Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
Articolo 265Codice penale militare di guerra - art. 265
In vigore · versione del 21 mag 1941
Art. 265. (Rimessione dei procedimenti penali ai tribunali militari ordinari). I procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra del territorio dello Stato, in confronto di persone o per reati soggetti, in tempo di pace, alla giurisdizione militare, sono rimessi, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, ai tribunali militari ordinari.