisce altresi' reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro: 1) la personalita' dello Stato; 2) la pubblica amministrazione; 3) l'amministrazione della giustizia; 4) l'ordine pubblico; 5) l'incolumita' pubblica; 6) la fede pubblica; 7) la moralita' pubblica e il buon costume; 8) la persona; 9) il patrimonio. Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero. Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare)) .
Articolo 48Codice penale militare di guerra - art. 48
Art. 48. (Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore). Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, e' punito secondo le norme seguenti: 1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale; ((38a)) 2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla liberta'; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 49Codice penale militare di guerra - art. 49
Art. 49. (Reati contro il comandante supremo). Il militare, che attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del comandante supremo, e' punito con la morte con degradazione. ((38a)) In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla meta' a due terzi.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 50Codice penale militare di guerra - art. 50
Art. 50. (Abbandono del corpo per combattere contro lo Stato). Il militare, che, per combattere contro lo Stato, abbandona il corpo, la nave o l'aeromobile, e' punito con la morte con degradazione. ((38a))
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 51Codice penale militare di guerra - art. 51
Art. 51. (Aiuto al nemico). Il militare, che commette un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero a nuocere altrimenti alle operazioni delle forze armate dello Stato italiano, e' punito con la morte con degradazione. ((38a))
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 52Codice penale militare di guerra - art. 52
Art. 52. (Nocumento alle operazioni militari). Il militare, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, impedisce od ostacola lo svolgimento di attivita' inerenti alla preparazione o alla difesa militare, e' punito, se dal fatto e' derivato nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano, con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Articolo 53Codice penale militare di guerra - art. 53
Art. 53. (Servizio di pilota o guida per il nemico). Il cittadino e ogni persona al servizio dello Stato, che assume il servizio di pilota o di guida di una nave nemica, di un aeromobile nemico o di qualsiasi altra forza militare nemica, e' punito con la morte mediante fucilazione nella schiena. ((38a))
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 54Codice penale militare di guerra - art. 54
Art. 54. (Intelligenze o corrispondenza con il nemico). Il militare, che, per favorire il nemico, tiene con esso intelligenze o corrispondenza, e' punito con la morte con degradazione. ((38a)) Se le intelligenze o la corrispondenza non hanno prodotto danno, la pena puo' essere diminuita. Se trattasi di offerta di servizi al nemico, ancorche' non accettata, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 55Codice penale militare di guerra - art. 55
Art. 55. (Agevolazione colposa). Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e' punito, se dal fatto puo' derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.
Articolo 56Codice penale militare di guerra - art. 56
Art. 56. (Comunicazione illecita con il nemico, senza il fine di favorirlo). Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, ma senza autorizzazione o contro il divieto dei regolamenti o dei superiori, entra in comunicazione o corrispondenza con una o piu' persone delle forze armate nemiche o della popolazione dei luoghi appartenenti allo Stato nemico, e' punito con la reclusione da uno a sette anni; e, se trattasi di fatto abituale o, comunque, se ricorrono circostanze di particolare gravita', con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Articolo 57Codice penale militare di guerra - art. 57
Art. 57. (Rapporti di guerra infedeli, reticenti o manchevoli). Il militare incaricato di una ricognizione, che fa rapporti non veritieri o reticenti, e' punito, se dal fatto e' derivato un nocumento alle operazioni militari, con la morte con degradazione. ((38a)) Se per colpa sono fatti rapporti inesatti o manchevoli, e da essi e' derivato il nocumento indicato nel comma precedente, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni. Se dal fatto non e' derivato nocumento, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione militare fino a un anno, nel caso preveduto dal secondo comma.
----------------- AGGIORNAMENTO (38a) La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale ".
Articolo 58Codice penale militare di guerra - art. 58
Art. 58. (Aiuto al nemico nei suoi disegni politici). Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedelta' dei cittadini verso lo Stato italiano, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni.