Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)
Articolo 708CODICE CIVILE-art. 708
In vigore · versione del 10 nov 1944
Art. 708. (Disaccordo tra piu' esecutori testamentari). Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorita' giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.